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Sentenza

Sentenza n. 1742/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento 1) del Decreto n°-OMISSIS-Prot.n.C-mipg-web – Id.C.M.S. -OMISSIS-, della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, Servizio Affari Generali, Divisione II, Ufficio per le ricompense, con la quale si comunicava che, il Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali, nella seduta del 28 settembre 2022, “ha espresso parere contrario alla concessione della promozione per merito straordinario … ritenendo adeguato l'encomio solenne”, notificato in data 18.01.2023; 2) del processo verbale della Direzione Centrale per gli affari Generali e le Politiche del personale della Polizia di Stato, Consiglio per le ricompense per straordinari e speciali, del 28.09.2022, nella parte in cui ha espresso “Parere contrario alla concessione della promozione per merito straordinario per 4 operatori per i quali viene ritenuta congrua la concessione dell'encomio solenne. Nello specifico, la parte sindacale ha ritenuto più opportuno il conferimento della promozione per merito straordinario per i dipendenti, mentre i componenti dell'Amministrazione hanno concordato l'eventuale concessione dell'encomio solenne. Pertanto, come da accordo tra l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale, siglato in data 29 settembre 2021, il parere è stato considerato contrario ritenendo, a maggioranza, più congrua la concessione dell'encomio solenne. Concessi, a maggioranza, l'encomio a 3 dipendenti proposti per l'encomio solenne e la lode a 2 operatori proposti per l'encomio. Sospesa la valutazione per 1 operatore proposto per l'encomio. Accolta la proposta così come formulata dal Questore per il restante personale”, notificato in data 18.01.2023; 3) della circolare del 15.04.2020, protocollo 00287730, a firma del Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Gabrielli, con la quale è stata data indicazione ai destinatari: “Emerge, infine, un numero eccessivo di proposte premiali per promozioni per merito straordinario ed encomio solenne per operazioni di contrasto alla criminalità organizzata e diffusa nonché allo spaccio di sostanze stupefacenti che, pur di rilevante profilo, rientrano nei compiti istituzionali degli operatori addetti in via esclusiva a tali settori e che, in presenza di adeguati presupposti, possono trovare adeguato riconoscimento in tipologie premiali di rango minore” “Emerge, infine, un numero eccessivo di proposte premiali per promozioni per merito straordinario ed encomio solenne per operazioni di contrasto alla criminalità organizzata e diffusa nonché allo spaccio di sostanze stupefacenti che, pur di rilevante profilo, rientrano nei compiti istituzionali degli operatori addetti in via esclusiva a tali settori e che, in presenza di adeguati presupposti, possono trovare adeguato riconoscimento in tipologie premiali di rango minore”; con richiesta di declaratoria del diritto del ricorrente all'approfondimento istruttorio dell'attività investigativa svolta nel febbraio 2018 ai fini del riconoscimento del diritto alla promozione per merito straordinario, come da proposta del Signor Questore di Crotone del 06.06.2019.

Giustizia amministrativa202300457

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Parere contrario del Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali, espresso il 28 settembre 2022, alla promozione per merito straordinario e favorevole al conferimento dell'encomio solenne; impugnata anche la circolare del 15 aprile 2020 sui criteri per le ricompense

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la comunicazione del parere contrario alla promozione per merito straordinario, il verbale del Consiglio per le ricompense del 28 settembre 2022 e la circolare del 15 aprile 2020. Ha chiesto anche che fosse dichiarato il proprio diritto a un approfondimento istruttorio sull'attività investigativa svolta nel febbraio 2018, ai fini del riconoscimento della promozione, secondo la proposta del Questore di Crotone del 6 giugno 2019. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità per mancata impugnazione del decreto conclusivo del Capo della Polizia del 24 marzo 2023 e, in subordine, l'infondatezza. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità per la stessa ragione.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza di interesse, non essendo stato impugnato il decreto conclusivo del Capo della Polizia del 24 marzo 2023. La procedura per la promozione per merito straordinario comprende una fase propositiva, una consultiva e una decisionale: il parere del Consiglio per le ricompense è obbligatorio ma non vincolante, mentre la decisione finale spetta al Capo della Polizia; per il personale non direttivo è inoltre previsto il parere della Commissione di avanzamento. Il parere contestato non determinava quindi un arresto procedimentale né produceva una lesione attuale e diretta, e costituiva un atto endoprocedimentale impugnabile soltanto insieme al provvedimento finale. La possibilità di impugnazione anticipata è eccezionale e riguarda atti vincolanti capaci di predeterminare nettamente la decisione finale o atti interlocutori che arrestino il procedimento; nessuna di tali ipotesi ricorreva. Il decreto finale non era stato impugnato né in questo né in altri giudizi ed era pertanto consolidato. Le ulteriori censure non sono state esaminate nel merito. Spese compensate per l'esito meramente processuale e la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 68 d.P.R. 782/1985

    Le ricompense di cui ai commi 1 e 2 sono conferite, senza possibilità di cumulo, quando ricorrono i presupposti di cui all’articolo 69 del presente decreto, avuto riguardo alla qualifica rivestita e alle funzioni esercitate dal personale interessato e tenuto conto del risultato conseguito, nonché delle particolari condizioni di tempo e di luogo che hanno eventualmente connotato l’attività svolta.

