Cassazione Penale, Sentenza n. 7877/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impetrazione avverso l'ordinanza che, in sede di rinvio dopo annullamento della Corte, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra reati già giudicati in due sentenze (Corte d'appello di Napoli 27/11/2017 e GUP Tribunale di Napoli 16/04/2020) e aveva rideterminato la pena complessiva. Il ricorrente ha dedotto quattro motivi: (1) violazione dell'art. 671, comma 2, c.p.p., perché la pena unica complessiva sarebbe superiore alla somma delle pene inflitte con le due sentenze; (2) violazione del divieto di reformatio in peius, poiché la nuova quantificazione (30 anni) peggiora la posizione rispetto alla precedente determinazione esecutiva (23 anni) non impugnata dalla parte pubblica; (3) errata individuazione del reato più grave e della pena base, con omissione della corretta applicazione della diminuzione per il rito abbreviato e calcolo improprio degli aumenti (recidiva e altri); (4) proposta regola interpretativa secondo cui la diminuzione per il rito abbreviato dovrebbe essere computata come operazione ultima anche in sede esecutiva per garantire coerenza con gli esiti in sede di merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha dichiarato manifestamente infondato e precluso dal giudicato il quarto motivo, confermando il principio (già affermato in precedenti decisioni) secondo cui in sede esecutiva la diminuzione per il rito abbreviato opera prima del criterio moderatore del cumulo materiale (art. 78 c.p.), giustificando la diversa logica applicativa in esecuzione per l'intangibilità del giudicato. Tuttavia ha accolto i primi due motivi: ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia violato i principi dettati dall'art. 671 c.p.p. e il divieto di reformatio in peius (non poteva aggravare la posizione del ricorrente in sede di rinvio in conseguenza del ricorso proposto solo dal condannato). Ha rilevato altresì la violazione degli altri orientamenti giurisprudenziali richiamati (osservando che la pena complessiva di 30 anni supera sia la precedente determinazione esecutiva di 23 anni sia la somma delle pene delle due sentenze). L'ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente alla determinazione della pena per il reato continuato e rinviata per nuovo esame al medesimo ufficio del GIP di Napoli, in diversa persona fisica.
Norme richiamate
art. 671, comma 2, cod. proc. pen.
Impone, in sede di esecuzione per riconoscimento della continuazione, il principio della somma delle pene inflitte con i provvedimenti considerati; il giudice dell'esecuzione deve rispettare tale criterio quando ridetermina la pena complessiva
art. 81, commi primo e secondo, cod. pen.
Stabilisce il criterio del triplo della pena stabilita per la violazione più grave come limite per il cumulo in caso di reati concorrenti; principio richiamato per vincolare la rideterminazione della pena
il criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta
Fissa il tetto massimo assoluto (30 anni) per la pena della reclusione nel cumulo materiale; in sede esecutiva la riduzione per rito abbreviato deve essere computata prima dell'applicazione del criterio moderatore, secondo la giurisprudenza citata
richiamato implicitamente per la recidiva (art. 99 1 comma 4 cod. pen. nel testo)
Regola gli effetti della recidiva sull'aumento di pena; la Corte ha richiamato il principio che l'aumento per recidiva va calcolato nel rispetto dell'ordine applicativo e dei limiti previsti, evitando di aggravare il condannato in sede di rinvio
citato nel ricorso (art. 187 disp. att. cod. proc. pen.)
Richiesto dal ricorrente con riguardo a criteri di quantificazione e motivazione degli aumenti; la Corte ha ritenuto fondate le censure riguardanti la determinazione e motivazione della pena
Massime di principio
- In sede esecutiva, quando si riconosce la continuazione tra reati già giudicati, il giudice deve effettuare lo scorporo dei reati, individuare il più grave e determinare la pena base su cui calcolare gli aumenti; occorre motivare specificamente gli aumenti applicati a ciascun reato
- Se l'annullamento è stato chiesto e ottenuto con ricorso proposto esclusivamente dal condannato, il giudice del rinvio non può peggiorare la posizione del ricorrente (divieto di reformatio in peius): la nuova determinazione della pena non deve risultare più gravosa rispetto alla precedente situazione favorevole
- La giurisprudenza di legittimità ammette che, in sede esecutiva, la diminuzione per il rito abbreviato sia applicata prima del criterio moderatore del cumulo materiale (art. 78 c.p.) per ragioni connesse all'intangibilità del giudicato; questa scelta applicativa è consolidata in Cassazione e non è ritenuta costituzionalmente contraddittoria
- Il giudice dell'esecuzione deve rispettare sia la somma delle pene inflitte (art. 671 c.p.p.) sia i limiti derivanti dall'art. 81 (triplo della pena della fattispecie più grave) e dall'art. 78 (tetto di 30 anni), conciliando l'operazione di scorporo con le diminuzioni e gli aumenti previsti
- In caso di annullamento parziale della determinazione esecutiva la controversia va rinviata per nuovo esame; per trasparenza e correttezza processuale il nuovo esame dovrebbe essere svolto da diversa persona fisica nello stesso ufficio
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