Cassazione Civile, Ordinanza n. 35861/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (spedizioniere)
La controversia
La controversia nasce da due importazioni di materiale tessile dall’India effettuate da una società in qualità di mandataria di un’altra società che si era qualificata come esportatore abituale e aveva presentato dichiarazioni d’intento per non versare l’IVA in dogana. A seguito di controlli sull’effettività dei presupposti del plafond dell’importatrice, l’amministrazione doganale ritenne insussistente il plafond per l’anno 2014 e notificò un avviso di rettifica richiedendo il pagamento dell’IVA all’importazione e degli interessi in via solidale anche alla spedizioniera/rappresentante indiretto. La CTP annullò l’atto; la CTR respinse l’appello dell’Agenzia, affermando che l’IVA all’importazione è estranea all’obbligazione doganale e che la responsabilità solidale del rappresentante indiretto non può derivare automaticamente dalla sola posizione di spedizioniere. L’Agenzia ricorse per cassazione con due motivi: con il primo denunciò violazione della disciplina unionale e interna sull’IVA all’importazione e l’erronea applicazione, da parte del giudice regionale, di principi riferiti all’IVA interna; con il secondo dedusse la violazione delle norme doganali sostenendo che il rappresentante indiretto, sottoscrivendo la dichiarazione doganale, risponderebbe in proprio dei diritti liquidati e, quindi, anche dell’IVA all’importazione, in forza del mandato senza rappresentanza e del principio di specialità del diritto doganale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia (in particolare la decisione U.I. s.r.l.) e la propria successiva giurisprudenza, affermando che l’art. 201 della direttiva IVA consente agli Stati membri di designare i debitori dell’IVA all’importazione, ma non consente di ritenere responsabile il rappresentante doganale indiretto in assenza di una previsione nazionale esplicita e inequivoca. Ha quindi osservato che il diritto italiano non contiene una norma espressa che estenda al rappresentante indiretto la responsabilità solidale per l’IVA all’importazione, poiché le norme invocate dall’Agenzia disciplinano l’obbligazione doganale o le modalità di riscossione, non individuano tale soggetto come debitore dell’imposta. Conseguentemente, la pretesa fiscale nei confronti della spedizioniera era infondata e la sentenza della CTR, che aveva escluso la sua responsabilità solidale, è stata confermata. Il ricorso è stato dunque rigettato.
Norme richiamate
È stato il parametro formale dei motivi di ricorso per dedurre violazione di legge.
artt. 70 e 71 Direttiva 2006/112/CE
Richiamati dall’Agenzia per sostenere che l’IVA all’importazione sarebbe disciplinata autonomamente ma con rinvio alla normativa doganale; la Corte ha escluso che tali norme consentano di imputare automaticamente il debito al rappresentante indiretto.
Richiamati dalla ricorrente come norme sulla riscossione dell’IVA all’importazione; la Corte ha ritenuto che disciplinino la riscossione e non la responsabilità soggettiva del rappresentante indiretto.
artt. 67, 69 e 70 d.P.R. 633/72
Richiamati nel secondo motivo per sostenere la responsabilità del dichiarante; la Corte non li considera idonei a fondare una responsabilità solidale del rappresentante indiretto.
art. 201 CDC
La Corte lo interpreta, alla luce della giurisprudenza UE, nel senso che l’IVA all’importazione non rientra nell’obbligazione doganale e che il debitore dell’imposta deve essere designato o riconosciuto espressamente dallo Stato membro.
art. 199 DAC
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla posizione del rappresentante indiretto; non è ritenuto sufficiente a fondare la responsabilità per l’IVA all’importazione.
Invocato dalla ricorrente per censurare una pretesa applicazione analogica di principi estranei; la Corte non accoglie la censura.
art. 34, comma 1, TULD
Definisce i diritti doganali; la Corte rileva che tale nozione non comprende l’IVA all’importazione come obbligazione doganale.
art. 38, comma 1, TULD
Individua i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta doganale; non è ritenuto estensibile all’IVA all’importazione nei confronti del rappresentante indiretto.
art. 3 d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374
È interpretato come norma sulle modalità di accertamento, liquidazione e riscossione, non sulla responsabilità di specifici soggetti per l’IVA all’importazione.
art. 2, comma 1, d.l. 29 dicembre 1983, n. 746 conv. l. 27 febbraio 1984, n. 17
Richiamato dalla Corte come disposizione inapplicabile alla fattispecie, perché riferita alla dichiarazione d’intento dell’esportatore abituale e non alla responsabilità del rappresentante indiretto.
art. 77, paragrafo 3, codice doganale dell’Unione
La Corte esclude che dal solo art. 77, par. 3, possa derivare la responsabilità del rappresentante doganale indiretto per l’IVA all’importazione.
art. 5, punto 18, codice doganale
Definisce l’obbligazione doganale come obbligo di corrispondere il dazio all’importazione o esportazione; la Corte vi ricava l’estraneità dell’IVA all’importazione.
art. 5, punto 20, codice doganale
È interpretato nel senso che i dazi all’importazione non comprendono l’IVA da riscuotere per l’importazione di beni.
art. 201 direttiva 2006/112/CE
Norma cardine: l’IVA all’importazione è dovuta dalla o dalle persone designate o riconosciute come debitrici dallo Stato membro; la responsabilità del rappresentante indiretto richiede una previsione nazionale esplicita e inequivoca.
Massime di principio
- L’IVA all’importazione, pur collegata all’introduzione dei beni nel territorio doganale dell’Unione, non coincide con l’obbligazione doganale e non può esservi automaticamente assorbita.
- Il rappresentante doganale indiretto non risponde solidalmente dell’IVA all’importazione per il solo fatto di aver sottoscritto la dichiarazione doganale o di aver agito come spedizioniere: occorre una norma nazionale che lo designi in modo espresso e inequivoco come debitore dell’imposta.
- Le disposizioni interne che disciplinano la riscossione dei diritti doganali o dell’IVA all’importazione non sono, di per sé, idonee a fondare la responsabilità soggettiva di un terzo se non individuano chiaramente il debitore dell’imposta.
- Quando la pretesa fiscale verso il rappresentante indiretto si fonda sulla mera qualità di soggetto che opera in dogana per conto altrui, è necessario accertare una specifica base normativa di imputazione del debito e non è ammessa una forma di responsabilità oggettiva per fatto altrui.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35792/2023 del 22/12/2023
- ordinanza_civile · 22 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35794/2023 del 22/12/2023
- ordinanza_civile · 22 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35796/2023 del 22/12/2023
- ordinanza_civile · 22 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35798/2023 del 22/12/2023
- ordinanza_civile · 22 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35800/2023 del 22/12/2023
- ordinanza_civile · 22 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35801/2023 del 22/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →