Cassazione Civile, Ordinanza n. 36918/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da sei avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2005 e 2006, per IVA, imposte dirette e IRAP, emessi nei confronti della società e poi imputati per trasparenza ai due soci in proporzione alle rispettive quote partecipative. Gli accertamenti erano fondati su studi di settore e avevano rettificato i redditi dichiarati, ritenendo non adeguate le giustificazioni fornite dalla contribuente sullo scostamento rispetto ai risultati dello studio applicato. In primo grado e in appello gli accertamenti sono stati confermati. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 10, comma 3-bis, della L. n. 146/1998 e del principio del contraddittorio preventivo, sostenendo che il confronto endoprocedimentale fosse solo formale; 2) nullità della sentenza per motivazione viziata e per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, con riferimento alla documentazione prodotta; 3) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su due motivi di appello relativi alla sussistenza del grave scostamento e alla mancanza di ulteriori riscontri.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure di primo e secondo motivo perché, pur formalmente richiamando la violazione di legge e la nullità della motivazione, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e contrastavano con l'accertamento della CTR, secondo cui le osservazioni del contribuente erano state considerate ma giudicate non idonee a giustificare lo scostamento. Ha inoltre osservato che l'avviso di accertamento era sufficientemente motivato e che non era necessario recepire integralmente le deduzioni difensive svolte in contraddittorio, purché esse fossero valutate. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non autosufficiente sulla decisività della questione del grave scostamento e, comunque, smentito dai dati contabili richiamati nel controricorso e dalla stessa esposizione del ricorso, che indicava elementi di riscontro ulteriori allo scostamento. Segue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è stato invocato come parametro di legittimità per denunciare violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che la censura era in sostanza diretta a contestare il merito dell'accertamento
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
è stato invocato per dedurre nullità della sentenza; la Corte ha escluso il vizio ritenendo le censure inammissibili o comunque volte a sollecitare una nuova valutazione del fatto
art. 10, comma 3-bis, L. n. 146/1998
richiamato quale base del contraddittorio preventivo negli accertamenti fondati sugli studi di settore; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, il contraddittorio si fosse svolto e che l'Amministrazione avesse legittimamente valutato le osservazioni del contribuente senza doverle condividere
richiamato per lamentare omessa pronuncia su due motivi di appello; la censura è stata giudicata inammissibile per difetto di specificità e di decisività
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Negli accertamenti fondati sugli studi di settore, il contraddittorio endoprocedimentale è soddisfatto quando il contribuente sia posto in condizione di esporre le proprie osservazioni e l'Ufficio le valuti; non è necessario che l'Amministrazione le recepisca integralmente.
- L'avviso di accertamento è adeguatamente motivato quando consente al contribuente di comprendere in modo chiaro la pretesa fiscale, la sua causa e gli elementi di fatto e istruttori posti a fondamento dell'atto.
- Il sindacato di legittimità non può trasformarsi in una rivalutazione del merito dell'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito, se la sentenza impugnata ha comunque considerato il fatto storico rilevante.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico controverso risulta comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
- La denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è inammissibile se non è accompagnata da una chiara indicazione della decisività della questione e se la stessa doglianza è contraddetta dai dati fattuali già emergenti dagli atti.
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