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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23206/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal decreto ingiuntivo ottenuto da un lavoratore per il pagamento di euro 17.325,00 a titolo di compensi maturati nel periodo 2008-2009 per la partecipazione, fuori dall'orario di servizio, alle sedute della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile. L'azienda sanitaria propose opposizione al decreto ingiuntivo, ma il Tribunale la respinse; la Corte d'appello confermò, ritenendo provato il fatto costitutivo del credito sulla base di prospetti riepilogativi prodotti dal lavoratore e ritenendo irrilevanti le ulteriori contestazioni dell'ente. In cassazione l'azienda sanitaria ha dedotto tre motivi, tutti formulati come omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 2697 c.c. e della normativa regionale di riferimento: 1) la Corte d'appello avrebbe trascurato le contestazioni sui documenti e avrebbe erroneamente ritenuto i prospetti idonei a provare l'effettivo svolgimento dell'attività extra-orario; 2) non avrebbe approfondito la platea dei destinatari e il funzionamento del sistema di rilevazione delle presenze fuori orario; 3) non avrebbe valutato adeguatamente le dichiarazioni testimoniali rese in primo grado. La ricorrente sosteneva quindi che il lavoratore non avesse provato il diritto azionato e che fosse stata violata la disciplina regionale sui compensi per la partecipazione alle commissioni mediche.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i tre motivi e li ha dichiarati inammissibili. Ha osservato che le censure, pur prospettate come vizio di motivazione e violazione di legge, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, attività non consentita in sede di legittimità. Ha richiamato il nuovo perimetro dell'art. 360, n. 5, c.p.c., circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non esteso alle questioni o agli argomenti difensivi, nonché i limiti della denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c., configurabile solo se l'onere della prova sia stato attribuito alla parte sbagliata e non quando si contesti la valutazione delle prove. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva dato una motivazione logica e coerente sull'effettiva prestazione resa fuori orario, valorizzando documenti non specificamente contestati. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte diversa da quella onerata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non quando si censuri la valutazione delle prove.

  • art. 44 legge Regione Lazio n. 11 del 2004

    È la fonte regionale del trattamento retributivo controverso per la partecipazione alle commissioni mediche, richiamata come base del diritto azionato dal lavoratore.

  • art. 140 legge Regione Lazio n. 4 del 2006

    Norma modificativa dell'art. 44 della legge regionale n. 11 del 2004, richiamata quale disciplina del compenso contestato.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Nel testo applicabile dopo la riforma del 2012, consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non permette di denunciare insufficienza motivazionale o di ottenere una nuova valutazione delle prove.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro per la dedotta violazione di legge, ma le doglianze sono state ritenute in realtà dirette contro l'accertamento di fatto e la valutazione probatoria.

  • art. 116 c.p.c.

    Il giudice civile può valutare liberamente le prove non legali e attribuire valore preminente agli elementi ritenuti decisivi, con apprezzamento insindacabile in cassazione se logico e coerente.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002, relativo al contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo quando sia stato completamente omesso l'esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione, non quando si contestino la sufficienza della motivazione o la valutazione delle risultanze istruttorie.
  • Le censure che mirano a ottenere una nuova lettura delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili in sede di legittimità, poiché la valutazione del materiale probatorio è riservata al giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova tra le parti; non può essere invocata per contestare l'apprezzamento del contenuto e della rilevanza delle prove.
  • Il giudice di merito può fondare la decisione su un quadro documentale ritenuto logicamente e coerentemente sufficiente, anche attribuendo valore preminente ad alcuni elementi probatori e prescindendo dagli altri mezzi istruttori non ritenuti decisivi.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni processuali, restano assorbite le eventuali questioni di legittimità costituzionale prospettate o rilevabili d'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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