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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13645/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame (06/06/2023) che aveva in parte annullato la misura cautelare disposta dal GIP. Il ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) violazione di norme processuali e violazione del diritto di difesa per mancata comunicazione informale dell'autorizzazione all'ascolto delle intercettazioni; 2) vizio di motivazione e travisamento della prova circa la gravità indiziaria e la rilevanza delle evidenze, compresi i riferimenti a conversazioni intercettate temporalmente successive ai fatti; 3) violazione del principio "ne bis in idem" per presunta sovrapposizione tra il capo associativo per reati di mafia e quello per traffico di stupefacenti; 4) carenza di indizi specifici circa la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; 5) mancata valutazione della concreta e attuale esigenze cautelari, richiedendo che la presunzione di pericolosità sia superabile in presenza del "tempo silente".

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In sintesi: primo motivo manifestamente infondato perché il pubblico ministero ha tempestivamente autorizzato il difensore all'acquisizione delle intercettazioni e non grava sull'ufficio l'obbligo di avviso o di recapito; l'onere di procurarsi i supporti spetta al difensore. Secondo e quarto motivo dichiarati inammissibili poiché contengono un sindacato sul merito delle valutazioni di fatto del Tribunale e non evidenziano vizi di legge o illogicità palesi; le valutazioni del riesame sulla gravità indiziaria e sui comportamenti contestati sono ritenute adeguatamente motivate. Terzo motivo (ne bis in idem) infondato: la Corte conferma che può sussistere distinta contestazione associativa se è riscontrabile un assetto organizzativo specifico e riconoscibile funzionale al narcotraffico, sicché non ricorre identità storico-naturalistica del "fatto". Quinto motivo inammissibile per genericità; il Tribunale aveva adeguatamente motivato le esigenze cautelari richiamando anche elementi di personalità e la gravità dei fatti. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e disposte le statuizioni di spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    MenziOnata tra le norme richiamate dal ricorrente in relazione ai limiti del sindacato di merito; la Corte non ha rilevato nei motivi del ricorso una violazione di tale norma

  • art. 268 cod. proc. pen.

    La Corte ricorda la giurisprudenza e la pronuncia costituzionale: il difensore ha diritto ad ottenere trasposizione delle intercettazioni utilizzate per la misura cautelare, ma l'onere di acquisire i supporti autorizzati grava sul difensore; non esiste obbligo dell'ufficio di recapitare o di avvisare informalmente

  • art. 269 cod. proc. pen.

    Richiamata tra le norme del primo motivo; la Corte non ha ritenuto sussistente violazione procedurale derivante dalla mancata comunicazione informale

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamata in riferimento ai vizi di motivazione e agli atti relativi alle intercettazioni; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale del riesame

  • art. 293 cod. proc. pen.

    Richiamata tra le norme processuali invocate; nessuna violazione emergente ai fini del rigetto del ricorso

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto al vizio di motivazione: la Corte ricorda che il sindacato in Cassazione è limitato alla verifica della correttezza giuridica e della logicità della motivazione, non alla riconsiderazione delle valutazioni di merito

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in connessione alle censure sulla motivazione; la Corte ha ritenuto che non sussistano travisamenti di prova o illogicità evidenti

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che definisce l'associazione mafiosa: la Corte ha confermato la valutazione del Tribunale sulla gravità indiziaria rispetto alla partecipazione dell'indagato a quella associazione

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la coesistenza delle imputazioni associative; la Corte ha motivato che non sussiste ne bis in idem ove vi sia un distinto "assetto organizzativo" funzionale al narcotraffico

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte ha affermato che la fattispecie è configurabile anche se i partecipanti sono in parte coincidenti, purché sussista un assetto organizzativo specifico e riconoscibile per il narcotraffico

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma sulle esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato sia con le presunzioni previste sia con elementi concreti relativi alla condotta e alla personalità dell'indagato; il ricorso sulla "non attualità" è stato considerato generico

  • art. 6 CEDU / art. 24 Cost.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere un obbligo di comunicazione; la Corte è d'accordo sul diritto del contraddittorio ma ritiene che da tali principi non derivi l'obbligo processuale di un avviso informale da parte della segreteria

  • Corte costituzionale, sentenza n. 336 del 10/10/2008

    Richiamata: ha riconosciuto il diritto del difensore ad ottenere la trasposizione delle intercettazioni usate per la misura cautelare; la Cassazione sottolinea che il diritto à soddisfatto dall'autorizzazione e dall'onere della difesa di acquisire i supporti

Massime di principio

  • Se il pubblico ministero autorizza tempestivamente il difensore ad acquisire le intercettazioni utilizzate per una misura cautelare, l'onere materiale dell'acquisizione grava sul difensore; la mancata comunicazione informale da parte della segreteria non determina automaticamente nullità
  • In sede di cassazione il sindacato è limitato alla verifica di legittimità e di eventuali illogicità manifeste della motivazione: non è possibile chiedere alla Cassazione una rivalutazione del merito degli indizi o una nuova ponderazione delle prove
  • Il principio "ne bis in idem" va valutato secondo l'identità storico-naturalistica del fatto (triade condotta-nesso causale-evento): può essere compatibile la contestazione sia dell'associazione mafiosa sia di una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti se esiste un "assetto organizzativo" specifico e distinto funzionale al narcotraffico
  • La valutazione della sussistenza e dell'attualità delle esigenze cautelari richiede una motivazione concreta; tuttavia, la presunzione di pericolosità connessa ad associazioni di tipo mafioso è rilevante e non può essere disattesa con censure generiche: occorrono elementi specifici per dimostrare l'assenza di attualità del pericolo
  • Le nullità derivate da omissione di rilascio di materiale intercettato sono deducibili solo se il difensore prova la tempestiva richiesta e l'omesso o ritardato rilascio; se l'autorizzazione è stata data, la semplice mancanza di avviso informale non basta a fondare la nullità

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