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Sentenza

Sentenza n. 1739/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento 1) del Decreto n° -OMISSIS-, della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, Servizio Affari Generali, Divisione II, Ufficio per le ricompense, con la quale si comunicava che, il Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali, nella seduta del 28 settembre 2022, “ha espresso parere contrario alla concessione della promozione per merito straordinario … ritenendo adeguato l'encomio solenne”, notificato in data 18.01.2023; 2) del processo verbale della Direzione Centrale per gli affari Generali e le Politiche del personale della Polizia di Stato, Consiglio per le ricompense per straordinari e speciali, del 28.09.2022, nella parte in cui ha espresso “Parere contrario alla concessione della promozione per merito straordinario per 4 operatori per i quali viene ritenuta congrua la concessione dell'encomio solenne. Nello specifico, la parte sindacale ha ritenuto più opportuno il conferimento della promozione per merito straordinario per i dipendenti, mentre i componenti dell'Amministrazione hanno concordato l'eventuale concessione dell'encomio solenne. Pertanto, come da accordo tra l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale, siglato in data 29 settembre 2021, il parere è stato considerato contrario ritenendo, a maggioranza, più congrua la concessione dell'encomio solenne. Concessi, a maggioranza, l'encomio a 3 dipendenti proposti per l'encomio solenne e la lode a 2 operatori proposti per l'encomio. Sospesa la valutazione per 1 operatore proposto per l'encomio. Accolta la proposta così come formulata dal Questore per il restante personale”, notificato in data 18.01.2023; 3) della Circolare del 15.04.2020, protocollo 00287730, a firma del Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Gabrielli, con la quale è stata data indicazione ai destinatari: “Emerge, infine, un numero eccessivo di proposte premiali per promozioni per merito straordinario ed encomio solenne per operazioni di contrasto alla criminalità organizzata e diffusa nonché allo spaccio di sostanze stupefacenti che, pur di rilevante profilo, rientrano nei compiti istituzionali degli operatori addetti in via esclusiva a tali settori e che, in presenza di adeguati presupposti, possono trovare adeguato riconoscimento in tipologie premiali di rango minore” “Emerge, infine, un numero eccessivo di proposte premiali per promozioni per merito straordinario ed encomio solenne per operazioni di contrasto alla criminalità organizzata e diffusa nonché allo spaccio di sostanze stupefacenti che, pur di rilevante profilo, rientrano nei compiti istituzionali degli operatori addetti in via esclusiva a tali settori e che, in presenza di adeguati presupposti, possono trovare adeguato riconoscimento in tipologie premiali di rango minore”; con richiesta di declaratoria del diritto del ricorrente all'approfondimento istruttorio dell'attività investigativa svolta nel febbraio 2018 ai fini del riconoscimento del diritto alla promozione per merito straordinario, come da proposta del Signor Questore di Crotone del 06.06.2019.

Giustizia amministrativa202300456

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere contrario del Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali alla promozione per merito straordinario, espresso il 28 settembre 2022 e comunicato il 18 gennaio 2023, nonché il relativo verbale e la circolare del 15 aprile 2020; non è stato impugnato il decreto conclusivo del Capo della Polizia del 24 marzo 2023

