Cassazione Civile, Ordinanza n. 09519/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce dall’acquisto, tramite contratto di locazione finanziaria, di un bio-trituratore consegnato in prova, poi definitivamente consegnato e collaudato. L’utilizzatrice ha agito per ottenere la risoluzione del contratto di fornitura/vendita per asseriti vizi e difetti del macchinario, con restituzione di quanto versato alla banca finanziatrice e risarcimento dei danni. In primo grado la domanda è stata accolta; la corte d’appello ha invece riformato la decisione, ritenendo non provata la tempestiva denuncia dei vizi al venditore entro il termine di cui all’art. 1495 c.c. e dichiarando la decadenza dalla garanzia. Nel ricorso per cassazione l’utilizzatrice ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1495 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che dagli atti e dalle prove risultava la denuncia tempestiva dei vizi e che la corte territoriale avesse erroneamente qualificato gli interventi del produttore come mere modifiche anziché come rimedi a difetti originari; 2) violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., contestando la condanna alle spese anche in favore della banca finanziatrice; 3) violazione delle norme sulle spese processuali e sui parametri forensi, lamentando che la corte d’appello non avesse specificato correttamente la liquidazione delle spese del primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto il primo inammissibile o comunque infondato perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito: la corte d’appello aveva accertato in fatto che non era stata provata una tempestiva denunzia dei vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, valorizzando la consegna del bene, il collaudo, gli interventi successivi del produttore qualificati come modifiche richieste dall’acquirente e l’inattendibilità della testimonianza favorevole alla ricorrente. Il secondo motivo è stato respinto perché la condanna alle spese nei confronti della banca era giustificata dal principio di causalità e dal fatto che il rigetto della domanda principale travolgeva la statuizione accessoria sul finanziamento; inoltre la banca aveva interesse e legittimazione a impugnare la statuizione di primo grado che aveva inciso sul suo contratto senza specifica domanda. Il terzo motivo è stato respinto perché, in caso di riforma della sentenza, il giudice d’appello che liquida anche le spese del grado precedente applica la disciplina dei parametri vigente al momento della decisione d’appello, non già quella in vigore al momento della sentenza di primo grado. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità per la mancata costituzione delle intimate; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La denuncia dei vizi deve essere tempestiva; la sua mancata prova comporta la decadenza dalla garanzia per vizi nella vendita.
La censura non può trasformarsi in richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
Le spese seguono la soccombenza e possono essere poste a carico della parte che ha causato la necessità del giudizio o dell’intervento del terzo.
La questione della ultrapetizione va letta nel contesto della sorte delle statuizioni conseguenti alla riforma della decisione principale.
La riforma della decisione principale travolge le statuizioni dipendenti, incluse quelle sulle spese del grado precedente.
Invocato dalla ricorrente per la liquidazione delle spese del primo grado, ma la Corte ritiene applicabile la disciplina vigente al momento della liquidazione in appello dopo la riforma.
I parametri per la liquidazione del compenso si applicano quando la liquidazione giudiziale interviene dopo la sua entrata in vigore, salvo che la prestazione sia già esaurita; la Corte richiama il principio per affermare il criterio temporale della disciplina applicabile.
Richiamato dalla ricorrente in tema di compensi professionali e parametri di liquidazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza motivazionale sulla liquidazione delle spese.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione del provvedimento.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulla motivazione della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nei giudizi di garanzia per vizi della cosa venduta, il punto decisivo è la prova della tempestiva denunzia al venditore: se il giudice di merito accerta che la denuncia non è stata provata entro il termine di legge, la domanda è preclusa per decadenza.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa lettura degli elementi istruttori, quando la censura mira soltanto a sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella del giudice di merito.
- L’inattendibilità del testimone, quando sia sorretta da motivazione puntuale e non apparente, è apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità.
- La condanna alle spese può investire anche il terzo finanziatore quando la sua posizione processuale sia stata determinata dalla domanda originaria e quando la decisione impugnata travolga statuizioni dipendenti dal rigetto della domanda principale.
- In caso di riforma della sentenza di primo grado, il giudice dell’impugnazione che liquida anche le spese del grado precedente applica la disciplina dei parametri professionali vigente al momento della liquidazione in appello, se la prestazione professionale non era ancora esaurita; il criterio temporale va quindi riferito alla decisione che liquida, non alla sola data di definizione del primo grado.
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