Cassazione Civile, Ordinanza n. 10854/2023 del 24/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte ricorrente aveva chiesto alla Corte d'appello il riconoscimento dell'equo indennizzo per l'irragionevole durata del giudizio presupposto, iniziato nel 1957 dal de cuius davanti alla Corte dei conti per ottenere il trattamento pensionistico di guerra. Il decreto monocratico aveva rigettato la domanda ritenendo applicabile l'art. 2, comma 2-quinquies, lettera a), della legge n. 89/2001, perché la parte avrebbe agito nel giudizio presupposto con consapevolezza dell'infondatezza originaria o sopravvenuta della pretesa, desunta dalla sentenza finale di rigetto nel merito. In opposizione la ricorrente aveva sostenuto che: a) la norma andava letta in chiave di abuso del processo e non di esito di merito, sicché la manifesta infondatezza non bastava a escludere l'indennizzo; b) non era stato considerato il patema d'animo derivante dalla natura del giudizio, volto al riconoscimento di un beneficio assistenziale per servizio reso alla Patria e per infermità riportata in guerra; c) inoltre, nel giudizio presupposto vi era stata una fase favorevole culminata nella sentenza d'appello n. 694/2015, che aveva annullato la decisione di primo grado, con conseguente diritto all'indennizzo quantomeno per quel periodo. Il ricorso per cassazione era affidato a un unico motivo di violazione dell'art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), della l. n. 89/2001, denunciando anche vizio motivazionale ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure sulla legge Pinto, perché ha rilevato d'ufficio l'inesistenza della procura speciale al difensore per il ricorso per cassazione. La procura era stata conferita nel 2008, quindi in data anteriore di molti anni rispetto al decreto impugnato dell'11.11.2021, e non conteneva alcun riferimento al giudizio di cassazione, ma solo al precedente giudizio dinanzi alla Corte dei conti. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le spese sono state compensate integralmente e la Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato per le domande proposte ai sensi della legge n. 89/2001.
Norme richiamate
art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), L. 24 marzo 2001, n. 89
La norma era invocata dalla ricorrente come non riferibile alla mera infondatezza nel merito della domanda del giudizio presupposto; tuttavia la Corte non ha deciso sul punto, perché ha arrestato il giudizio per difetto di procura speciale.
art. 5-ter, L. 24 marzo 2001, n. 89
È il rimedio di opposizione avverso il decreto emesso sulla domanda di equa riparazione.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Sono i vizi dedotti nel ricorso per cassazione, rispettivamente violazione di legge e vizio motivazionale.
È richiamato implicitamente dalla Corte nel requisito della procura speciale per il ricorso per cassazione, che deve investire espressamente il difensore del potere di proporre il ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato nel caso delle domande ex L. n. 89/2001.
È richiamato come base dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato per le domande proposte ai sensi della legge Pinto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la procura speciale deve essere specificamente rilasciata per l'impugnazione da proporre e deve risultare successiva alla sentenza o al provvedimento impugnato; una procura anteriore e riferita al giudizio di merito non abilita alla proposizione del ricorso per cassazione.
- La mancanza della procura speciale comporta l'inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio dalla Corte di cassazione.
- Quando il giudizio viene definito per una causa preliminare di inammissibilità, la Corte può compensare integralmente le spese se ricorrono giusti motivi legati alla rilevabilità officiosa del vizio e alla posizione difensiva della controparte.
- Per le domande di equa riparazione ex legge Pinto non opera il raddoppio del contributo unificato previsto per altri giudizi, in ragione del regime speciale di esenzione richiamato dal T.U. spese di giustizia.
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