Cassazione Penale, Ordinanza n. 17470/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva respinto la sua richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, in subordine di semilibertà e ulteriormente in subordine di detenzione domiciliare, in relazione a una pena di mesi dieci di reclusione per i reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso deduceva violazione di legge e vizi motivazionali, ma dalla motivazione della Corte emerge che, in sostanza, egli mirava a ottenere una diversa valutazione del merito circa la prognosi di non recidivanza e la propria affidabilità, contestando il giudizio sfavorevole fondato sui successivi reati commessi, sul DASPO, sulla mancanza di concrete prospettive lavorative, sulla frequentazione di persone pregiudicate e sul fatto di avere già fruito in passato di una misura alternativa senza esito risocializzante positivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse motivato in modo adeguato e non manifestamente illogico il diniego delle misure alternative, escludendo allo stato una prognosi favorevole di non recidivanza sulla base della successiva commissione di altri reati, del DASPO, della persistente vicinanza a persone pregiudicate e dell'assenza di elementi concreti sulla futura attività lavorativa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escluderne la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
reati di cui agli artt. 385, comma 2, e 337 cod. pen.
Norma incriminatrice richiamata come titolo del reato per il quale era in esecuzione la pena, rilevante nel giudizio di sorveglianza.
reati di cui agli artt. 385, comma 2, e 337 cod. pen.
Norma incriminatrice richiamata come titolo del reato per il quale era in esecuzione la pena, rilevante nel giudizio di sorveglianza.
in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se non vi è assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
artt. 47, 47-ter e 50 ord. pen.
affidamento in prova al servizio sociale o della semilibertà o della detenzione domiciliare
Misure alternative alla detenzione richieste dal condannato e negate per difetto di una prognosi favorevole di non recidivanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di sorveglianza sulla concessione di misure alternative, il tribunale può negare il beneficio quando, sulla base di elementi concreti e attuali, non sia formulabile una prognosi positiva di non recidivanza e di effettiva risocializzazione del condannato.
- Il giudizio di legittimità non consente di ottenere una nuova valutazione del merito dei fatti già scrutinati dal tribunale di sorveglianza: la censura che miri soltanto a sostituire una diversa lettura degli elementi fattuali è inammissibile.
- La commissione di ulteriori reati dopo quelli in esecuzione, l'adozione di misure di prevenzione o contenimento come il DASPO, la mancanza di un progetto lavorativo concreto e la persistenza di frequentazioni con soggetti pregiudicati possono costituire indici negativi idonei a escludere la concessione delle misure alternative.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione applica la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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