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Sentenza

Sentenza n. 15118/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 2 maggio 2023, di proscioglimento dalla ferma del Soldato VFP1-OMISSIS- Cristian e di suo collocamento in congedo illimitato per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza, emesso dal Ministero della difesa – Direzione Generale per il personale Militare – II reparto – VI divisione e notificato in data 5 maggio 2023; di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202309180

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di proscioglimento dalla ferma e collocamento in congedo illimitato per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero della Difesa lo ha prosciolto dalla ferma e collocato in congedo illimitato a decorrere dal 121° giorno di licenza straordinaria di convalescenza. Ha dedotto violazione del d.lgs. n. 66/2010, della direttiva sullo stato giuridico dei volontari in ferma prefissata, eccesso di potere, errore nei presupposti, difetto di istruttoria e disparità di trattamento. In particolare, ha sostenuto che l’amministrazione avrebbe dovuto informarlo, prima del superamento del limite massimo di licenza straordinaria, della possibilità di utilizzare il residuo periodo di licenza ordinaria maturato; tale omissione lo avrebbe determinato a superare il limite di convalescenza. Ha inoltre affermato che, utilizzando la licenza ordinaria, non avrebbe superato il limite massimo, quantificando in 124 giorni il periodo di convalescenza. Nel corso del giudizio ha chiesto il rinvio della decisione in attesa dell’esito della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio relativa all’incidente stradale subito il 13 dicembre 2022, sostenendo che tale riconoscimento avrebbe fatto venir meno il presupposto del provvedimento impugnato.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente respinto la richiesta di rinvio, rilevando che l’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. consente il rinvio solo in presenza di situazioni eccezionali, connesse a gravi esigenze di tutela del diritto di difesa. L’attesa della definizione amministrativa della domanda di causa di servizio, presentata dopo l’adozione dell’atto impugnato e l’instaurazione del giudizio, non integra tale presupposto. Inoltre, il ricorrente non aveva dedotto con rituale motivo la violazione dell’art. 1503, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, né contestato che l’amministrazione avrebbe dovuto avviare d’ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio. Un eventuale successivo riconoscimento non avrebbe quindi inciso sulla legittimità originaria dell’atto, potendo rilevare eventualmente solo nell’ambito di valutazioni discrezionali di autotutela. Nel merito, il ricorso è stato respinto perché il Ministero ha documentalmente provato, senza contestazione specifica, che il ricorrente aveva fruito di 136 giorni di licenza straordinaria e che, anche utilizzando i 12 giorni di licenza ordinaria disponibili, avrebbe comunque superato il limite massimo di 120 giorni. L’eventuale violazione degli obblighi informativi previsti dalla direttiva non avrebbe quindi potuto modificare l’esito vincolato del procedimento, anche ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. È stata inoltre esclusa la prova che l’amministrazione avesse suggerito o indotto il prolungamento della convalescenza, essendosi limitata a prendere atto delle certificazioni sanitarie. Il ricorso è stato definitivamente respinto; le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 956, comma 1, lett. b), 957, comma 1, lett. d), e 1503, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 66/2010

    Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il sig. -OMISSIS- – soldato volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio presso il Reggimento di manovra interforze sito in Roma – ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento del 2 maggio 2023 indicato in epigrafe con cui sono stati disposti il suo «proscioglimento dalla ferma … ai sensi del combinato disposto degli artt. 956, comma 1, lett. b), 957, comma 1, lett. d), 1503, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 66/2010» e la sua collocazione «in congedo illimitato a decorrere dal 121° giorno di licenza straordinaria di convalescenza, per superamento del limite massimo della predetta licenza nel corso della ferma contratta»

    Le disposizioni disciplinano il proscioglimento dalla ferma e il collocamento in congedo illimitato del volontario che abbia superato il limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza.

