Cassazione Penale, Ordinanza n. 20221/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, definito con giudizio abbreviato e condannato dalla Corte d'appello alla pena di quattro anni e due mesi di reclusione ed euro 20.000 di multa per reati in materia di stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sull'affermazione della responsabilità per la detenzione di hashish, sostenendo che la sostanza fosse destinata a uso personale. Con il secondo ha denunciato violazione di legge in ordine alla mancata qualificazione del fatto come di lieve entità. Con il terzo ha lamentato violazione di legge per la mancata esclusione della recidiva. La Corte ha ritenuto le doglianze non consentite in sede di legittimità perché dirette a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, e comunque infondate nel merito alla luce degli elementi valorizzati dai giudici di merito: quantità e confezionamento della droga, presenza di strumenti per il confezionamento e di annotazioni contabili, oltre ai precedenti penali dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero ripetitivi di deduzioni già esaminate dai giudici di merito, non supportati da specifica critica e sostanzialmente volti a una rivalutazione delle prove; ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era congrua nel ritenere la detenzione di hashish finalizzata allo spaccio e nel negare la lieve entità anche per la cocaina rinvenuta, valorizzando quantità, modalità di occultamento, strumenti per il confezionamento e contabilità. Il terzo motivo è stato ritenuto parimenti non consentito e infondato, poiché la recidiva qualificata era stata correttamente applicata in ragione dei precedenti specifici dell'imputato e della loro attitudine a mostrare una medesima forma di devianza e maggiore pericolosità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Disposizione richiamata per la contestazione dei reati di detenzione di stupefacenti; la Corte conferma la qualificazione della condotta come detenzione finalizzata allo spaccio sulla base degli indici fattuali valorizzati nei gradi di merito.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La fattispecie di lieve entità è esclusa quando il dato quantitativo della sostanza, le modalità di detenzione, gli strumenti di confezionamento e la contabilità del traffico depongono per una condotta non lieve.
Richiamato implicitamente dal riferimento alla recidiva qualificata; la Corte ritiene legittima la sua applicazione in presenza di precedenti specifici e recenti, sintomatici di maggiore pericolosità.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirino solo a una diversa lettura del compendio probatorio o a una rivalutazione del merito, se la sentenza impugnata ha dato conto in modo puntuale e non illogico delle ragioni della decisione.
- La destinazione a uso personale di sostanze stupefacenti può essere esclusa sulla base di elementi convergenti quali quantità, frazionamento in dosi o involucri, disponibilità di strumenti per il confezionamento, presenza di appunti contabili e condizioni concrete incompatibili con l'uso personale.
- La lieve entità nel traffico di stupefacenti va negata quando la complessiva offensività del fatto emerge da quantità apprezzabili di sostanza, da modalità organizzate di detenzione e da ulteriori indici sintomatici di attività di spaccio.
- La recidiva può essere applicata in modo qualificato quando i precedenti penali, specie se specifici e recenti, rivelano una medesima inclinazione criminosa e un accresciuto grado di pericolosità sociale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, ove sussistano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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