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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33751/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un conflitto tra comproprietari e successivi assegnatari di porzioni di un edificio sito in Fidenza. La parte ricorrente sosteneva che nella soffitta di sua proprietà esclusiva fosse stata collocata, senza valido titolo, una canna fumaria al servizio esclusivo dell'impianto di riscaldamento della porzione dell'altra parte, poi mascherata con un cassonetto in muratura. Chiedeva quindi la rimozione del manufatto. Il convenuto resistette affermando che la canna fumaria era stata realizzata con il consenso della precedente comproprietaria e che, al momento della divisione dell'immobile, si fosse costituita una servitù per destinazione del padre di famiglia. Il Tribunale accolse la domanda di rimozione e negò la servitù; la Corte d'appello riformò la decisione, ritenendo provata la preesistenza dell'opera rispetto alla divisione e la sua apparenza, con conseguente costituzione della servitù ai sensi dell'art. 1062 c.c. In cassazione il ricorrente dedusse quattro motivi: (1) violazione dell'art. 1062 c.c. e falsa applicazione della disciplina sulla destinazione del padre di famiglia, sostenendo che prima della divisione vi era comunione tra più soggetti e non unicità del proprietario, e che mancasse il consenso dei comproprietari; inoltre invocava l'art. 1061 c.c. per l'asserita non apparenza della servitù; (2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia che la divisione materiale del sottotetto sarebbe avvenuta solo nel 1996, con possibile collocazione successiva della canna fumaria; (3) nullità della sentenza per aver valorizzato una testimonianza ritenuta non ammessa nel giudizio di merito; (4) omesso esame della CTU, che avrebbe mostrato l'originaria presenza di un'unica canna fumaria comune poi sostituita da una autonoma del resistente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che la servitù per destinazione del padre di famiglia può sorgere anche quando, prima della divisione, i fondi appartengano in comunione a più soggetti, perché rileva l'unicità del diritto dominicale sul bene nel suo complesso; ha inoltre confermato che l'apparenza va desunta da opere visibili e permanenti idonee a rendere manifesto il peso gravante sul fondo servente, indipendentemente dalla volontà del proprietario, e ha considerato incensurabile in sede di legittimità l'accertamento fattuale della Corte territoriale sulla visibilità della canna fumaria e del relativo esalatore. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione di fatto non specificamente dedotta nei giudizi di merito e comunque non decisiva, poiché la mancata separazione materiale del sottotetto non provava di per sé la successiva installazione della canna fumaria. Il terzo motivo è stato respinto perché la deposizione richiamata era stata comunque acquisita agli atti e costituiva solo uno degli elementi del ragionamento probatorio, non essendo consentito in cassazione una rivalutazione del materiale istruttorio. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile poiché mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione delle risultanze della CTU e delle prove, attività riservata al giudice di merito. La parte ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e ai conseguenti oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 1062 c.c.

    La destinazione del padre di famiglia può costituire servitù anche quando, prima della divisione, il bene appartenga a più comproprietari; ciò che rileva è l'unicità del diritto dominicale sul bene e la separazione giuridica dei fondi, non la volontà soggettiva delle parti.

  • art. 1061 c.c.

    La norma viene evocata dal ricorrente per sostenere l'inapplicabilità dell'acquisto delle servitù non apparenti; la Corte non ne accoglie la lettura, perché nel caso concreto la servitù è stata ritenuta apparente.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge relativo all'erronea applicazione dell'art. 1062 c.c.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per censurare la dedotta nullità della sentenza fondata su una prova testimoniale asseritamente non ammessa.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la rivalutazione delle prove né del ragionamento decisorio del giudice di merito.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    È richiamato per la memoria depositata in prossimità dell'adunanza camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La servitù per destinazione del padre di famiglia può costituirsi anche in presenza di comunione tra più soggetti, purché al momento della separazione dei fondi sussista un unico diritto dominicale sul bene e lo stato dei luoghi riveli una stabile situazione di subordinazione funzionale.
  • Il requisito dell'apparenza della servitù non dipende dall'intenzione del proprietario, ma dall'esistenza di opere o segni visibili, permanenti e obiettivamente univoci, idonei a rendere manifesto il peso gravante sul fondo servente.
  • In sede di legittimità non è consentito contestare l'apprezzamento delle prove e delle risultanze istruttorie compiuto dal giudice di merito, potendo denunciarsi solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la diversa lettura del materiale probatorio.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando il fatto asseritamente omesso non risulta specificamente dedotto nei precedenti gradi di merito o, comunque, non è di per sé decisivo.
  • La censura di nullità della sentenza non può fondarsi sul solo dissenso rispetto all'uso di una prova testimoniale o di una consulenza tecnica, se la decisione di merito si sorregge su un complesso di elementi probatori autonomi.

Come è indicizzato

MaterieServitùProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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