Cassazione Civile, Ordinanza n. 13418/2026 del 09/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti della contribuente un avviso di accertamento sintetico per il 2006, fondato sul possesso di tre autovetture, sul possesso del 50% dell'abitazione principale e su incrementi patrimoniali relativi all'acquisto, nel 2008, di due immobili. La CTP aveva annullato l'atto ritenendolo tardivo; la CTR aveva confermato l'annullamento ma per una diversa ragione, escludendo che gli incrementi patrimoniali del 2008 potessero essere riferiti al 2006. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 38, comma 5, d.P.R. 600/1973, sostenendo che, secondo la disciplina ratione temporis, le spese per incrementi patrimoniali si presumono sostenute con redditi conseguiti nell'anno di effettuazione e nei quattro anni precedenti, sicché gli acquisti del 2008 potevano legittimamente rilevare anche per il 2006. La contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale deducendo violazione dell'art. 43, comma 2, d.P.R. 600/1973, assumendo che non ricorresse un'ipotesi di omessa dichiarazione e che quindi il termine di decadenza non potesse essere di cinque anni; la Corte ha ritenuto infondato tale motivo, affermando che l'accertamento sintetico fa presumere l'esistenza di redditi nell'anno oggetto di accertamento e, quindi, impone la dichiarazione, con conseguente termine quinquennale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, rigettato il ricorso incidentale della contribuente, cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della contribuente, se dovuto.
Norme richiamate
art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
versione precedente alla modifica dell'art. 22, comma 1, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. dalla l. 30 luglio 2010, n. 122
Gli incrementi patrimoniali si presumono sostenuti, salvo prova contraria, con redditi conseguiti nell'anno di effettuazione e nei quattro anni precedenti; tale disciplina si applica agli accertamenti relativi ad annualità anteriori al 2009.
art. 43, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
nel testo vigente ratione temporis
In presenza di accertamento sintetico che fa presumere l'esistenza di redditi nell'anno oggetto di controllo, il termine di decadenza per l'accertamento è quello quinquennale, non quello quadriennale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata dedotta la violazione di legge come vizio del ricorso per cassazione.
Norma richiamata per la fissazione della discussione in camera di consiglio.
Norma richiamata per il procedimento camerale in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto dell'impugnazione incidentale, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico disciplinato dall'art. 38 d.P.R. 600/1973, le spese per incrementi patrimoniali possono essere imputate, secondo la disciplina ratione temporis, all'anno di effettuazione e ai quattro anni precedenti, salvo prova contraria del contribuente.
- La presunzione derivante da beni indice o manifestazioni di capacità di spesa consente all'Amministrazione di presumere l'esistenza di un maggior reddito nell'anno accertato e sposta sul contribuente l'onere di provare l'inesistenza del reddito presunto.
- Quando l'accertamento sintetico fa emergere presuntivamente redditi per l'anno d'imposta controllato, il contribuente è considerato onerato della dichiarazione per quell'anno e il termine decadenziale per l'Ufficio è quello previsto per i redditi dichiarabili, non quello ridotto per l'assenza assoluta di reddito.
- La qualificazione del presupposto impositivo e del relativo termine di decadenza va compiuta in base alla disciplina vigente al momento dell'annualità accertata, non sulla base di modifiche normative sopravvenute.
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