  • art. 1503, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    una eventuale decisione di accoglimento rispetto alla domanda di riconoscimento della causa di servizio che parte ricorrente ha avanzato in relazione all’infortunio del 13 dicembre 2022 – solamente dopo l’adozione da parte dell’amministrazione del provvedimento gravato e la proposizione dell’atto introduttivo del presente giudizio (nell’ambito del quale non è stata espressamente avanzata alcuna doglianza concernente la ritenuta violazione da parte della p.a. dell’art. 1503, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, né è stato in alcun modo contestato, a mezzo di rituale motivo, che il Ministero prima di adottare l’atto gravato avrebbe dovuto avviare d’ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio) – non potrebbe avere alcun rilievo nell’ambito del presente giudizio

    La successiva definizione favorevole della domanda di causa di servizio non incide, nel giudizio di annullamento, sulla legittimità originaria dell’atto se la relativa violazione non è stata dedotta con rituale motivo; la questione può eventualmente rilevare in sede di autotutela.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. la domanda di rinvio della trattazione dell'udienza deve fondarsi su “situazioni eccezionali”, che possono essere integrate solo da gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite; la decisione spetta al giudice, che ha la disponibilità dell'organizzazione e dei tempi del processo, dovendo rispettare il principio del giusto processo e della ragionevole durata del medesimo

    Il rinvio dell’udienza è ammissibile soltanto in presenza di situazioni eccezionali e di gravi ragioni attinenti alle esigenze fondamentali di difesa; non basta l’attesa di un diverso procedimento amministrativo.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    conseguentemente non può affatto sostenersi che il provvedimento gravato sia stato viziato a causa della violazione da parte dell’amministrazione resistente degli obblighi informativi/procedurali cui la stessa era tenuta sulla base (non solamente di un generale obbligo di correttezza, ma anche) della direttiva sullo stato giuridico dei Volontari in Ferma Prefissata, essendo stato provato in atti che, avuto riguardo ai giorni di inidoneità al servizio per infermità certificati al ricorrente, in ogni caso l’amministrazione era vincolata all’adozione del provvedimento gravato (con tutto ciò che ne consegue, anche ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990) stante l’inevitabile superamento da parte del sig.-OMISSIS- del limite massimo di giorni di licenza straordinaria consentiti

    La violazione di obblighi procedurali o informativi non comporta l’annullamento quando, essendo l’adozione del provvedimento vincolata, è dimostrato che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 1503, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 66/2010

    anche con il previo utilizzo dei giorni di licenza ordinaria spettanti al ricorrente (nel caso di specie 12) lo stesso avrebbe comunque superato il periodo massimo di licenza straordinaria usufruibile (120 giorni)

    Il limite massimo di licenza straordinaria resta superato anche considerando il previo utilizzo dei giorni di licenza ordinaria disponibili, sicché il proscioglimento risulta inevitabile.

Massime di principio

  • La richiesta di rinvio dell’udienza ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. può essere accolta soltanto in presenza di situazioni eccezionali e di gravi ragioni idonee a incidere sulle fondamentali esigenze di difesa; l’attesa dell’esito di un procedimento amministrativo distinto, privo di tempi certi e instaurato dopo l’adozione dell’atto impugnato, non è di per sé sufficiente.
  • Nel giudizio di annullamento, un eventuale riconoscimento successivo della dipendenza da causa di servizio non incide sulla legittimità originaria del provvedimento di proscioglimento dalla ferma se la relativa violazione dell’art. 1503, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 non è stata dedotta con uno specifico e rituale motivo di ricorso.
  • Quando l’amministrazione dimostra che, anche adottando la soluzione procedimentale favorevole prospettata dal ricorrente, il limite massimo di licenza straordinaria sarebbe comunque stato superato, l’eventuale omissione di obblighi informativi o procedurali non determina l’annullamento del provvedimento vincolato ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
  • L’allegazione secondo cui l’amministrazione avrebbe indotto il militare a prolungare il periodo di convalescenza deve essere comprovata da elementi concreti; non è sufficiente la mera prosecuzione dell’assenza sulla base di certificazioni sanitarie, anche civili, delle quali l’amministrazione si sia limitata a prendere atto.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoDecisione e riti specialiInvalidità del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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