Cassazione Penale, Sentenza n. 20843/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pendino è stato condannato per reati ambientali ex art. 256 commi 2 e 5 del D.Lgs. 152/06. Ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: (1) travisamento delle prove documentali e testimoniali, sostenendo che si trattava di un deposito modesto non rilevante; (2) mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 131-bis c.p. per esiguità del danno e modalità della condotta; (3) vizio nella valutazione circa la bonifica dell'area (richiamando artt. 318-ter e 318-quater D.Lgs. 152/06) e mancata valutazione dell'estinzione del reato per ottemperanza; (4) errata determinazione della pena senza applicare i criteri di cui all'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi riproducevano pedissequamente quelli già proposti in appello senza confrontarsi criticamente con le ragioni della sentenza impugnata e, in caso di travisamento delle prove, il ricorrente non ha prodotto gli atti integrali o le copie necessarie a comprovarlo. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto in via formale (inammissibile) e non è stata esaminata la questione di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, all'onere di sostenere le spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma determinata in via equitativa di euro 3.000,00.
Norme richiamate
D.Lgs. 152/2006 art. 256 commi 2 e 5
Norma contestata a livello di sostanza per il reato ambientale di gestione illecita di rifiuti; la Corte ha dato per assodata la condanna di merito e non ha esaminato la fondatezza della contestazione sostanziale in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Codice di procedura penale art. 606 comma 1 lett. b) c) e) (motivi di impugnazione per cassazione)
Gli specifici motivi invocati per la cassazione (travisamento delle prove, violazione di norme di diritto, contraddittorietà della motivazione) sono stati ritenuti ripetizioni non critiche degli stessi argomenti già formulati in appello e quindi inammissibili.
Codice di procedura penale artt. 546 e 192
Richiamati nel contesto della censura sul travisamento delle prove; la Corte ricorda l'onere di allegare e produrre gli atti integrali quando si deduce il travisamento probatorio.
Invocato dal ricorrente come attenuante per esiguità del danno; la Corte non ha valutato il merito dell'applicabilità perché il motivo è stato ritenuto mera ripetizione di quanto già proposto in appello e privo di confronto critico con la sentenza impugnata.
D.Lgs. 152/2006 art. 318-ter e art. 318-quater
Richiamati in relazione alla questione della bonifica e della possibile estinzione della contravvenzione per ottemperanza; la Corte ha osservato che la censura non ha dato prova dell'adempimento formale e non ha contestato criticamente le ragioni della sentenza impugnata.
Invocato quanto alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la censura sulla insufficiente applicazione dei criteri di cui all'art. 133 costituisca una riproposizione generica già trattata in appello e quindi inammissibile.
Codice di procedura penale art. 616
Norma richiamata per l'onere del ricorrente a sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata circa la valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e al fine di calibrare l'entità della somma da versare alla Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto che non sussista colpa nella determinazione dell'inammissibilità e ha comunque disposto un versamento equitativo di euro 3.000,00.
Massime di principio
- In cassazione non è ammessa la mera riproposizione pedissequa dei motivi già respinti in appello: il ricorso deve confrontarsi criticamente con le ragioni della sentenza impugnata.
- Per dedurre il travisamento della prova occorre produrre nel fascicolo le prove integrali o le copie comprovanti l'effettivo contenuto; citazioni parziali o generiche sono insufficienti.
- Le questioni di fatto e la valutazione delle prove (ad es. entità dell'accumulo di rifiuti, organizzazione, reiterazione) sono difficilmente sindacabili in cassazione se il ricorso non illustra specificamente gli errori logici o giuridici nella motivazione impugnata.
- Per invocare estinzioni o attenuanti legate alla bonifica (artt. 318-ter/318-quater D.Lgs. 152/06) è necessario dimostrare l'adempimento formale e temporale delle prescrizioni e fornire prove documentali dell'effettiva conformità alle disposizioni; senza ciò la valutazione resta di merito.
- Le circostanze attenuanti generiche (art. 131-bis c.p.) o la valutazione del minimo edittale (art. 133 c.p.) richiedono argomentazioni puntuali e riscontri probatori specifici per essere ritenute in sede di impugnazione.
- Chi propone ricorso deve considerare il rischio di condanna alle spese e di eventuale pagamento alla Cassa delle Ammende; la Corte può determinare somme equitative se non ritiene sussistere colpa grave nella presentazione del ricorso.
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