Cassazione Penale, Sentenza n. 49711/2022 del 30/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la rideterminazione delle pene inflitte con sentenze del 22/01/2007 e del 05/06/2012 in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 (riguardante il regime sanzionatorio dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990) e il riconoscimento del vincolo della continuazione tra quattro condanne emesse tra il 1992 e il 2011 (Tribunale di Taranto 16/12/1992; Corte d'appello di Lecce 30/11/1995; Corte d'assise d'appello di Taranto 30/06/2010 per associazione mafiosa; Corte d'appello di Lecce 24/06/2011 per reati di droga e estorsione). Sosteneva che le pene dovevano essere rideterminate alla luce della disciplina piu favorevole e che i reati dovessero essere unificati per continuazione per l'esistenza di un medesimo disegno criminoso e per elementi di contiguità territoriale, temporale e funzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e perché sollecitava valutazioni di merito non rientranti nel giudizio di legittimità. Ha rigettato la richiesta di rideterminazione della pena: tra l'entrata in vigore del d.l. 30/12/2005 n.272 (convertito) e la sentenza della Consulta n.32/2014 il minimo edittale per l'art.73 d.P.R. n.309/1990 era quello di sei anni, pertanto le condanne del 2007 e del 2012 sono state compiutamente determinate secondo il minimo vigente all'epoca e non possono essere riformate in sede esecutiva; inoltre la modifica normativa più favorevole intervenuta successivamente non opera retroattivamente rispetto a sentenze irrevocabili. Quanto al riconoscimento della continuazione, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione che ha escluso il medesimo disegno criminoso tra le diverse fattispecie, fondandosi su elementi oggettivi quali la distanza temporale tra i fatti, l'assenza di collegamenti organizzativi e la diversa composizione e ruolo del Guarini nelle varie associazioni. Infine il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
disciplina della detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e psicotrope (con riferimento al comma 5 sul fatto di lieve entita')
La Corte ha ritenuto che il minimo edittale sia stato quello vigente tra l'entrata in vigore del d.l. 30/12/2005 n.272 e la sentenza della Consulta n.32/2014 (sei anni); le modifiche successive non possono rideterminare pene di condanne irrevocabili quando la modifica favorevole è normativa e intervenuta dopo la sentenza definitiva
d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 (conv. L. 21/02/2006 n. 49)
introduzione di un regime sanzionatorio piu favorevole (limite edittale a sei anni) per determinate fattispecie
Ha prodotto un regime temporaneamente piu favorevole applicabile alle sentenze pronunciate nel periodo di vigenza della norma
sentenza Corte costituzionale n. 32 del 2014
dichiarazione di incostituzionalita' che ha inciso sul regime sanzionatorio in materia di stupefacenti
Ha ripristinato l'originario minimo edittale (otto anni) per le fattispecie di droga 'pesante', incidendo sul quadro normativo successivamente ma senza efficacia retroattiva sulle condanne irrevocabili pronunciate nel periodo precedente
sentenza Corte costituzionale n. 40 del 2019
richiamata dal ricorrente come parametro di favorevole interpretazione
La Corte ha ritenuto irrilevante per il caso la richiamata pronuncia se la pena inflitta era conforme al minimo edittale vigente al tempo della condanna; non ha pertanto comportato rideterminazione
art. 81, secondo comma, cod. pen.
continuazione tra piu reati
Richiede che i fatti siano riferibili a un medesimo disegno criminoso originario; la giurisprudenza individua elementi indicativi (omogeneita', contiguita' spazio-temporale, modalita', sistematicita', programmazione) e considera la distanza temporale come elemento negativo rilevante
successione nel tempo delle leggi penali
Principio secondo il quale, in sede esecutiva, le norme piu favorevoli non sono applicabili se la sentenza irrevocabile e' anteriore all'entrata in vigore della norma stessa
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo) e altra giurisprudenza di legittimita'
orientamenti giurisprudenziali sul significato di 'medesimo disegno criminoso' e sugli indici per la continuazione
Confermano che non basta la mera analogia dei reati o la propensione a delinquere; serve una programmazione originaria almeno nelle linee essenziali
conseguenze dell'inammissibilita' del ricorso
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La rideterminazione della pena in esecuzione per effetto di una norma piu favorevole opera solo se la modifica normativa e' entrata in vigore prima della pronuncia irrevocabile: le modifiche successive, anche se piu favorevoli, non incidono sulle condanne definitive (principio di successione di leggi penali).
- Una pronuncia di incostituzionalita' ha effetti temporali determinati: se la pronuncia produce un regime diverso, occorre verificare quale fosse la disciplina applicabile alla data della sentenza di condanna per valutare eventuali rideterminazioni.
- Per il riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art.81 c.2 cod. pen. e' necessario dimostrare un medesimo disegno criminoso originario; non e' sufficiente la mera analogia di reati, la sovrapposizione territoriale o la semplice contiguità temporale.
- La distanza temporale significativa tra episodi criminosi e l'assenza di elementi organizzativi o di ruolo omogeneo nei vari episodi sono indici negativi rilevanti ai fini dell'unificazione per continuazione.
- In sede di Cassazione non sono ammissibili ricorsi che chiedono la riconsiderazione di valutazioni di fatto o la rielaborazione di elementi probatori gia accertati in sede di cognizione, salvo vizi giuridici o applicazioni erronee di norme di diritto.
- Quando si propone una istanza di rideterminazione o di riconoscimento della continuazione, e' utile documentare con chiarezza gli elementi che dimostrano la programmazione unitaria dei reati (piani, comunicazioni, ruoli, collegamenti organizzativi), oltre a verificare la cronologia normativa applicabile alle sentenze impugnate.
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