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Un vice sovrintendente della Polizia di Stato ha impugnato la comunicazione del parere contrario alla promozione per merito straordinario, il verbale della seduta del Consiglio per le ricompense del 28 settembre 2022 e una circolare del 15 aprile 2020, chiedendo anche che fosse approfondita l’istruttoria sull’attività investigativa svolta nel febbraio 2018, per la quale il Questore di Crotone aveva formulato proposta il 6 giugno 2019. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità per mancata impugnazione del decreto conclusivo del Capo della Polizia del 24 marzo 2023 e, in subordine, l’infondatezza. Il TAR ha segnalato alle parti la possibile inammissibilità ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. Il testo non riferisce ulteriori specifiche censure di merito dedotte dal ricorrente.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché il parere del Consiglio per le ricompense sulla proposta di promozione per merito straordinario è obbligatorio ma non vincolante e costituisce un atto endoprocedimentale, non immediatamente lesivo. La procedura comprende una successiva fase consultiva presso la Commissione di avanzamento competente per il personale non direttivo e una fase decisionale riservata al Capo della Polizia. La lesione, e dunque l’atto da impugnare, era imputabile al decreto conclusivo del Capo della Polizia del 24 marzo 2023, che non è stato contestato; l’annullamento del solo parere non avrebbe procurato un’utilità diretta e attuale. L’impugnazione anticipata degli atti endoprocedimentali è ammessa eccezionalmente soltanto quando siano vincolanti e conformino nettamente la decisione finale, oppure determinino un arresto procedimentale, circostanze non ricorrenti. La domanda di approfondimento istruttorio non è stata esaminata nel merito. Spese compensate per l’esito processuale e la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 68 d.P.R. 782/1985

    Le ricompense di cui ai commi 1 e 2 sono conferite, senza possibilità di cumulo, quando ricorrono i presupposti di cui all’articolo 69 del presente decreto, avuto riguardo alla qualifica rivestita e alle funzioni esercitate dal personale interessato e tenuto conto del risultato conseguito, nonché delle particolari condizioni di tempo e di luogo che hanno eventualmente connotato l’attività svolta.

    Le ricompense sono attribuite senza cumulo e secondo i presupposti previsti dall’art. 69, considerando qualifica, funzioni, risultati e circostanze dell’attività.

  • art. 69 d.P.R. 782/1985

    L’encomio solenne è conferito al personale che, dando prova di eccezionali capacità, abbia conseguito pregevoli risultati in attività attinenti ai propri compiti, rendendo notevoli servizi all’amministrazione della pubblica sicurezza, o che, offrendo un contributo determinante all’esito di operazioni di particolare importanza o rischio, abbia dimostrato di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.

    La norma individua i presupposti sostanziali delle diverse ricompense; per l’encomio solenne richiede risultati pregevoli e capacità eccezionali oppure un contributo determinante in operazioni di particolare importanza o rischio. La sentenza la richiama nel ricostruire il quadro normativo, senza decidere la sussistenza di tali presupposti nel caso concreto.

  • artt. 70 e seguenti d.P.R. 782/1985

    Da siffatto quadro normativo discende, quindi, l’inammissibilità del ricorso in disamina, in quanto nel caso della proposta di promozione per merito straordinario il parere del Consiglio per le ricompense non ha carattere di vincolatività ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Capo della Polizia, presentandosi alla stregua di un parere obbligatorio ma non vincolante, inidoneo, come tale, a provocare di per se un arresto procedimentale stante l’ulteriore potere consultivo della Commissione per il personale non direttivo della Polizia di Stato di cui all’art. 69 del D.P.R. n. 335 del 1982, competente per le promozioni per merito straordinario di personale non direttivo, e il potere decisionale ultimo in capo al Capo della Polizia.

    La procedura di promozione per merito straordinario si conclude con una decisione del Capo della Polizia. Il parere del Consiglio per le ricompense è obbligatorio, ma non vincolante, e, insieme all’ulteriore passaggio consultivo previsto per il personale non direttivo, non costituisce di per sé un arresto procedimentale.

  • art. 74, comma 1, d.P.R. 782/1985

    Il Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali esprime un parere obbligatorio sulle proposte di promozione per merito straordinario e delibera relativamente al conferimento dell'encomio solenne.

    Il parere del Consiglio sulle proposte di promozione per merito straordinario è obbligatorio, mentre la disposizione non gli attribuisce efficacia vincolante; per l’encomio solenne il Consiglio delibera invece direttamente il conferimento.

