Sentenza n. 15215/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - della nota resa da Mediocredito Centrale in data 22 gennaio 2026, nonché di ogni altro atto e provvedimento ad essa presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché per l’accertamento ex art. 116 c.p.a. - del diritto di -OMISSIS- a prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione richiesta con le istanze di accesso trasmesse il 9 gennaio 2026; e per la condanna - di Mediocredito Centrale di esibire la documentazione richiesta da -OMISSIS- con le istanze di accesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso alla documentazione acquisita dall’autorità giudiziaria e utilizzata da Mediocredito Centrale per avviare sei procedimenti di inefficacia, nonché alle richieste di ostensione rivolte da Mediocredito Centrale all’autorità giudiziaria
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
La società, sottoposta a sei procedimenti di inefficacia riguardanti rapporti di garanzia assistiti dal Fondo di Garanzia per le PMI, aveva presentato sei istanze di accesso per ottenere, per ciascuna posizione, la documentazione raccolta dall’autorità giudiziaria e trasmessa o esibita a Mediocredito Centrale, posta a fondamento dell’avvio dei procedimenti, e ogni documento relativo, comprese le eventuali richieste di ostensione formulate da Mediocredito Centrale all’autorità giudiziaria. Mediocredito Centrale aveva negato l’accesso affermando che gli atti e le informazioni riconducibili a procedimenti penali in corso erano coperti da segreto istruttorio e dovevano essere richiesti secondo le modalità del processo penale. La ricorrente ha impugnato il diniego e chiesto l’accertamento del diritto di accesso e l’ordine di esibizione. Ha inoltre sostenuto l’irrilevanza del segreto, tra l’altro perché i documenti non erano stati sequestrati. Mediocredito Centrale ha eccepito l’inammissibilità per la proposizione di una pluralità di giudizi, in luogo di un ricorso cumulativo.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità: nel processo amministrativo la regola è impugnare con un ricorso un solo provvedimento e il ricorso cumulativo è eccezionale; la pluralità di ricorsi non rende quindi inammissibile l’iniziativa. Nel merito, ha ritenuto legittimo il diniego relativo agli atti di indagine raccolti dall’autorità giudiziaria e trasmessi a Mediocredito Centrale: l’art. 329 c.p.p., in combinato disposto con l’art. 24, comma 1, lett. a), l. 241/1990, mantiene tali atti coperti da segreto fino a quando l’imputato possa conoscerli e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. È irrilevante che non sia stato disposto il sequestro, poiché la giurisprudenza sul sequestro richiamata dalla ricorrente riguardava atti formati dall’amministrazione destinataria dell’istanza, non atti dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria. Le esigenze difensive non prevalgono temporaneamente sul segreto investigativo; dopo la chiusura delle indagini, l’accesso agli atti è esercitabile attraverso gli strumenti del processo penale. Ha invece accolto la domanda quanto alla richiesta di ostensione inviata da Mediocredito Centrale all’autorità giudiziaria: si tratta di un documento formato dalla stessa banca, esterno al procedimento penale e prodromico ai procedimenti di inefficacia; non sono state indicate ulteriori cause ostative e sussiste un interesse attuale e concreto della società, poiché il documento attiene a procedimenti diretti a rimuovere un beneficio precedentemente concesso. Il ricorso è stato pertanto accolto in parte, con annullamento parziale del diniego e ordine di consentire l’accesso a tale richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Spese integralmente compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
gli atti di indagine “sono coperti da segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari”
Gli atti di indagine acquisiti dall’autorità giudiziaria restano temporaneamente sottratti all’accesso documentale fino a quando l’imputato possa conoscerli e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari; le esigenze difensive non superano il segreto investigativo durante tale fase.
art. 24, comma 1, lett. a), l. 241/1990
le ragioni poste a fondamento del diniego di ostensione della documentazione “raccolta dall’autorità giudiziaria e trasmessa a MCC” risultano fondate, trovando applicazione quanto previsto dall’art. 329 c.p.p., in combinato disposto con l’art. 24, comma 1, lett. a) della 241/1990
La disciplina dell’accesso documentale esclude l’ostensione degli atti di indagine coperti dal segreto istruttorio secondo l’art. 329 c.p.p.; tale esclusione non si estende, in assenza di una specifica causa ostativa, a un documento formato dall’amministrazione destinataria dell’istanza e distinto dagli atti del procedimento penale.
con il ricorso ex art. 116 c.p.a. all’odierno esame, la parte ricorrente ha impugnato la suddetta nota, chiedendo riconoscersi il diritto ad accedere alla documentazione richiesta
Il ricorso è proposto ai sensi dell’art. 116 c.p.a. per contestare il diniego di accesso e ottenere il riconoscimento del diritto all’ostensione.
Massime di principio
- Gli atti di indagine raccolti dall’autorità giudiziaria e trasmessi a un’amministrazione restano sottratti all’accesso documentale finché opera il segreto previsto dall’art. 329 c.p.p.; il diritto di difesa non prevale sul segreto investigativo durante tale periodo, e l’eventuale conoscenza successiva degli atti va richiesta mediante gli strumenti del processo penale.
- Il fatto che un documento dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria non sia stato sequestrato non esclude il segreto istruttorio né fonda il diritto di accesso quando la richiesta è rivolta all’amministrazione che ne ha ricevuto copia.
- Il segreto investigativo relativo agli atti del procedimento penale non si estende automaticamente a un documento autonomo formato dall’amministrazione richiedente o destinataria, quale la richiesta di ostensione inviata all’autorità giudiziaria; in assenza di ulteriori limiti, il documento è accessibile se il richiedente dimostra un interesse attuale e concreto collegato a un procedimento amministrativo che lo riguarda.
- Nel processo amministrativo la regola generale è l’impugnazione, con ciascun ricorso, di un solo provvedimento; il ricorso cumulativo costituisce un’eccezione, sicché la proposizione di distinte iniziative contro distinti provvedimenti non è inammissibile per il solo fatto che la controversia avrebbe potuto essere riunita.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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