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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19537/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto contrattuale di consulenza finalizzato alla ricerca di investitori finanziari o industriali per l'ingresso nel capitale sociale o per la vendita dell'impresa. La parte che poi ricorre in Cassazione aveva inizialmente citato la controparte davanti al Tribunale di Paola chiedendo l'accertamento negativo del credito vantato in relazione alla fattura n. 24/2022. Successivamente la società consulente aveva ottenuto dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo per euro 671.683,20, oltre interessi e spese, e la controparte aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo davanti al medesimo Tribunale di Milano. Il Tribunale di Paola aveva dichiarato la continenza tra le due cause e aveva ritenuto che, per la sopravvenuta opposizione monitoria, la competenza spettasse funzionalmente al Tribunale di Milano, ordinando la riassunzione davanti a quest'ultimo. Con il regolamento di competenza la ricorrente sosteneva, con un primo motivo, che vi fosse litispendenza e non continenza, perché le due cause avrebbero avuto ad oggetto la medesima domanda di pagamento riferita alla stessa fattura; con un secondo motivo deduceva che, anche a voler configurare la continenza, il giudice preventivamente adito dovesse restare il Tribunale di Paola e che la competenza funzionale dell'opposizione a decreto ingiuntivo non potesse prevalere. La Corte ha però ritenuto infondato il ricorso: ha chiarito che tra l'azione di accertamento negativo e l'opposizione a decreto ingiuntivo sussiste continenza, non litispendenza; che il giudice dell'opposizione monitoria, per attrarre la causa, deve essere comunque competente anche sulla causa anteriore; e che, nel caso concreto, la competenza territoriale spettava al Tribunale di Milano per più concorrenti criteri, tra cui foro pattizio, sede legale della società creditrice, forum destinatae solutionis e luogo di conclusione del contratto. È stato quindi rigettato il regolamento, confermata la competenza del Tribunale di Milano e condannata la ricorrente alle spese, con dichiarazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte ha rigettato l'istanza di regolamento di competenza, correggendo però la motivazione del Tribunale di Paola nella parte in cui aveva fatto leva sulla sola competenza funzionale ex art. 645 c.p.c. come ragione dirimente. Ha affermato che la competenza del Tribunale di Milano discendeva comunque dalla combinazione tra rapporto di continenza e criteri di competenza territoriale, inclusa la clausola contrattuale di foro esclusivo, la sede legale della società creditrice, il foro del luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria e il luogo di conclusione del contratto. La causa deve quindi proseguire davanti al Tribunale di Milano nel termine assegnato per la riassunzione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 39 c.p.c.

    la continenza tra cause diverse comporta, se il primo giudice non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione di continenza e la riassunzione davanti al secondo giudice

  • art. 307 c.p.c.

    richiamato per la fissazione del termine di riassunzione conseguente alla declaratoria di continenza

  • art. 645 c.p.c.

    la competenza funzionale del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo è inderogabile, ma non è di per sé dirimente quando venga in rilievo un rapporto di continenza e il giudice adito non sia competente anche per la causa anteriore

  • art. 384 c.p.c.

    la Corte può integrare la motivazione dell'ordinanza impugnata pur rigettando il ricorso

  • art. 1283 c.c.

    gli interessi anatocistici richiedono una domanda specifica e autonoma del creditore, distinta da quella per gli interessi principali

  • art. 1182 c.c.

    per le obbligazioni pecuniarie il luogo di adempimento coincide con il domicilio del creditore, anche quando la somma sia determinabile con semplice operazione aritmetica

  • art. 1326 c.c.

    il contratto si perfeziona nel luogo in cui il proponente ha conoscenza dell'accettazione, rilevando nel caso concreto per individuare il forum contractus

  • art. 19 c.p.c.

    richiamato per la competenza radicata presso la sede della persona giuridica convenuta

  • art. 20 c.p.c.

    il foro facoltativo si determina secondo i criteri della causa, a prescindere dalle contestazioni di merito, ed è applicabile anche alle azioni di accertamento negativo se sia individuabile il rapporto obbligatorio ipoteticamente dedotto

  • art. 28 c.p.c.

    richiamato in relazione alla clausola contrattuale di foro esclusivo

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    dà luogo al raddoppio del contributo unificato quando ricorrono i presupposti di legge

Massime di principio

  • La continenza sussiste non solo quando le cause hanno identità di parti e titolo con differenza quantitativa del petitum, ma anche quando, da un unico rapporto negoziale, derivano domande contrapposte, alternative o solo parzialmente sovrapponibili, la cui decisione interferisce reciprocamente.
  • La litispendenza richiede identità piena di parti, petitum e causa petendi; la sola comunanza di questioni giuridiche non è sufficiente.
  • Nel conflitto tra un giudizio di accertamento negativo del credito e una successiva opposizione a decreto ingiuntivo, la pendenza del monitorio si considera dal deposito del ricorso, ma la causa può essere attratta dal giudice preventivamente adito solo se quest'ultimo è competente anche sull'altra causa.
  • La competenza funzionale del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo non neutralizza, da sola, le regole sulla continenza se il giudice dell'opposizione non sarebbe competente a conoscere anche della causa precedente.
  • Ai fini della competenza territoriale nelle obbligazioni pecuniarie, il luogo di adempimento si identifica con il domicilio del creditore anche quando il credito sia solo determinabile mediante calcolo aritmetico.
  • La competenza territoriale si valuta in base alla prospettazione dell'attore e non è superata dalle contestazioni di merito sulla esistenza o validità del contratto o della clausola di foro, che restano questioni di merito.
  • La domanda di interessi anatocistici richiede una specifica e autonoma richiesta processuale e non può essere desunta in via implicita dalla generica domanda di pagamento degli interessi.
  • In presenza di più criteri territoriali concorrenti, il foro pattizio, il foro della sede della società, il forum destinatae solutionis e il forum contractus possono convergere nel radicare la competenza presso il medesimo ufficio giudiziario.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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