  • art. 71, comma 4, d.P.R. 782/1985

    Le ricompense deliberate dal consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali sono conferite, ai sensi dell'articolo 66, comma 3, con attestato rilasciato dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

    La competenza a rilasciare l’attestato di conferimento è del Capo della Polizia, titolare della fase decisionale finale.

  • art. 71, comma 1, d.P.R. 782/1985

    La proposta di conferimento della promozione alla qualifica superiore per merito straordinario è sottoposta al preventivo esame del consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali, di cui all'articolo 74 del presente decreto, e successivamente inoltrata agli organi di cui agli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 75, quarto comma, e successive modificazioni.

    Per la promozione per merito straordinario la procedura prevede, dopo l’esame del Consiglio per le ricompense, l’inoltro della proposta agli ulteriori organi competenti per il personale non direttivo: il parere del Consiglio non esaurisce quindi l’iter.

  • art. 71, comma 3, d.P.R. 782/1985

    In tal casi è lo stesso Consiglio per le ricompense che, ravvisandone i presupposti una volta esaminata la proposta di conferimento, “ne delibera il conferimento” (cfr. art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 782 del 1985).

    Per l’encomio solenne e la lode il Consiglio delibera direttamente il conferimento, diversamente dal parere consultivo espresso sulla promozione per merito straordinario.

  • art. 69 d.P.R. 335/1982

    Da siffatto quadro normativo discende, quindi, l’inammissibilità del ricorso in disamina, in quanto nel caso della proposta di promozione per merito straordinario il parere del Consiglio per le ricompense non ha carattere di vincolatività ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Capo della Polizia, presentandosi alla stregua di un parere obbligatorio ma non vincolante, inidoneo, come tale, a provocare di per se un arresto procedimentale stante l’ulteriore potere consultivo della Commissione per il personale non direttivo della Polizia di Stato di cui all’art. 69 del D.P.R. n. 335 del 1982, competente per le promozioni per merito straordinario di personale non direttivo, e il potere decisionale ultimo in capo al Capo della Polizia.

    Per le promozioni per merito straordinario del personale non direttivo è previsto un ulteriore passaggio consultivo presso la Commissione competente; ciò conferma che il precedente parere del Consiglio non arresta l’iter.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Giunta, infine, l’udienza straordinaria dell’11 settembre 2026, ai sensi dell’art. 73, comma 3 del cod.proc.amm. il Tribunale ha sollevato una possibile ragione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del decreto conclusivo del Capo della Polizia del 24 marzo 2023.

    La disposizione è richiamata quale base per sottoporre alle parti la possibile ragione di inammissibilità rilevata dal Collegio; il testo non ne espone ulteriori profili interpretativi.

  • art. 100 c.p.c.

    Per giurisprudenza unanime, infatti, anche nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza dei requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. e che sono legati alla prospettazione di una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del ricorrente e all'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato.

    L’interesse a ricorrere richiede una lesione concreta e attuale e un’utilità effettiva conseguibile con l’annullamento; manca quando la caducazione dell’atto non può procurare un vantaggio diretto e immediato.

Massime di principio

  • Il parere reso dal Consiglio per le ricompense sulla proposta di promozione per merito straordinario del personale della Polizia di Stato è obbligatorio ma non vincolante: l’iter prosegue attraverso gli ulteriori passaggi consultivi previsti per il personale non direttivo e si conclude con la decisione del Capo della Polizia.
  • Un atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile quando non produce una lesione attuale e diretta e il suo annullamento non arreca un’utilità immediata; i suoi vizi devono essere fatti valere insieme all’impugnazione del provvedimento conclusivo.
  • L’impugnazione anticipata di un atto endoprocedimentale è eccezionalmente ammessa se l’atto è vincolante e conforma nettamente la decisione finale oppure se determina un arresto procedimentale.
  • L’interesse a ricorrere nel processo amministrativo richiede una lesione concreta e attuale della sfera giuridica e un’utilità effettiva derivante dall’eventuale accoglimento.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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