Cassazione Civile, Ordinanza n. 34316/2023 del 07/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso del Comune è stato rigettato. La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva respinto l'appello del Comune, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia nasce da una convenzione del 1981 con cui un Comune aveva concesso a una cooperativa il diritto di superficie su aree destinate a edilizia residenziale pubblica, con previsione del recupero dei costi di realizzazione del PEEP e dei relativi conguagli. Nel 2013 il Comune ha emesso ordinanza-ingiunzione nei confronti del successore dell'originaria cooperativa per il pagamento di somme a saldo del costo suolo, oneri di urbanizzazione e spese. Il destinatario ha opposto l'atto sostenendo, tra l'altro, il difetto di legittimazione passiva, la prescrizione del credito e l'erroneità della quantificazione. Il Tribunale ha accolto l'opposizione limitatamente alla prescrizione degli oneri di urbanizzazione e ha escluso la legittimazione passiva sul saldo costo suolo; la Corte d'appello ha invece ritenuto che il successore si fosse accollato il debito, ma ha comunque dichiarato prescritto il credito, facendo decorrere il termine dalla transazione del 2002 recepita con delibera commissariale. In Cassazione il Comune ha dedotto sei motivi: 1) violazione delle norme sulla prescrizione per non avere la Corte considerato un avviso di pagamento del 2010 asseritamente interruttivo; 2) omesso esame di tale fatto decisivo; 3) violazione del contraddittorio, dell'art. 345 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per avere il giudice d'appello fondato la prescrizione su una decorrenza non allegata dal resistente in primo grado; 4) violazione dell'art. 2935 c.c. perché la prescrizione avrebbe potuto decorrere solo dalla definizione complessiva di tutti i costi del PEEP; 5) violazione dell'art. 35 l. 865/1971 e dell'art. 2935 c.c. sul criterio di calcolo del recupero dei costi; 6) nullità della transazione e della delibera che la recepiva, con richiesta di disapplicazione, perché contrarie alla norma imperativa sul recupero dei costi. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché il documento prodotto non era ammissibile ex art. 372 c.p.c. per il fine perseguito e, comunque, il ricorso non descriveva in modo adeguato il contenuto dell'avviso di pagamento tale da dimostrarne la natura interruttiva. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che l'interruzione della prescrizione è eccezione in senso lato e può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base degli atti ritualmente acquisiti; non vi era violazione dell'art. 112 c.p.c. né novità dell'eccezione. Ha dichiarato assorbiti i motivi quarto e quinto e inammissibile il sesto, poiché la sentenza d'appello era sorretta da una ratio autonoma non specificamente censurata: la determinazione transattiva dell'entità del credito e la conseguente decorrenza della prescrizione dalla delibera del 2002; inoltre il ricorso non conteneva un'adeguata trascrizione e specificazione della transazione né dei criteri ermeneutici asseritamente violati.
Norme richiamate
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; la Corte ha ritenuto che la sentenza d'appello avesse individuato tale momento nella delibera che recepiva la transazione del 2002.
Richiamato dal ricorrente in tema di interruzione della prescrizione; la Corte ha escluso che il documento prodotto integrasse validamente un atto interruttivo dimostrato in modo autosufficiente.
Richiamato dal ricorrente in tema di effetti dell'interruzione; la Corte non ha accolto la censura per difetto di dimostrazione dell'atto interruttivo.
Richiamato dal ricorrente per il termine di prescrizione decennale.
La produzione di documenti in cassazione è ammessa solo nei casi previsti; nel caso concreto la produzione era inammissibile perché finalizzata a dimostrare la qualità di rappresentante della società di riscossione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma richiamata come parametro dei motivi di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato per l'omesso esame di un fatto decisivo; la censura è stata ritenuta inammissibile/infondata per difetto di specificità del fatto allegato.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al contraddittorio e al diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al giusto processo e al contraddittorio.
La Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenendo legittimo il rilievo d'ufficio dell'interruzione della prescrizione.
Richiamato per dedotta novità della tesi sulla decorrenza della prescrizione in appello; la Corte ha escluso la violazione.
Richiamato dal ricorrente sull'onere della prova; la Corte non ha ravvisato violazione.
Richiamato in tema di recupero dei costi di realizzazione del PEEP e di conguaglio del costo suolo.
Richiamato per sostenere la nullità della transazione/atto recepito.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta nullità della transazione.
Richiamato in relazione alla asserita contrarietà a norma imperativa e alla nullità per causa illecita.
art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E
Richiamato dal ricorrente, ma senza specifica incidenza nella decisione finale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma di modifica richiamata in relazione all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- L'eccezione di interruzione della prescrizione non è eccezione in senso stretto: il giudice può rilevarla d'ufficio sulla base degli elementi ritualmente acquisiti agli atti, senza che sia necessaria una specifica allegazione della parte interessata.
- Nel giudizio di cassazione la produzione documentale è ammissibile solo nei limiti consentiti dall'art. 372 c.p.c.; non può essere utilizzata per introdurre documenti diretti a provare fatti che non rientrano nelle ipotesi tassative previste.
- Le censure di violazione di legge e di omesso esame richiedono specificità e autosufficienza: il ricorrente deve indicare compiutamente il contenuto degli atti e dei documenti su cui fonda la doglianza, non essendo sufficiente un richiamo generico.
- Se la decisione impugnata si fonda su una ratio decidendi autonoma e sufficiente, la mancata censura di tale ratio rende irrilevanti o assorbiti gli ulteriori motivi che colpiscono ragioni diverse della sentenza.
- In tema di prescrizione, il dies a quo va individuato nel momento in cui il diritto è concretamente esigibile; quando il credito venga determinato o quantificato in via transattiva, tale momento può coincidere con l'atto che rende il credito certo ed esigibile.
- La contestazione della nullità di una transazione o di un atto recepito richiede la puntuale trascrizione del contenuto rilevante e l'indicazione del criterio interpretativo asseritamente violato; in difetto, la censura è inammissibile.
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