Cassazione Civile, Ordinanza n. 05862/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla revoca di un affidamento bancario, dalla chiusura di un conto corrente intestato alla ditta individuale dell'attrice, dalla vendita di titoli dati in garanzia e dal successivo protesto di alcuni assegni. In primo grado la domanda risarcitoria era stata rigettata perché il conto, al momento dell'emissione degli assegni, presentava uno scoperto superiore al fido, sicché almeno il primo protesto sarebbe stato legittimo per difetto di provvista; inoltre era stato ritenuto provato che la cliente fosse stata informata della revoca del fido e della chiusura del conto, e comunque mancava la prova del nesso causale tra la condotta della banca e i danni lamentati. In appello la parte attrice censurava la lettura del materiale istruttorio, ma la Corte d'appello dichiarava l'impugnazione inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Nel ricorso per cassazione la ricorrente deduceva violazione dell'art. 342 c.p.c. e vizio motivazionale, sostenendo che l'appello fosse sufficientemente specifico e che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la possibilità di scrutinare la legittimità della revoca del fido e della chiusura del conto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato, e in parte inammissibile per difetto di autosufficienza, il motivo unico, confermando l'interpretazione dell'art. 342 c.p.c. nel senso che l'atto di appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con argomentazioni idonee a confutare la ratio decidendi di primo grado. Nel caso concreto, il gravame non aveva confrontato in modo specifico la decisiva affermazione del Tribunale secondo cui il protesto era comunque legittimo per mancanza di provvista; perciò la declaratoria di inammissibilità dell'appello è stata confermata. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; non servono formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione, ma il motivo deve colpire la ratio decidendi.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stata invocata per denunciare la violazione di legge in relazione all'art. 342 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È stata invocata per denunciare un vizio motivazionale su un fatto decisivo, ma la doglianza è stata ritenuta infondata e in parte inammissibile.
La parte appellata aveva riproposto l'eccezione di prescrizione relativamente alla domanda di responsabilità extracontrattuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata quale fonte dell'ulteriore contributo unificato.
Richiamato per il testo dell'art. 342 c.p.c. come modificato.
Richiamata per la conversione del d.l. n. 83 del 2012 e la modifica dell'art. 342 c.p.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, dopo la riforma dell'art. 342 c.p.c., l'impugnazione è ammissibile solo se individua con chiarezza i capi e le questioni della sentenza contestati e contiene una critica argomentata alla motivazione di primo grado.
- La specificità dei motivi di appello va valutata in relazione alla ratio decidendi della sentenza impugnata: non è sufficiente censurare un profilo secondario o superato se resta intatta la decisiva argomentazione del primo giudice.
- Chi contesta in cassazione la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità deve indicare in modo autosufficiente le ragioni dell'errore e il contenuto del gravame, senza limitarsi a rinviare agli atti di merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilmente dedotto in modo generico quando la censura reale investe l'apprezzamento della sufficienza e specificità delle doglianze di appello.
- Se il giudice di merito accerta che il protesto dell'assegno è comunque giustificato dalla mancanza di provvista, le contestazioni sulla revoca del fido o sulla chiusura del conto non sono idonee, da sole, a sovvertire la decisione se non attaccano quella autonoma ratio.
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