Sentenza n. 1738/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'accertamento dell'obbligo di provvedere all'adeguamento della decorrenza giuridica della promozione dello stesso a Vice Sovrintendente in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2020 e la conseguente retrodatazione della decorrenza della promozione per merito straordinario in data pari a quella del personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti, ossia al 01.01.2002, con provvedimento espresso a carattere vincolato entro un termine non superiore a trenta giorni nonché del diritto del ricorrente alla retrodatazione dell'attribuzione della qualifica di Vice Sovrintendente della Polizia di Stato dalla data di immissione in ruolo dei vincitori del primo concorso bandito dopo i fatti che hanno determinato la promozione per meriti straordinari dello stesso ricorrente, con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente alla ricostruzione della carriera, sia in termini di anticipazione dei progressivi avanzamenti nel grado e sia in ragione degli encomi riconosciuti al ricorrente. e per la condanna al risarcimento dei danni provocati per il ritardato avanzamento di carriera, sia in termini di mancata corresponsione delle differenze retributive, sia in termini di perdita di chance di partecipazione ai concorsi per avanzamento di carriera, nel primo caso, demandando al datore di lavoro la quantificazione del risarcimento del danno in termini di differenze retributive, nel secondo caso con liquidazione del danno in via equitativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata retrodatazione della decorrenza giuridica della qualifica di Vice Sovrintendente, attribuita con decorrenza 28 aprile 2008, e mancata conseguente ricostruzione della carriera
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, promosso per merito straordinario a Vice Sovrintendente con decorrenza dal 28 aprile 2008, ha chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di adeguare la decorrenza giuridica della qualifica, invocando la sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2020. Ha domandato l’allineamento alla decorrenza più favorevole del 1° gennaio 2002 riconosciuta ai vincitori dei concorsi interni banditi il 22 aprile 2008 e il 19 settembre 2008, la ricostruzione della carriera e il risarcimento dei danni da ritardato avanzamento, per differenze retributive e perdita di chance di partecipare ai concorsi successivi. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità dell’azione di mero accertamento, sostenendo che l’inquadramento attiene a un interesse legittimo da tutelare mediante tempestiva impugnazione, e ha dedotto che la pronuncia costituzionale non si applica retroattivamente ai rapporti esauriti. Il TAR ha inoltre prospettato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità per mancata impugnazione dell’atto di inquadramento.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare del Ministero e dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la pretesa al corretto inquadramento del dipendente pubblico riguardi un interesse legittimo, da far valere impugnando tempestivamente il provvedimento autoritativo di inquadramento; non è quindi ammissibile ottenere il medesimo risultato mediante un’azione di mero accertamento proposta anni dopo. Poiché il ricorrente non aveva impugnato né l’atto che gli attribuiva la qualifica con decorrenza dal 28 aprile 2008 né i provvedimenti di nomina dei vincitori dei concorsi del 2008 che lo avevano sopravanzato, le rispettive posizioni si erano consolidate. La sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020 non riapre rapporti ormai esauriti e non consente di superare l’inoppugnabilità degli atti; la retrodatazione può rilevare nei giudizi ancora pendenti sulla questione, ma non in questo caso. Le domande di ricostruzione della carriera e di risarcimento non sono state esaminate nel merito in conseguenza dell’inammissibilità. Spese compensate per la novità della questione giuridica.
Norme richiamate
art. 75, primo comma, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335
La sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 27 ottobre 2020, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, primo comma, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (“Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”), nella parte in cui non prevede l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di Vice Sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all’esito della selezione o del concorso, successivi alla data del verificarsi dei fatti.
La disposizione, come risultante dalla pronuncia costituzionale, prevede l’allineamento della decorrenza giuridica del Vice Sovrintendente promosso per merito straordinario alla decorrenza più favorevole riconosciuta al personale che abbia conseguito la qualifica tramite una successiva selezione o concorso; tale effetto non incide però sugli atti di inquadramento ormai inoppugnabili.
art. 24-quater d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335
Nemmeno il ricorrente ha proceduto a contestare i provvedimenti di nomina dei vincitori dei concorsi interno banditi in data 22 aprile 2008 (20° corso) e 19 settembre 2008 (21° corso), che grazie alla retrodatazione della decorrenza giuridica nella qualifica prevista dall’art. 24-quater D.P.R. n. 335/1982, avevano scavalcato il ricorrente all’interno della qualifica e della sua gerarchia.
La retrodatazione prevista dall’art. 24-quater aveva determinato l’anzianità dei vincitori dei concorsi del 2008 e il loro collocamento gerarchico; le relative nomine dovevano essere tempestivamente impugnate da chi ne contestava la posizione, perché il mancato ricorso ne consolida gli effetti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Giunta l’udienza pubblica straordinaria dell’11 settembre 2026, il Tribunale solleva ex art. 73, comma 3 del cod.proc.amm. una possibile ragione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell’atto di inquadramento.
La disposizione consente al giudice di prospettare alle parti una possibile questione rilevabile d’ufficio; nel caso concreto è stata segnalata la mancata impugnazione dell’atto di inquadramento.
Massime di principio
- La pretesa di un dipendente pubblico a un diverso inquadramento, compresa la decorrenza giuridica della qualifica, riguarda una posizione di interesse legittimo perché l’inquadramento è definito con esercizio di potere autoritativo; deve quindi essere fatta valere mediante tempestiva impugnazione del relativo provvedimento e non con un’azione di mero accertamento proposta dopo la sua consolidazione.
- La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che disciplina la decorrenza di una qualifica non riapre i rapporti esauriti né travolge provvedimenti di inquadramento divenuti inoppugnabili; la pronuncia opera nei giudizi ancora pendenti sulla medesima questione, mentre la situazione consolidata resta intangibile.
- Il dipendente che contesti di essere stato sopravanzato nell’anzianità da colleghi beneficiari di una diversa decorrenza deve impugnare tempestivamente i relativi provvedimenti di nomina, facendo valere nel giudizio anche l’eventuale questione di costituzionalità della disciplina applicata; l’omessa impugnazione consolida le posizioni di anzianità e i loro effetti anche per i successivi avanzamenti.
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