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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28561/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (operatore telefonico)

La controversia

La controversia nasce dall’interruzione temporanea dell’utenza telefonica di una società commerciale durante la fase di migrazione dal precedente gestore a un nuovo operatore. In primo grado il tribunale aveva riconosciuto una responsabilità concorrente dei due operatori telefonici, condannando il nuovo gestore al risarcimento dei danni e il precedente gestore a manlevarlo in parte. In appello, la domanda verso il precedente operatore era stata dichiarata inammissibile per mancata tempestiva estensione della domanda, mentre era stata esclusa la responsabilità del nuovo operatore. Nel primo ricorso per cassazione, poi accolto con rinvio, la Corte aveva già enunciato che il solo factum principis non basta a escludere la responsabilità dell’impresa telefonica, specie se il provvedimento amministrativo era prevedibile e se l’operatore non aveva informato tempestivamente il cliente né adottato misure per contenere il danno. In sede di rinvio, la Corte d’appello ha nuovamente affermato la responsabilità del nuovo operatore, ha liquidato il danno in via equitativa in euro 25.000 e ha riconosciuto il regresso/manleva verso il precedente operatore nella misura del 50%. Contro tale sentenza la società cliente ha proposto ricorso principale con due motivi, contestando la quantificazione del danno e la liquidazione delle spese; la società telefonica ha proposto ricorso incidentale con cinque motivi, deducendo principalmente novità della domanda, insussistenza del nesso causale, difetto di prova del danno, erronea ripartizione della responsabilità con il precedente operatore e illegittima compensazione delle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi della ricorrente principale e infondati quelli della ricorrente incidentale, confermando la decisione di rinvio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società cliente e ha rigettato il ricorso incidentale della società telefonica. È stata quindi confermata la sentenza di rinvio che aveva riconosciuto la responsabilità contrattuale del nuovo operatore per l’interruzione del servizio, liquidato il danno in via equitativa in euro 25.000 e mantenuto la condanna di manleva nei confronti del precedente operatore nella misura del 50%. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti costituite, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come parametro sull’onere della prova, ma le censure che lo invocavano sono state ritenute inammissibili o infondate perché la motivazione sul danno e sul nesso causale era presente.

  • art. 1218 c.c.

    l’inadempimento contrattuale dell’operatore telefonico è stato confermato perché la prestazione non era divenuta impossibile per causa non imputabile, essendo rilevante la condotta colposa dell’impresa.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato ai fini del risarcimento del danno da inadempimento; la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione causale della Corte territoriale.

  • art. 1226 c.c.

    la liquidazione equitativa del danno è stata ritenuta legittima perché sorretta da una motivazione che indicava i criteri valutativi utilizzati.

  • art. 2727 c.c.

    invocato dalle parti sulle presunzioni, ma senza che la Corte ravvisasse vizi nella motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 2728 c.c.

    richiamato dalle parti in tema di presunzioni legali e onere probatorio, senza accoglimento delle doglianze.

  • art. 115 c.p.c.

    le censure sul suo uso sono state ritenute generiche o infondate perché miravano a una diversa valutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove, ma la Corte ha escluso che la sentenza avesse violato i criteri di apprezzamento probatorio.

  • art. 112 c.p.c.

    la doglianza di omessa pronuncia sulla novità della domanda è stata dichiarata inammissibile, anche perché il punto era coperto dal giudicato formatosi nel giudizio di rinvio.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per sostenere la novità della domanda in appello, ma la Corte ha escluso la fondatezza della censura nel giudizio di rinvio.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato insieme agli artt. 1218 e 2055 c.c.; la Corte ha però ricondotto la responsabilità principale all’inadempimento contrattuale.

  • art. 2055 c.c.

    applicato per ripartire al 50% la responsabilità interna tra i due operatori, in assenza di prova di una diversa graduazione delle rispettive colpe.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di spese di lite; la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per la compensazione parziale delle spese; la Corte non ha ravvisato vizi nella decisione impugnata.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • In una controversia risarcitoria derivante da rapporti di telefonia, il solo intervento di un provvedimento dell’autorità amministrativa non esonera l’operatore dalla responsabilità se il provvedimento è stato causato o reso prevedibile dalla condotta colposa dell’impresa.
  • L’impresa che non esegue tempestivamente la prestazione non può invocare l’impossibilità sopravvenuta quando l’evento impeditivo era ragionevolmente prevedibile secondo l’ordinaria diligenza.
  • La diligenza e la buona fede nell’esecuzione del contratto impongono all’operatore di informare senza ritardo il cliente dell’impedimento sopravvenuto e di adottare misure idonee a contenere il danno.
  • La liquidazione equitativa del danno è legittima quando il giudice espliciti i parametri valutativi considerati e operi una stima globale non arbitraria, senza necessità di una quantificazione matematica di ogni singolo fattore.
  • In sede di rinvio, i profili già coperti dal giudicato interno o esterno non possono essere nuovamente rimessi in discussione mediante censure formulate come violazione di norme processuali o come omessa pronuncia.
  • Quando più soggetti concorrano causalmente a produrre il medesimo danno e non sia provata una diversa incidenza causale interna, può operare la presunzione di pari responsabilità ai fini del regresso o della manleva interna tra condebitori.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoCompensazioneResponsabilità della PAGiurisdizioneImpunugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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