Cassazione Civile, Ordinanza n. 09654/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per il recupero della TIA dovuta per le annualità 2008-2011 da una società contribuente al Comune di Tivoli. Dopo che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 28352/2021, aveva dichiarato inammissibile il ricorso della società concessionaria della riscossione contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, quest'ultima ha proposto ricorso per revocazione sostenendo che la Corte avrebbe commesso un errore di fatto nel ritenere non perfezionata la notificazione del ricorso per cassazione. Secondo la ricorrente, la notifica era stata eseguita presso il difensore domiciliatario della contribuente e la dichiarazione dell'addetto alla ricezione circa il trasferimento della società non avrebbe dovuto incidere, dovendosi equiparare a un rifiuto di ricevere l'atto. La ricorrente ha quindi chiesto la revocazione dell'ordinanza per errore percettivo ex art. 395 n. 4 c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il ricorso per revocazione non denunciasse un vero errore di fatto revocatorio, ma contestasse in sostanza la valutazione giuridica sulla ritualità della notificazione e sulla corretta instaurazione del contraddittorio. Ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata non conteneva alcuna positiva supposizione del fatto asseritamente mal percepito e che, comunque, non risultava adeguatamente documentata l'elezione di domicilio su cui si fondava la tesi della ricorrente, mancando i documenti necessari a soddisfare l'onere di autosufficienza. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimata; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La revocazione per errore di fatto è ammissibile solo se la decisione si fonda sulla supposizione di un fatto la cui verità sia incontrovertibilmente esclusa dagli atti; non basta dedurre un errore di diritto o una diversa valutazione della ritualità della notificazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale parametro dell'importo aggiuntivo dovuto in caso di inammissibilità.
Richiamato indirettamente nel riferimento al principio di autosufficienza e all'onere di produrre e indicare i documenti su cui si fonda il ricorso.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. ha natura percettiva e non valutativa: non può coincidere con la violazione o falsa applicazione di norme processuali né con la contestazione della soluzione giuridica adottata.
- Per configurare l'errore di fatto revocatorio è necessario che la decisione della Corte di cassazione si fondi su una supposizione espressa di un fatto inesistente o sull'omessa percezione di un fatto esistente, purché il fatto sia decisivo, non controverso ed emergente con immediatezza dagli atti interni del giudizio di cassazione.
- La revocazione non può essere utilizzata per introdurre un ulteriore grado di giudizio sulla ritualità della notificazione o, più in generale, sulla correttezza della instaurazione del contraddittorio quando la censura richiede valutazioni interpretative o giuridiche.
- Chi deduce l'errore revocatorio deve rispettare l'onere di autosufficienza del ricorso, riproducendo e indicando specificamente gli atti e i documenti decisivi su cui fonda la censura.
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