Cassazione Penale, Sentenza n. 38312/2025 del 26/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale di Trento che, in sede di riesame, aveva annullato l'ordinanza del GIP che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di Steve Stinghel per il reato di associazione (capo A/B) e per riciclaggio (art. 648-bis). Il ricorso deduce violazioni di legge (art. 606 c.1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 648-bis c.p.), nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del Tribunale, sostenendo che il Tribunale ha erroneamente ritenuto carente la prova indiziaria che i contanti ripuliti provenissero dai reati di spaccio (artt. 73 e 74 DPR 309/1990) e non da proventi 'in nero' dell'attività imprenditoriale del coindagato Claudio Agostini. Il PM rilevava la consistente quantificazione del profitto illecito (circa 380.000 euro per Agostini), la compatibilità delle cessioni con la creazione della provvista da riciclare e la fungibilità tra attività lecite e illecite riconducibile all'uso delle casse/pos dei locali.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Il Collegio rileva che, ai sensi dell'art. 568 c.4 c.p.p., chi impugna deve avere un interesse concreto e attuale che persista fino alla decisione e che l'accoglimento del ricorso debba essere idoneo a rimuovere la situazione pregiudizievole. Il Procuratore, pur contestando la valutazione sulla gravità degli indizi, non ha indicato né dimostrato l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, ecc.), per cui anche un eventuale accoglimento in punto di gravità indiziaria non potrebbe condurre alla misura cautelare. La Corte osserva che solo in ipotesi di presunzione ex art. 275 c.3 c.p.p. l'attualità delle esigenze cautelari può ritenersi implicitamente sussistente, ma tale situazione non ricorre nel caso di specie (reati artt. 416 e 648-bis). Conclude quindi per l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. b) ed e))
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; il PM ha invocato violazione di legge e difetto di motivazione, ma la Corte ha ritenuto la questione inammissibile per carenza di interesse, non entrando nel merito delle censure.
art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)
Norma sostanziale contestata: la Corte discute la rilevanza della qualificazione del provento (spaccio vs "nero" d'impresa) ma ha dichiarato il ricorso inammissibile senza valutare compiutamente la sussistenza degli indizi ai fini cautelari.
art. 568 cod. proc. pen. (comma 4)
Stabilisce il requisito dell'interesse concreto e attuale per proporre impugnazioni; la Corte lo applica per dichiarare inammissibile il ricorso del PM che non aveva dimostrato l'attualità delle esigenze cautelari.
Norma sui presupposti per l'applicazione delle misure cautelari (gravità indiziaria): la Corte sottolinea che l'accertamento della gravità indiziaria, se pure accolto in cassazione, non basta se non è accompagnato dalla prova delle esigenze cautelari attuali.
art. 275 cod. proc. pen. (comma 3)
Previsione di presunzione in relazione ad alcuni reati che, se presenti, può rendere implicite le esigenze cautelari; la Corte specifica che l'eccezione non opera nel caso di reati contestati (416 e 648-bis).
Norme sulla disciplina degli stupefacenti (cessione e responsabilità): sono i reati presupposto rispetto ai quali il PM sosteneva la provenienza dei proventi oggetto di riciclaggio; la Corte non ha però valutato compiutamente tali indizi per ragioni di inammissibilità procedurale.
art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)
Delitto di associazione richiamato nel procedimento; il PM sosteneva che l'associazione potesse costituire presupposto del riciclaggio, ma la Corte non si è pronunciata sul merito poiché ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Il pubblico ministero che impugna in cassazione un provvedimento di riesame che ha escluso la gravità indiziaria deve dimostrare anche l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari: senza tale prova il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
- La Corte di legittimità non può svolgere una nuova valutazione di fatto sull'attualità delle esigenze cautelari; può invece esaminare la coerenza logica della motivazione, ma non rimpiazzare il giudizio di merito. Per questioni fattuali relative all'esigenza della misura occorre rivolgersi al giudice di merito (appello/riesame).
- Nei casi in cui opera la presunzione prevista dall'art. 275 c.3 c.p.p. l'attualità delle esigenze cautelari può ritenersi implicitamente sussistente; in tutti gli altri reati il PM deve fornire elementi specifici dimostranti il rischio (fuga, inquinamento probatorio, reiterazione).
- Non basta formulare ipotesi alternative plausibili: per escludere una ricostruzione del Tribunale basata su una possibile origine 'in nero' del denaro occorrono elementi obiettivi e indizi concreti (verifiche fiscali, riscontri nelle perquisizioni, contabilità parallela) che giustifichino la diversa ricostruzione.
- Se si intende ottenere o ripristinare una misura cautelare tramite impugnazione, articolare le censure sia in punto di gravità indiziaria sia in merito alle esigenze cautelari, allegando e documentando fatti e prove che provino l'attualità del pericolo concreto.
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