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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07436/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condòmina)

La controversia

La lite nasce da una domanda proposta da una proprietaria di unità immobiliare in condominio contro la vicina, deducendo che una struttura tubolare in ferro con cavetti, collocata su un basamento in cemento armato e successivamente coperta con canniccio, ledessa il diritto di veduta sul fondo sottostante, alterasse la destinazione dei muri perimetrali e impedisse il pari uso delle parti comuni, costituendo anche un possibile mezzo di accesso agli appartamenti. In primo grado fu ordinata la rimozione della sola copertura in canniccio e fu rigettata la riconvenzionale. In appello, invece, fu respinta la domanda principale e fu accolto l'appello incidentale della resistente, con declaratoria del suo diritto a mantenere la copertura, ritenuta espressione dell'uso consentito ex art. 1102 c.c. Gli eredi della soccombente hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello avesse trascurato che l'azione ex art. 949 c.c. era proposta a tutela della proprietà comune del terrazzamento/basamento condominiale e che il giudice avesse omesso di considerare la natura comune del manufatto; 2) violazione degli artt. 1117 c.c., 1350 c.c., 34, 101 e 102 c.p.c., lamentando che il basamento in cemento armato fosse bene comune condominiale e che fosse necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli altri condomini o del condominio; 3) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e dell'art. 101 c.p.c., deducendo che la Corte d'appello avrebbe mutato la domanda riconvenzionale e deciso su una questione rilevata d'ufficio senza previa instaurazione del contraddittorio. La Corte di cassazione, prima ancora di esaminare il merito delle censure, ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto dell'esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, n. 3, c.p.c., osservando che il ricorso era caotico e prolisso e non consentiva di ricostruire in modo autosufficiente la vicenda sostanziale e processuale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, senza entrare nel merito dei tre motivi. Ha ritenuto che il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa non fosse assolto, poiché l'atto non rendeva intellegibile la controversia né le rationes delle decisioni di merito e costringeva la Corte a reperire aliunde gli elementi necessari. Ha quindi condannato i ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 949 c.c.

    azione negatoria utilizzata per far accertare l'inesistenza di diritti altrui sul bene; nel caso concreto la Corte d'appello l'aveva ritenuta infondata per difetto di prova di un effettivo pregiudizio.

  • art. 1102 c.c.

    consente l'uso più intenso della cosa comune purché non ne sia alterata la destinazione e non sia impedito il pari uso agli altri partecipanti; la Corte d'appello vi ha ricondotto sia la struttura tubolare sia la copertura amovibile.

  • art. 1117 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la natura comune del basamento/terrazzamento in cemento armato.

  • art. 1350 c.c.

    evocato nei motivi di ricorso in relazione all'acquisto della proprietà immobiliare e dei diritti reali.

  • art. 34 c.p.c.

    richiamato per sostenere la necessità di una decisione su una questione pregiudiziale di proprietà con effetti sul contraddittorio.

  • art. 101 c.p.c.

    il giudice che ponga a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio deve assegnare alle parti un termine per osservazioni, a pena di nullità; tale doglianza è stata comunque superata dalla declaratoria di inammissibilità.

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato per denunciare un asserito litisconsorzio necessario nei confronti degli altri condomini o del condominio.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare ultrapetizione/mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per denunciare una presunta domanda nuova in appello.

  • art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma decisiva nel caso: il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria dei fatti di causa sufficiente a consentire alla Corte una chiara e completa cognizione della vicenda senza ricorrere ad altre fonti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene un'esposizione sommaria, chiara e autosufficiente dei fatti sostanziali e processuali, tale da consentire alla Corte di comprendere la vicenda senza attingere ad altre fonti o agli atti.
  • Il requisito dell'art. 366, n. 3, c.p.c. non è un formalismo, ma uno strumento funzionale a rendere intelligibili le censure e a delimitare il controllo di legittimità.
  • Nel giudizio di legittimità, una narrazione caotica o prolissa che non faccia comprendere domande, difese, svolgimento del processo e rationes delle decisioni di merito determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso è inammissibile per difetto dei requisiti di contenuto-forma, la Corte non esamina i motivi di merito e regola le spese secondo la soccombenza, dando altresì atto, se dovuto, dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàParti comuni
RamiProcesso civileDiritti realiCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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