Cassazione Civile, Ordinanza n. 16831/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un creditore munito di due decreti ingiuntivi non opposti, relativi a compensi professionali, aveva agito in revocatoria contro un fideiussore del debitore principale e contro la banca beneficiaria di una ipoteca volontaria, chiedendo anche l'inefficacia di una donazione con cui il fideiussore aveva trasferito alla sorella una quota del solo immobile di sua proprietà. Il tribunale aveva accolto la revocatoria e la corte d'appello aveva rigettato gli appelli del fideiussore e della banca. In cassazione il fideiussore deduceva: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l'estinzione del credito per mancata insinuazione al passivo del fallimento della società principale avrebbe dovuto essere fatta valere in opposizione ai decreti ingiuntivi e che, non essendo stata proposta opposizione, il tema sarebbe coperto da giudicato; 2) violazione degli artt. 2909, 1955, 1944, 2495 e 2901 c.c., censurando l'affermazione della sussistenza della qualità di creditore e sostenendo che l'omessa insinuazione al passivo avrebbe estinto il credito e liberato il fideiussore per fatto del creditore; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita inversione dell'ordine delle domande revocatorie relative a donazione e ipoteca.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché il preteso fatto estintivo doveva essere fatto valere in sede di opposizione al decreto ingiuntivo; il decreto non opposto aveva reso non più contestabile la qualità di creditore, e l'insinuazione al passivo non era condizione per agire contro il fideiussore in presenza di fideiussione solidale, mancando un patto di beneficio di escussione. Inoltre, il comportamento del creditore non integrava il fatto del creditore di cui all'art. 1955 c.c., perché la mera inazione non basta e occorre la violazione di un dovere giuridico. È stato ritenuto infondato anche il terzo motivo, poiché la decisione di merito era conforme al petitum sostanziale della domanda revocatoria, diretta a ottenere l'inefficacia di entrambi gli atti dispositivi preordinati a sottrarre l'unico bene immobile alla garanzia patrimoniale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
sei mesi dalla pubblicazione della sentenza
Il ricorso è stato ritenuto tempestivo perché notificato entro il termine semestrale per impugnare.
Il motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo è stato ritenuto infondato.
È stata dedotta la violazione di legge in relazione alla qualificazione del credito e alla disciplina della fideiussione e della revocatoria.
Il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto impedisce di rimettere in discussione la qualità di creditore.
La liberazione del fideiussore richiede una condotta del creditore costituente violazione di un dovere giuridico; la mera inerzia non è sufficiente.
In assenza di patto di beneficio di escussione, la fideiussione è solidale e il creditore può scegliere contro chi agire.
Norma richiamata nel motivo, ma non decisiva nella soluzione adottata.
La revocatoria è stata ritenuta correttamente accolta perché gli atti dispositivi avevano pregiudicato la garanzia patrimoniale del creditore.
Non vi è stata ultrapetizione o extra petizione quando il giudice ha dichiarato inefficaci entrambi gli atti dispositivi coerentemente con il petitum sostanziale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Cass. n. 24296 del 16/10/2017
Richiamata per affermare che, in fideiussione solidale, il creditore può agire indifferentemente contro il debitore principale fallito o contro il garante.
Cass. n. 28838 del 2008
Richiamata per il principio secondo cui il fatto del creditore ex art. 1955 c.c. non coincide con la mera inazione.
Massime di principio
- Se il credito è consacrato in un decreto ingiuntivo non opposto, la sua esistenza e la qualità di creditore non sono più contestabili nel giudizio successivo, salvo fatti estintivi o modificativi tempestivamente deducibili nei rimedi propri contro quel titolo.
- Nella fideiussione solidale, in assenza di patto di beneficio di escussione, l'insinuazione al passivo del fallimento del debitore principale non è condizione per agire nei confronti del fideiussore; il creditore conserva la facoltà di scegliere il soggetto da escutere.
- Ai fini dell'art. 1955 c.c., il 'fatto del creditore' non consiste nella semplice inerzia del creditore, ma in una condotta che violi uno specifico dovere giuridico derivante dalla legge o dal contratto e che pregiudichi la surrogazione del fideiussore.
- In materia di revocatoria ordinaria, è sufficiente che gli atti dispositivi siano preordinati o comunque idonei a sottrarre beni alla garanzia patrimoniale del creditore; la domanda va letta secondo il petitum sostanziale, senza che un'eventuale inversione formale dell'ordine dei singoli atti integri di per sé ultrapetizione se il giudice ha pronunciato su tutto ciò che era richiesto.
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