Sentenza n. 1741/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento a) del provvedimento confermativo di informazione antimafia interdittiva e di rigetto dell'istanza di aggiornamento emesso il 27.5.2021 dalla Prefettura di Cosenza e comunicato in pari data; b) della determina della Camera di Commercio di Cosenza n. -OMISSIS- del 22.6.2021 e comunicata il 30.6.2021; c) di ogni altro provvedimento connesso, presupposto o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento della Prefettura di Cosenza del 27 maggio 2021 di conferma dell’informazione antimafia interdittiva e di rigetto dell’istanza di aggiornamento, nonché determina della Camera di Commercio di Cosenza del 22 giugno 2021
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto ricorso per l’annullamento del provvedimento prefettizio confermativo dell’interdittiva antimafia e di rigetto dell’istanza di aggiornamento, nonché della conseguente determina camerale. L’Amministrazione resistente ha sostenuto l’infondatezza del ricorso. Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti. All’udienza dell’11 settembre 2026 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito la legittimità dell’interdittiva o della determina camerale. La dichiarazione inequivoca della ricorrente di non ritenere più utile la pronuncia ha integrato il presupposto dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., ossia il venir meno dell’utilità della decisione per effetto di una situazione sopravvenuta. Spese compensate, anche in considerazione dell’assenza di opposizione della resistente alla richiesta.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
l’inequivoca volontà della parte ricorrente di non ritenere utile la pronunzia di questo T.A.R. sulla domanda avanzata nel ricorso introduttivo integra i presupposti per la declaratoria in rito della sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del cod.proc.amm.
La sopravvenuta carenza di interesse giustifica l’improcedibilità quando il ricorrente manifesta in modo inequivoco che la pronuncia non gli è più utile.
Massime di principio
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse presuppone una situazione di fatto o di diritto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere inutile la sentenza facendo venir meno l’utilità della pronuncia per il ricorrente.
- La dichiarazione inequivoca del ricorrente di non ritenere più utile la pronuncia sulla domanda proposta integra i presupposti per dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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