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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32586/2024 del 14/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

I locatori avevano chiesto la risoluzione di un contratto di locazione abitativa relativo a un immobile in Contigliano, deducendo che il conduttore avesse violato i divieti contrattuali di sublocazione e di modificazione dell'immobile. In particolare, sostenevano che il conduttore avesse concesso una parte dell’immobile a un parente, comunque in modo autonomo rispetto all’originaria detenzione, e avesse realizzato trasformazioni rilevanti, creando al piano terra un appartamento distinto con trasferimento di residenza del familiare. Il Tribunale aveva accolto la domanda. In appello, però, la Corte territoriale aveva riformato integralmente la decisione, ritenendo che la presenza di un parente nell’immobile potesse essere ricondotta a ospitalità e non a sublocazione o comodato, che la cucina al piano terra non dimostrasse una apprezzabile alterazione dello stato dei luoghi e che la comunicazione tra i piani escludesse l’autonomia funzionale di un diverso appartamento; aveva inoltre escluso la condanna alla restituzione di beni mobili. I locatori hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo denunciavano violazione di legge e vizio motivazionale per avere la Corte d’appello erroneamente escluso la sussistenza di una autonoma detenzione da parte del familiare, dilatando il concetto di ospitalità e travisando gli elementi di prova; con il secondo denunciavano travisamento della prova e violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente valutato le risultanze istruttorie e che l’onere probatorio della sublocazione fosse stato invece assolto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condiviso integralmente la proposta di definizione anticipata, rilevando che il primo motivo, pur formalmente veicolato come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, quindi era inammissibile in sede di legittimità; inoltre non rispettava adeguatamente gli oneri di specificità e autosufficienza. Il secondo motivo è stato ritenuto anch’esso inammissibile perché, dopo una ricostruzione astratta del travisamento della prova, non individuava specificamente quale elemento probatorio sarebbe stato travisato, limitandosi a riproporre la critica all’accertamento di merito sulla inesistenza della sublocazione. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di cassazione, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 447-bis c.p.c.

    indica il rito applicabile alle controversie in materia di locazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    la censura di violazione di legge non può essere usata per ottenere un nuovo esame del fatto accertato dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio motivazionale non può tradursi in una rivalutazione del materiale istruttorio; il travisamento della prova va specificamente individuato.

  • art. 115 c.p.c.

    la dedotta violazione è stata richiamata in relazione al preteso travisamento delle prove, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché generica e diretta a contestare l’accertamento di merito.

  • art. 21 della legge n. 253 del 1950

    richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne ricavasse un diverso principio decisorio.

  • art. 1453 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla domanda di risoluzione del contratto.

  • art. 1455 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla gravità dell’inadempimento dedotto.

  • art. 1571 c.c.

    richiamato dai ricorrenti quale norma di riferimento del contratto di locazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    procedura di definizione anticipata; la Corte ha condiviso la proposta di inammissibilità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la parte aveva chiesto la decisione collegiale; la Corte rileva che non vi è stata effettiva contestazione della proposta di definizione anticipata.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    ha fondato la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    ha fondato la condanna al pagamento di una somma ulteriore in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione di violazione di legge non consente di rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, quando la censura mira sostanzialmente a ottenere una diversa ricostruzione della vicenda concreta.
  • Il vizio di motivazione e il travisamento della prova sono deducibili solo se la parte individua specificamente l’errore percettivo o l’elemento probatorio asseritamente travisato; non è sufficiente una critica generica alla valutazione complessiva delle prove.
  • In materia di locazione, la contestazione della sublocazione o della concessione autonoma dell’immobile richiede la dimostrazione di fatti concludenti idonei a superare una mera situazione di ospitalità o coabitazione con familiari; tuttavia la valutazione di tali indici appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente.
  • L’ospitalità protratta nel tempo, specie quando coinvolge parenti, non può essere automaticamente equiparata a sublocazione o comodato; la qualificazione del rapporto dipende dagli accertamenti di fatto sul concreto assetto della detenzione.
  • Le censure di legittimità devono rispettare gli oneri di specificità e autosufficienza: la parte deve indicare in modo puntuale il fatto processuale, il documento o la prova su cui si fonda la censura e la ragione della pretesa erroneità della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieLocazione abitativaImpugnazioniSpese di lite
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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