Sentenza n. 1743/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del provvedimento -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 24.5.2023, con cui la Questura di Vibo Valentia ha disposto la sospensione della licenza per l'attività di raccolta delle scommesse sportive e per quella dei giochi leciti relative al pubblico esercizio ad insegna "-OMISSIS-"; - di ogni altro atto connesso, collegato, precedente e presupposto ed, in particolare, ove occorra, dei verbali, di estremi ignoti, con cui personale della Questura avrebbe identificato davanti o dentro il centro scommesse persone controindicate nelle date del 5.10.2020, del 7.3.2022, del 18.4.2023, del 21.04.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Vibo Valentia del 24 maggio 2023 che ha disposto per quindici giorni la sospensione della licenza per la raccolta di scommesse sportive e giochi leciti, ai sensi dell'art. 100 TULPS
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante della società titolare dell'esercizio, ha contestato la sospensione della licenza deducendo, con un unico motivo articolato in più profili, violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 100 TULPS, difetto e insufficienza della motivazione e dell'istruttoria, travisamento dei fatti e insussistenza dei presupposti, mancata comparazione degli interessi e violazione degli artt. 24, 41 e 97 Cost. Ha sostenuto che i controlli erano troppo esigui per dimostrare l'abitualità della presenza di persone pregiudicate o un pericolo per l'ordine pubblico; che all'interno del locale non erano state accertate attività illecite; che la motivazione si basava su supposizioni generiche e che la misura non rispettava i principi di trasparenza e proporzionalità né il diritto di difesa. Il decreto si fondava su controlli svolti il 5 ottobre 2020, il 7 marzo 2022, il 18 e il 21 aprile 2023, nel corso dei quali erano stati identificati soggetti con precedenti di polizia all'interno, all'ingresso o nelle immediate vicinanze del centro.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 100 TULPS consenta la sospensione anche in assenza di tumulti o disordini, quando il locale risulti abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o costituisca comunque un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. L'abitualità non era stata desunta da un episodio isolato, ma da controlli plurimi e ripetuti in un arco temporale compreso tra il 2020 e il 2023, in ciascuno dei quali erano stati identificati soggetti con significativi precedenti, trovati all'interno o in prossimità del locale. Considerati unitariamente e in chiave probabilistica, tali elementi fornivano una base istruttoria sufficiente e rendevano ragionevole la valutazione del Questore; sono state quindi respinte le censure di difetto dei presupposti, carenza istruttoria e motivazionale, irragionevolezza e sproporzione. La misura è stata qualificata come preventiva, non repressiva o sanzionatoria, e legittimamente riferita alla pericolosità oggettiva dell'esercizio, indipendentemente dalla responsabilità personale della titolare o dall'accertamento di illeciti commessi all'interno. Il bilanciamento tra l'interesse economico privato e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica è stato ritenuto corretto. Le ulteriori censure sono state assorbite. Spese compensate per ragioni di equità sostanziale.
Norme richiamate
art. 100 R.D. 773/1931 (TULPS)
L'art. 100 TULPS àncora il suo ambito di applicazione oggettivo a tre distinte fattispecie, e cioè ai casi in cui: (i) all'interno dell'esercizio pubblico si siano verificati tumulti o gravi disordini; (ii) il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose; (iii) l'esercizio pubblico costituisca, comunque, un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità e il buon costume o la sicurezza dei cittadini.
La sospensione è applicabile al ricorrere di una delle tre fattispecie previste, tra cui l'abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose e il pericolo per l'ordine o la sicurezza; la valutazione può fondarsi su controlli plurimi che, considerati nel loro insieme, attestino la ricorrenza di tali presupposti.
art. 3 l. 241/1990
Quindi, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, nel caso di specie il provvedimento impugnato non è censurabile sotto il profilo della carenza motivazionale, carenza istruttoria, adeguatezza e proporzionalità né ancora della carenza dei presupposti applicativi dell’abitualità e del pericolo per l’ordine pubblico.
La motivazione e l'istruttoria del provvedimento risultano adeguate quando danno conto di una pluralità di controlli e di elementi fattuali riferibili al locale, sufficienti a sostenere la valutazione di abitualità e pericolosità.
artt. 24, 41 e 97 Cost.
Non è inoltre condivisibile la censura di parte ricorrente secondo cui il provvedimento avrebbe violato la libertà di iniziativa economica, atteso che l’Autorità ha operato il corretto bilanciamento dei contrapposti interessi, ritenendo recessivo quello privato connesso alla libertà d’iniziativa imprenditoriale rispetto alla tutela dei beni di valore primario quali l’ordine e la sicurezza pubblica.
La libertà di iniziativa economica può recedere rispetto alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica quando l'autorità abbia operato un corretto bilanciamento degli interessi contrapposti.
Massime di principio
- Ai fini della sospensione prevista dall'art. 100 TULPS, l'abitualità del ritrovo di persone pregiudicate o pericolose può essere desunta da presenze accertate in una pluralità di controlli distribuiti in un significativo arco temporale; gli episodi vanno valutati unitariamente e non come fatti isolati.
- La sospensione della licenza ai sensi dell'art. 100 TULPS è una misura preventiva diretta a interrompere una situazione oggettiva di pericolosità per la collettività e può prescindere dalla condotta personale o dalla responsabilità del titolare dell'esercizio.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione questorile di pericolosità comprende la verifica del fatto storico e il controllo, nei limiti indicati, di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, proporzionalità, sviamento e attendibilità della scelta amministrativa.
- La tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, beni di valore primario, può prevalere sulla libertà di iniziativa economica quando la misura sia sorretta da elementi concreti e da un adeguato bilanciamento degli interessi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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