Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30150/2025 del 15/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Nel 2016 più medici, dopo aver conseguito la laurea in medicina e frequentato scuole di specializzazione tra il 1979 e il 1989 senza percepire remunerazione, agirono contro Presidenza del Consiglio e vari ministeri per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla tardiva e parziale attuazione nell'ordinamento italiano delle direttive comunitarie che imponevano un'adeguata retribuzione agli specializzandi. Il Tribunale di Roma rigettò la domanda per prescrizione, individuando il dies a quo nel 27 ottobre 1999; la Corte d'appello confermò. In cassazione furono proposti tre ricorsi: il gruppo Caputi censurò l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione e sostenne la necessità di una rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia; il ricorso Ceroni-Costa dedusse nullità della sentenza d'appello per difetto di motivazione, violazione dell'art. 2935 c.c., omessa pronuncia su questioni di legittimazione passiva e erronea regolazione delle spese; il ricorso Ciabatti sostenne che la prescrizione non potesse decorrere prima del completo recepimento delle direttive e che, per la sua posizione personale, il termine potesse iniziare solo nel 2007. Tutti i ricorrenti contestavano inoltre la condanna alle spese e, implicitamente o espressamente, la mancata disapplicazione del consolidato orientamento di legittimità sulla decorrenza della prescrizione dal 27 ottobre 1999.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ribadito che, secondo il consolidato orientamento già formato da anni e confermato anche dalle Sezioni Unite, il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione delle direttive europee sulle scuole di specializzazione mediche si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999. Ha inoltre escluso la rilevanza della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ha ritenuto infondate le doglianze sulla motivazione e sulle spese, e ha affermato che la pretesa del ricorrente Ciabatti non mutava il principio secondo cui il credito azionato è quello risarcitorio da tardiva attuazione, non il diritto alla remunerazione in sé. La Corte ha condannato i ricorrenti soccombenti alle spese di legittimità e, ravvisando lite temeraria, ha applicato anche la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, oltre a dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando si pone in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato al quale il giudice di merito si è uniformato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama precedenti motivazioni per relationem, ritenendole già decisive su questioni ripetitive e identiche.

  • art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità per difetto di motivazione è infondata quando la sentenza espone chiaramente la ragione decisoria, qui la prescrizione e il relativo dies a quo.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere; la Corte esclude che, per il credito risarcitorio in questione, la decorrenza sia rinviata al completo recepimento della direttiva.

  • art. 2934 c.c.

    Il diritto si estingue per prescrizione secondo le regole generali, qui applicate al credito risarcitorio da tardiva attuazione direttiva.

  • art. 2946 c.c.

    Si applica il termine ordinario decennale di prescrizione al diritto al risarcimento del danno dedotto in giudizio.

  • legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11

    La Corte conferma che tale norma ha rilevanza ai fini dell'individuazione del dies a quo della prescrizione, fissato al 27 ottobre 1999.

  • l. 13 giugno 2025, n. 91, art. 3

    La disposizione è ritenuta irrilevante rispetto alla prescrizione, perché non retroattiva, non sostanziale e meramente ricognitiva.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione del danno e della condanna per lite temeraria può avvenire in via equitativa.

  • art. 96, comma terzo, c.p.c.

    La Corte condanna i ricorrenti per responsabilità aggravata, ritenendo la proposizione dei ricorsi con colpa grave, se non mala fede.

  • art. 10, secondo comma, c.p.c.

    Il valore della causa ai fini delle spese si determina aggiungendo al capitale gli interessi scaduti prima dell'introduzione del giudizio.

  • art. 4 d.m. 55/2014

    La liquidazione delle spese va fatta in base al petitum e allo scaglione di valore della causa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto del presupposto per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 65 ord. giud.

    La Corte richiama la funzione nomofilattica e osserva che una questione già stabilita dalla Cassazione non può dirsi contrastata per il solo esistere di isolate decisioni di merito difformi.

Massime di principio

  • Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta attuazione di direttive UE in materia di formazione specialistica medica si prescrive nel termine ordinario decennale, decorrente dalla data individuata dalla giurisprudenza come dies a quo, non dal successivo completamento del recepimento normativo della disciplina della remunerazione.
  • Il fatto che la disciplina interna successiva riguardi categorie limitate di beneficiari o provvedimenti ricognitivi non sposta, di per sé, il termine di prescrizione del credito risarcitorio da tardiva attuazione della direttiva, quando il diritto azionato è distinto dal diritto alla remunerazione.
  • La rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia non è un obbligo del giudice di merito e può essere esclusa quando la questione sia già stata risolta in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità e non presenti un reale profilo di interpretazione eurounitaria ancora aperto.
  • La censura di nullità per motivazione apparente non è fondata se la decisione di merito indica in modo chiaro la ragione del rigetto e il criterio giuridico applicato.
  • La doglianza sulle spese è inammissibile o comunque infondata quando la questione di diritto era già stabilmente definita dalla giurisprudenza di legittimità al momento dell'introduzione del giudizio, e la lite venga proposta nonostante un orientamento nomofilattico consolidato.
  • La domanda di risarcimento per tardiva attuazione della direttiva va distinta dalla pretesa alla remunerazione: il primo è un credito risarcitorio autonomo e, ai fini della sua quantificazione, opera la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. quando la misura del compenso non è già normativamente determinata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno non patrimonialeInadempimento
RamiProcesso civileResponsabilità civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.