Sentenza del 19/06/2015 n. 12784 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, sostenendo che il condono previsto dall’art. 9-bis della legge n. 289/2002 si perfezionasse solo con il pagamento integrale e tempestivo di tutte le rate. Il contribuente aveva effettuato tardivamente il pagamento di alcune rate successive alla prima, ma i giudici di merito avevano ritenuto comunque valida la definizione agevolata. L’Agenzia ha inoltre contestato l’annullamento integrale della cartella, sostenendo che, al massimo, avrebbero dovuto essere considerate le somme già versate. Il primo motivo è stato ritenuto fondato e assorbente del secondo.
La decisione
La Corte ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e, decidendo direttamente nel merito, ha rigettato il ricorso originario del contribuente. Ha stabilito che il condono di cui all’art. 9-bis della legge n. 289/2002, essendo un condono clemenziale, richiede l’integrale e tempestivo pagamento di tutte le somme dovute, comprese le rate successive alla prima. Il pagamento tardivo o omesso di tali rate impedisce il perfezionamento della definizione agevolata e legittima l’Amministrazione al recupero dell’imposta originaria. La cartella era stata calcolata al netto delle somme già versate. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis
La definizione agevolata si perfeziona con l’integrale pagamento del dovuto nei termini e nei modi previsti dalla disposizione.
La norma disciplina un condono clemenziale relativo a imposte o ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali. A differenza di altre forme di condono previste dalla stessa legge, non consente di conservare l’efficacia della sanatoria in caso di omesso o tardivo pagamento delle rate successive alla prima.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7, 8, 9, 15 e 16
Le diverse forme di definizione agevolata previste da tali disposizioni hanno disciplina autonoma. Le eventuali regole che mantengono l’efficacia del condono nonostante il mancato pagamento integrale non possono essere applicate analogicamente all’art. 9-bis.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 1, lett. a)
È stato richiamato dall’Agenzia delle Entrate in relazione alla riscossione delle somme dovute, ma il relativo motivo è rimasto assorbito dall’accoglimento del primo.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
Ha costituito il parametro processuale per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme sul condono.
Codice di procedura civile, art. 384
Ha consentito alla Corte di cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente la causa nel merito, rigettando il ricorso del contribuente.
Massime di principio
- Le norme sui condoni fiscali sono eccezionali e devono essere interpretate restrittivamente: le regole previste per una specifica forma di sanatoria non possono essere estese automaticamente ad altre.
- Quando una definizione agevolata richiede l’integrale pagamento entro termini prestabiliti, il pagamento tardivo o omesso anche di una rata successiva alla prima può impedire il perfezionamento del condono, se la legge non prevede espressamente una diversa conseguenza.
- Occorre distinguere tra condoni premiali, che possono comportare una rideterminazione straordinaria del rapporto tributario, e condoni clemenziali, che si limitano a eliminare o ridurre sanzioni su debiti già dichiarati: per questi ultimi può essere necessario il pagamento integrale del dovuto.
- In assenza di perfezionamento della sanatoria, l’Amministrazione finanziaria può recuperare l’imposta originaria, detraendo le somme eventualmente già versate dal contribuente.
- Non è possibile applicare per analogia meccanismi di conservazione del beneficio previsti per altre procedure di condono o per altre forme di definizione delle liti.
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