Cassazione Civile, Ordinanza n. 13045/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (operatore NCC)
La controversia
La controversia nasce da cinque ordinanze-ingiunzione emesse dal Comune di Venezia per violazioni della disciplina comunale sull'accesso al territorio/zona a traffico limitato da parte di natanti adibiti a servizio NCC autorizzati da altri comuni. La società sanzionata ha opposto le ingiunzioni dinanzi al Giudice di pace, che ha accolto l'opposizione ritenendo illegittime le disposizioni comunali applicate. In appello, il Tribunale di Venezia ha confermato l'illegittimità della regolazione comunale, valorizzando la disparità di trattamento tra NCC autorizzati da Venezia e NCC autorizzati da altri comuni, nonché la sostanziale subordinazione dell'accesso a una preventiva comunicazione e al pagamento di un importo. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi, deducendo, in sintesi: violazione delle norme che disciplinano le competenze statali, regionali e comunali in materia di NCC; erronea esclusione della giustificazione delle limitazioni per ragioni di sicurezza della navigazione, ambiente e paesaggio; errato rilievo attribuito alla segnalazione AGCM; indebito richiamo a profili di diritto europeo; violazione degli artt. 117 Cost., 49, 56 e 96 TFUE e della disciplina nazionale di settore. In memoria il Comune ha inoltre rinunciato ad alcune censure relative a tre ordinanze-ingiunzione. La parte resistente ha resistito con controricorso e memoria.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i motivi ancora scrutinabili e ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva disapplicato le disposizioni comunali poste a base delle sanzioni, perché l'ordinanza/disciplinare comunale introduceva una limitazione all'accesso alla ZTL per gli operatori NCC autorizzati da altri comuni non consentita dalla legge statale e regionale, traducendosi in una forma di eccesso di potere e in una discriminazione non giustificata. La Corte ha inoltre rilevato che la rinuncia parziale ai motivi rendeva superfluo l'esame delle relative censure. Le spese di legittimità sono state compensate per la novità delle questioni e per il sopravvenuto intervento delle Sezioni Unite. È stato anche dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 5-bis L. 15 gennaio 1992, n. 21
richiamato quale base della disciplina comunale sull'accesso al territorio; la Corte osserva che la potestà comunale non può trasformarsi in un divieto o in una limitazione non prevista dalla legge quadro.
art. 11 L. 15 gennaio 1992, n. 21
non consente l'esclusione o la limitazione del transito degli operatori NCC già autorizzati secondo legge.
art. 12 L.R. Veneto 30 dicembre 1993, n. 63
la norma impone di considerare il traffico acqueo e gli effetti del moto ondoso nella regolazione del servizio, ma non autorizza a discriminare l'accesso in base al comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
art. 21 L. 10 ottobre 1990, n. 287
la segnalazione dell'AGCM è richiamata come elemento confermativo delle distorsioni concorrenziali e della discriminazione prodotta dalla disciplina comunale.
art. 117 Cost.
invocato dal ricorrente, ma la Corte non ravvisa la denunciata violazione alla luce del riparto di competenze e della disciplina di settore.
artt. 49, 56 e 96 TFUE
invocati dal Comune, ma non ritenuti decisivi per escludere l'illegittimità della disciplina comunale.
art. 5, allegato E, L. 20 marzo 1865, n. 2248
richiamato dal ricorrente in tema di violazione di legge, senza esito favorevole.
art. 3 Cost.
richiamato dal Comune per giustificare la disciplina differenziata, ma la Corte esclude la legittimità della disparità di trattamento.
art. 9 Cost.
richiamato dal Comune a sostegno di esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, non idonee a giustificare la limitazione selettiva.
art. 41 Cost.
richiamato dal Comune, ma non tale da legittimare la restrizione discriminatoria del servizio NCC.
richiamato per il deposito della memoria in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 360, comma 1, nn. 1, 3 e 5 c.p.c.
utilizzato dal ricorrente per articolare i motivi di ricorso per cassazione.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato dal ricorrente nella censura relativa alla motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- La potestà regolamentare comunale in materia di autoservizi pubblici non di linea deve restare entro i limiti tracciati dalla legge statale e dalla legge regionale: non può introdurre divieti o restrizioni ulteriori non previste dalle norme attributive del potere.
- Una disciplina locale che differenzi l'accesso o la circolazione degli operatori NCC in base al comune che ha rilasciato l'autorizzazione, senza una giustificazione normativa specifica e proporzionata, è illegittima per disparità di trattamento ed eccesso di potere.
- La tutela di interessi quali sicurezza della navigazione, ambiente, paesaggio o riduzione del moto ondoso può rilevare nella regolazione del traffico, ma deve essere perseguita entro i confini del potere normativamente attribuito e non mediante restrizioni selettive verso soli operatori provenienti da altri comuni.
- La segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pur non avendo funzione normativa, può costituire elemento confermativo dell'esistenza di distorsioni concorrenziali indotte da una disciplina locale discriminatoria.
- La rinuncia ai motivi di ricorso effettuata dal difensore con specifico mandato rende superfluo l'esame della fondatezza delle censure rinunciate.
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