Cassazione Civile, Ordinanza n. 01843/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina da un licenziamento collettivo intimato nell’ambito della riduzione del personale di una società poi in concordato preventivo. Il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il recesso e ordinato la reintegrazione, ritenendo insussistente una corretta individuazione della platea dei lavoratori da licenziare; la Corte d’appello aveva confermato, valorizzando il carattere standardizzato e generico della comunicazione di apertura della procedura, limitata alla sede di L’Aquila e alla dislocazione geografica del personale, nonostante risultassero professionalità comparabili anche in altre sedi e fungibilità delle mansioni. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: (1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 99, 112 e 278 c.p.c., lamentando che non potesse disporsi una condanna generica al risarcimento senza specifica domanda e che la scissione tra an e quantum aggravasse il processo; (2) e (3) violazione degli artt. 100 e 414 c.p.c. e vizio motivazionale, sostenendo la carenza di interesse ad agire dei singoli lavoratori per avere essi proposto un ricorso cumulativo, poi separato, con allegazioni identiche e asseritamente indeterminate; (4) omessa pronuncia sull’asserito mancato svolgimento dell’istruttoria sulle posizioni individuali; (5) violazione degli artt. 4 e 5 l. n. 223/1991 e 3 l. n. 604/1966, assumendo che la comparazione tra dipendenti non fosse esigibile oltre la singola sede per ragioni geografiche e organizzative; (6) violazione degli artt. 4 e 5 l. n. 223/1991, sostenendo che l’errore fosse solo formale, quindi tale da comportare solo tutela indennitaria e non reintegratoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i primi motivi perché la questione della condanna generica e del frazionamento dei crediti era nuova e comunque il ricorso introduttivo poteva essere interpretato come domanda di condanna generica al risarcimento ex art. 18 l. n. 300/1970; ha dichiarato inammissibili i motivi sull’interesse ad agire perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva reputato sufficiente la descrizione dei profili professionali e delle griglie di comparazione; ha ritenuto infondato il motivo sull’omessa pronuncia, poiché il giudice di merito aveva sostanzialmente affrontato il tema dell’istruttoria e della fungibilità dei lavoratori; ha respinto il motivo sulla delimitazione territoriale della platea dei licenziabili, ribadendo che, nel licenziamento collettivo, la distribuzione territoriale delle sedi non esclude di per sé la comparazione con lavoratori addetti ad altre unità produttive e che il datore deve provare le oggettive esigenze tecnico-produttive che giustificano il ristretto ambito di scelta; ha infine respinto il motivo sulla tutela applicabile, confermando che la violazione dei criteri di scelta, e non una mera irregolarità procedurale, comporta l’applicazione della tutela reintegratoria dell’art. 18, comma 4, l. n. 300/1970. La società è stata condannata alle spese e al contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per sostenere la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato dalla ricorrente in tema di interesse ad agire
invocato per sostenere l’asserita pronuncia oltre la domanda e la nullità per omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di motivazione solo apparente o mancante
richiamato per contestare la condanna generica al solo an senza domanda specifica
richiamato con riferimento ai requisiti del ricorso introduttivo del giudizio di lavoro
norma sul sindacato di legittimità invocata per i diversi vizi dedotti
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per il rinvio alla giurisprudenza recente conforme
art. 18, comma 4, L. n. 300/1970
ritenuto applicabile alla fattispecie per la violazione sostanziale dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo
art. 4, comma 3, L. n. 223/1991
richiede nella comunicazione di avvio della procedura l’indicazione delle ragioni organizzative che delimitano la platea dei licenziabili
art. 4, comma 9, L. n. 223/1991
la sua non conformità al modello legale integra violazione procedurale, distinta dalla violazione dei criteri di scelta
art. 4, comma 12, L. n. 223/1991
richiamato nel confronto tra violazioni procedurali e violazioni dei criteri di scelta
art. 5, commi 1 e 3, L. n. 223/1991
il comma 1 impone la scelta nel complesso aziendale, salvo oggettive ragioni; il comma 3, come modificato, distingue la tutela applicabile a seconda del tipo di violazione
richiamato dalla ricorrente nel tentativo di fondare la legittimità del recesso sul giustificato motivo oggettivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fonte dell’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel licenziamento collettivo la regola è la comparazione dei lavoratori nel complesso aziendale; la delimitazione della platea a una sola unità produttiva o sede è ammissibile solo se il datore allega e prova specifiche oggettive esigenze tecnico-produttive coerenti con la comunicazione di avvio della procedura.
- La dislocazione geografica delle sedi, di per sé, non esonera il datore dalla comparazione con lavoratori di altre unità produttive dotati di professionalità fungibile né giustifica automaticamente l’esclusione di tali lavoratori dalla platea dei licenziabili.
- Nella comunicazione ex art. 4 l. n. 223/1991 il datore deve indicare non solo le ragioni dell’esubero ma anche quelle che giustificano la limitazione territoriale della scelta e l’impossibilità o non opportunità di trasferire personale ad altre sedi vicine.
- La violazione dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo, quando consiste nell’aver applicato i criteri a una platea illegittimamente ristretta o in modo difforme dalla legge, integra una violazione sostanziale e comporta la tutela reintegratoria prevista dall’art. 18, comma 4, l. n. 300/1970; la mera incompletezza formale della comunicazione integra invece una violazione procedurale con diverso regime sanzionatorio.
- In cassazione, le censure nuove non introdotte e devolute nei gradi di merito sono inammissibili; inoltre, il ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, altrimenti la doglianza è inammissibile.
- Una domanda di risarcimento del danno formulata senza specificazione o quantificazione può essere interpretata come domanda di condanna generica all’an debeatur, ammissibile nel processo del lavoro quando il petitum e la causa petendi consentano di comprendere il diritto azionato.
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