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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04841/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contitolare)

La controversia

La lite nasce da rapporti economici tra due contitolari di immobili e di un conto corrente cointestato. Una parte ha agito per ottenere il rimborso della metà delle spese sostenute per lavori su un immobile di proprietà comune. L'altra parte si è difesa proponendo una domanda riconvenzionale per somme asseritamente anticipate per l'acquisto di un diverso immobile e, successivamente, ha fatto valere un controcredito in compensazione fondato sulla pretesa mancata restituzione di prelevamenti effettuati dall'attrice da un conto corrente cointestato. Il Giudice di pace ha accolto la domanda principale e ha ritenuto inammissibile la riconvenzionale perché sconnessa, oltre che infondata alla luce del controcredito dell'attore. Il Tribunale ha rigettato l'appello, confermando che domanda riconvenzionale ed eccezione di compensazione attenevano a rapporti creditori risalenti e diversi da quello dedotto in giudizio; ha inoltre ritenuto non decisivo un atto di divisione prodotto in appello. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 320 c.p.c. e nullità del procedimento per tardività dell'eccezione di compensazione; 2) violazione degli artt. 1243 c.c. e 7, 34, 35, 36 c.p.c., sostenendo che la compensazione fosse nuova per petitum e causa petendi e che il giudice di pace dovesse rimettere l'intera causa al tribunale; 3) omesso esame di fatti decisivi e nullità per omessa motivazione, per non avere il Tribunale valutato la documentazione che escluderebbe il controcredito avversario; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle doglianze documentali; 5) omesso esame e motivazione apparente in relazione all'atto di divisione che avrebbe dimostrato l'inesistenza del controcredito; 6) una richiesta sulle spese formulata come mero auspicio. La Corte ha ritenuto i primi due motivi inammissibili per difetto di interesse, perché il giudice d'appello non ha attribuito rilievo pratico all'eccezione di compensazione dell'attrice, avendo considerato ultronee le pretese creditorie successive rispetto all'originaria domanda di rimborso. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per il divieto di riesame del fatto in presenza di doppia conforme e perché, comunque, non colpiva la ratio decidendi. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non sussisteva omessa pronuncia: il Tribunale aveva esaminato domanda riconvenzionale ed eccezione, ritenendole estranee al thema decidendum. Il quinto motivo è stato in parte inammissibile e in parte infondato, perché la motivazione del Tribunale non era apparente e spiegava perché l'atto di divisione non si riferisse ai crediti oggetto del giudizio. Il sesto motivo è stato assorbito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo che aveva respinto l'appello della convenuta e mantenuto ferma la condanna al rimborso della metà delle spese sostenute per l'immobile comune. Sul piano processuale, la Corte ha ritenuto inammissibili per difetto di interesse le censure sulla tardività e sull'ammissibilità dell'eccezione di compensazione, perché quella eccezione non aveva inciso in modo autonomo sul decisum. Ha inoltre dichiarato inammissibili le doglianze incentrate sul riesame delle prove e sull'omessa motivazione, osservando che, in presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame del fatto è precluso e che la motivazione del Tribunale, specie sul mancato rilievo dell'atto di divisione, non era affetta da motivazione apparente. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico della ricorrente, con applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 320 c.p.c.

    Richiamato per censurare la tardiva proposizione dell'eccezione di compensazione nel giudizio davanti al giudice di pace; la Corte non ne ha accolto la violazione per difetto di interesse.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro di ricorso per le censure di violazione di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Usato come parametro per le censure di nullità processuale e omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per i motivi sull'omesso esame di fatti decisivi; la Corte ne limita l'operatività, specie in presenza di doppia conforme.

  • art. 1243 c.c.

    Richiamato in relazione all'eccezione di compensazione; la Corte non affronta nel merito la questione perché le doglianze sono dichiarate inammissibili per difetto di interesse.

  • artt. 34, 35, 36 c.p.c.

    Invocati per sostenere la necessità di rimessione al tribunale in presenza di questioni eccedenti la competenza del giudice di pace; la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 7 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di competenza per valore del giudice di pace e limiti della cognizione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché il giudice di merito aveva comunque esaminato le questioni rilevanti.

  • art. 100 c.p.c.

    Applicato al principio dell'interesse ad agire/impugnare: i vizi processuali sono deducibili solo se eliminano un concreto pregiudizio al diritto di difesa.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Applicato per dichiarare inammissibile la censura di omesso esame del fatto decisivo in presenza di doppia conforme di merito.

  • art. 366, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per affermare che censure non attinenti alla ratio decidendi equivalgono a una mancata specifica indicazione dei motivi del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La deduzione di un vizio processuale è ammissibile solo se la violazione denunciata ha causato un concreto pregiudizio al diritto di difesa; non è sufficiente invocare l'astratta regolarità del procedimento.
  • Quando la decisione impugnata non attribuisce rilievo decisivo a una certa eccezione o domanda, le censure che la riguardano sono inammissibili per difetto di interesse, se non incidono sulla ratio decidendi.
  • In presenza di doppia conforme di merito, il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è precluso dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
  • È inammissibile il motivo di cassazione che non colpisca specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Non ricorre omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. quando il giudice di merito ha comunque esaminato la domanda o l'eccezione, pur respingendola per ragioni di estraneità al thema decidendum o di diversità del titolo.
  • La motivazione è censurabile in cassazione solo quando sia mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è sufficiente prospettare un mero difetto di sufficienza o una diversa lettura delle prove.
  • L'atto di divisione o transazione può essere ritenuto irrilevante se, dalla sua stessa formulazione, non risulta riferibile ai crediti oggetto del giudizio.
  • Le pretese riconvenzionali o di compensazione fondate su titoli diversi e risalenti possono essere escluse dal giudizio principale quando risultano estranee al rapporto dedotto inizialmente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveCompetenza
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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