Cassazione Civile, Ordinanza n. 05639/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda introdotta dal proprietario di un fondo confinante per ottenere la cessazione del passaggio effettuato sul proprio terreno e il risarcimento del danno. Il convenuto, a sua volta, aveva reagito proponendo in via riconvenzionale l'accertamento dell'usucapione di una servitù di passaggio sul viottolo esistente tra i fondi, nonché l'ampliamento della strada per consentire il transito di veicoli meccanici funzionali alla coltivazione del fondo; aveva anche proposto un ricorso possessorio lamentando lo spoglio della servitù. Dopo un primo giudizio di cassazione, il giudice di rinvio ha qualificato la domanda originaria come actio negatoria servitutis e ha escluso che la servitù fosse apparente, rigettando così la domanda di usucapione e, per conseguenza, quella di ampliamento. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1061 c.c., sostenendo che la servitù fosse apparente perché il viottolo era visibile e delimitato e perché la scrittura privata del 1986 parlava di "ampliamento" di un'opera già esistente; 2) nullità della sentenza per contrasto con un preteso giudicato interno formatosi sulla sentenza di primo grado, che avrebbe già riconosciuto la titolarità della servitù di passaggio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la censura non investiva l'erronea ricognizione della norma, ma contestava in realtà l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa la natura e l'apparenza del viottolo, accertamento riservato al giudice del merito e svolto in modo conforme alla giurisprudenza sulla servitù apparente. Ha rigettato anche il secondo motivo, escludendo l'esistenza di un giudicato interno ostativo: la precedente pronuncia di cassazione aveva già rimesso in discussione la qualificazione della domanda originaria, e in ogni caso l'inquadramento dell'azione come negatoria servitutis doveva estendersi all'intera causa. La Corte ha inoltre corretto la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c., confermando però il dispositivo. Nessuna statuizione sulle spese per mancanza di controricorrente; dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La servitù acquistata per usucapione deve essere apparente; l'apparenza è oggetto di accertamento di fatto rimesso al giudice di merito.
La domanda originaria è stata qualificata come actio negatoria servitutis, quindi azione petitoria volta a far cessare l'altrui asserito esercizio di servitù.
Il giudice di rinvio ha ritenuto non precluso, in quel contesto, l'esame della riconvenzionale di usucapione e ampliamento della servitù.
Norma richiamata per la riassunzione del giudizio davanti al giudice del rinvio dopo cassazione con rinvio.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La Corte di cassazione ha corretto la motivazione della sentenza impugnata mantenendone fermo il dispositivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta, non la contestazione del giudizio di fatto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità dedotta per asserito contrasto con giudicato interno è stata esclusa perché il giudicato non risultava formato nei termini prospettati.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per contestare l'apprezzamento delle prove o la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito; tale censura è ammissibile solo se si denuncia un'erronea ricognizione della norma astratta.
- L'apparenza della servitù, ai fini dell'usucapione, costituisce un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito e può essere censurato in cassazione solo nei limiti consentiti dal vizio di motivazione o da specifiche violazioni di legge realmente pertinenti.
- La qualificazione dell'azione originariamente proposta come petitoria o possessoria deve essere compiuta con riferimento all'intero contenuto della domanda e ai suoi effetti processuali, non potendo l'inquadramento essere artificialmente frazionato.
- In assenza di un effettivo giudicato interno, la questione già esaminata in sede di rinvio può essere riesaminata secondo il dictum della precedente sentenza di cassazione; il preteso giudicato non può essere invocato se contrasta con l'effetto devolutivo della cassazione con rinvio.
- Quando il dispositivo della sentenza impugnata è corretto in diritto, la Corte di cassazione può correggerne la motivazione senza cassare la decisione.
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