    La norma individua le diverse categorie di ricompense e impone di valutarne i presupposti considerando qualifica, funzioni, risultati e circostanze dell'attività; è richiamata per ricostruire il quadro normativo delle ricompense.

  • art. 69 d.P.R. 782/1985

    L’encomio solenne è conferito al personale che, dando prova di eccezionali capacità, abbia conseguito pregevoli risultati in attività attinenti ai propri compiti, rendendo notevoli servizi all’amministrazione della pubblica sicurezza, o che, offrendo un contributo determinante all’esito di operazioni di particolare importanza o rischio, abbia dimostrato di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.

    La disposizione distingue le soglie e i presupposti delle ricompense. Nel caso della promozione per merito straordinario, rinvia alle norme che ne disciplinano il conferimento; il TAR la considera parte della disciplina sostanziale applicabile.

  • artt. 70 e seguenti d.P.R. 782/1985

    Da siffatto quadro normativo discende, quindi, l’inammissibilità del ricorso in disamina, in quanto nel caso della proposta di promozione per merito straordinario il parere del Consiglio per le ricompense non ha carattere di vincolatività ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Capo della Polizia, presentandosi alla stregua di un parere obbligatorio ma non vincolante, inidoneo, come tale, a provocare di per se un arresto procedimentale stante l’ulteriore potere consultivo della Commissione per il personale non direttivo della Polizia di Stato di cui all’art. 69 del D.P.R. n. 335 del 1982, competente per le promozioni per merito straordinario di personale non direttivo, e il potere decisionale ultimo in capo al Capo della Polizia.

    Il parere del Consiglio per le ricompense sulla promozione per merito straordinario è obbligatorio ma non vincolante e non conclude il procedimento né produce, da solo, un arresto procedimentale; la decisione finale compete al Capo della Polizia.

  • art. 71, comma 1, d.P.R. 782/1985

    La proposta di conferimento della promozione alla qualifica superiore per merito straordinario è sottoposta al preventivo esame del consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali, di cui all'articolo 74 del presente decreto, e successivamente inoltrata agli organi di cui agli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 75, quarto comma, e successive modificazioni.

    La procedura prevede, oltre al preventivo esame del Consiglio per le ricompense, il successivo coinvolgimento degli organi di avanzamento competenti per il personale non direttivo; il parere del Consiglio è dunque inserito in un procedimento non ancora concluso.

  • art. 71, comma 4, d.P.R. 782/1985

    Le ricompense deliberate dal consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali sono conferite, ai sensi dell'articolo 66, comma 3, con attestato rilasciato dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

    L'atto finale di conferimento è rimesso al Capo della Polizia, coerentemente con la natura non decisoria del parere del Consiglio per le ricompense.

  • art. 74, comma 1, d.P.R. 782/1985

    Il Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali esprime un parere obbligatorio sulle proposte di promozione per merito straordinario e delibera relativamente al conferimento dell'encomio solenne.

    La norma attribuisce al Consiglio una funzione consultiva obbligatoria sulle proposte di promozione, distinta dal potere deliberativo sul conferimento dell'encomio solenne; il parere sulla promozione non è vincolante.

  • art. 69 d.P.R. 335/1982

    Per il personale non direttivo la fase consultiva è arricchita dall’acquisizione dell’ulteriore parere della Commissione di avanzamento per il personale non direttivo, previste dall’art. 69 del D.P.R. n. 335 del 1982 nel caso di personale non direttivo, come prescritto dall’art. 71, comma 1 del D.P.R. n. 782 del 1985.

    Per le promozioni per merito straordinario del personale non direttivo è previsto l'ulteriore intervento consultivo della Commissione di avanzamento, confermando che il parere del Consiglio non esaurisce il procedimento.

  • art. 100 c.p.c.

    Per giurisprudenza unanime, infatti, anche nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza dei requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. e che sono legati alla prospettazione di una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del ricorrente e all'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato.

    L'interesse a ricorrere richiede una lesione concreta e attuale e un'utilità effettiva derivante dall'annullamento; manca quando l'atto impugnato non arreca una lesione diretta e attuale.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Giunta, infine, l’udienza straordinaria dell’11 settembre 2026, ai sensi dell’art. 73, comma 3 del cod.proc.amm. il Tribunale ha sollevato una possibile ragione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del decreto conclusivo del Capo della Polizia del 24 marzo 2023.

    Il TAR ha sottoposto alle parti la possibile ragione di inammissibilità rilevata d'ufficio prima di decidere.

Massime di principio

  • Il parere obbligatorio del Consiglio per le ricompense sulla proposta di promozione per merito straordinario del personale della Polizia di Stato non è vincolante e non conclude il procedimento: la decisione finale spetta al Capo della Polizia e, per il personale non direttivo, è previsto anche il successivo intervento consultivo della Commissione di avanzamento.
  • Un atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile quando non produce una lesione concreta, attuale e diretta e non arresta il procedimento; i suoi eventuali vizi vanno dedotti insieme all'atto conclusivo, cui è imputabile la lesione.
  • L'impugnazione anticipata di un atto endoprocedimentale è eccezionale e ammessa quando l'atto è vincolante e predetermina nettamente la decisione finale oppure quando, per il suo contenuto interlocutorio, determina l'arresto del procedimento.
  • L'interesse a ricorrere richiede che l'annullamento dell'atto sia idoneo a procurare un vantaggio effettivo e immediato; un pregiudizio soltanto eventuale non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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