Sentenza del 09/10/2015 n. 20263 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale sostenendo che il decreto ingiuntivo ottenuto dal fideiussore nei confronti del debitore principale riguardasse una condanna alla restituzione delle somme pagate dal garante e non il corrispettivo di una prestazione soggetta a IVA. Pertanto, secondo l'Amministrazione, non era applicabile il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro né la registrazione in misura fissa prevista per gli atti giudiziari relativi a prestazioni soggette a IVA; doveva invece applicarsi l'aliquota proporzionale del 3% prevista per i decreti ingiuntivi recanti condanna al pagamento di somme.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato la causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che il decreto ingiuntivo ottenuto dal garante escusso, per recuperare dal debitore principale quanto pagato al creditore, è soggetto all'imposta di registro proporzionale al valore della condanna, nella misura del 3%. Il rapporto di garanzia, il rapporto principale e il rapporto di regresso o surrogazione sono autonomi e distinti; il decreto non riguarda il corrispettivo della prestazione di garanzia soggetta a IVA, ma la restituzione delle somme versate dal garante.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40
Disciplina il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro. La Corte ha ritenuto che tale principio non si applichi al decreto ingiuntivo ottenuto dal garante per il recupero delle somme pagate.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa, parte prima
assoggetta gli atti dell'autorità giudiziaria, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, recanti condanna al pagamento di somme o valori all'imposta di registro con aliquota proporzionale del 3%
È la disposizione applicabile al decreto ingiuntivo ottenuto dal fideiussore, poiché esso contiene una condanna al pagamento di somme e non ha ad oggetto un corrispettivo soggetto a IVA.
Nota 2 all'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986
gli atti giudiziali non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto
La deroga all'imposta proporzionale non opera perché la somma richiesta dal garante rappresenta il rimborso di quanto pagato e non il corrispettivo della prestazione di garanzia.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37
Prevede l'assoggettamento a imposta di registro degli atti giudiziari, inclusi i decreti ingiuntivi esecutivi.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20
Ai fini dell'imposta di registro rilevano gli effetti giuridici ed economici propri dell'atto registrato. Il decreto ingiuntivo produce effetti autonomi, diretti alla reintegrazione patrimoniale del garante.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22
Conferma, secondo la Corte, l'autonomia dei diversi rapporti e titoli rilevanti ai fini dell'imposta di registro.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 33, comma 2
La disposizione sulla tassazione dell'atto di surrogazione non modifica la conclusione, perché il pagamento del garante non costituisce il corrispettivo di una prestazione della controparte.
Codice civile, artt. 1201 e 1203
Riguardano la surrogazione nei diritti del creditore. Il fideiussore che paga può subentrare nei diritti del creditore, ma ciò non rende il successivo decreto ingiuntivo un atto relativo a una prestazione soggetta a IVA.
Stabilisce che il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti del creditore contro il debitore.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 1
La prestazione di garanzia può rientrare nell'ambito IVA, anche se esente; tuttavia, il decreto ingiuntivo successivo al pagamento non riguarda più tale prestazione, bensì il rimborso delle somme versate.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 8, comma 4
Il riferimento al costo delle fideiussioni evidenzia l'esistenza di un rapporto autonomo tra garante e debitore, distinto dal rapporto di restituzione delle somme pagate dal garante.
Massime di principio
- Quando un garante escusso paga il creditore e ottiene successivamente un decreto ingiuntivo contro il debitore principale per recuperare quanto versato, il decreto riguarda una restituzione o un regresso e non il corrispettivo della prestazione di garanzia.
- La prestazione di garanzia e il successivo diritto del garante al rimborso sono rapporti distinti e non devono essere trattati come un'unica operazione ai fini dell'imposta di registro.
- Il fatto che l'obbligazione principale o la prestazione originaria siano soggette a IVA non comporta automaticamente l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa al decreto ingiuntivo ottenuto dal garante.
- Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro opera solo quando l'atto giudiziario dispone il pagamento di un corrispettivo o di una prestazione effettivamente soggetta a IVA; non si applica al mero rimborso di somme anticipate dal garante.
- In casi analoghi, un decreto ingiuntivo esecutivo ottenuto dal fideiussore per il recupero dell'importo pagato deve essere normalmente registrato con imposta proporzionale del 3% sul valore della condanna, salvo diverse specifiche disposizioni applicabili al caso concreto.
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