Cassazione Civile, Ordinanza n. 04683/2023 del 15/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino della Guinea-Bissau aveva chiesto, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Tribunale aveva rigettato tutte le domande ritenendo credibile il racconto ma ricondotto a un dissidio familiare, escludendo sia una situazione di conflitto armato o violenza generalizzata nel Paese di origine sia specifiche vulnerabilità personali. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007; con il secondo ha lamentato la mancata applicazione della protezione umanitaria ex art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 e il difetto di cooperazione istruttoria; con il terzo ha dedotto la violazione del principio di non refoulement, sostenendo che il ritorno nel Paese d'origine lo esporrebbe a gravi conseguenze personali. La Corte rileva che tutte le censure sono formulate in modo generico e astratto, senza confrontarsi con la ratio decidendi del decreto impugnato e senza indicare specifiche fonti informative o elementi concreti del caso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che il primo motivo era del tutto generico e non confrontato con la motivazione del Tribunale; il secondo si limitava a richiamare norme e giurisprudenza senza specifiche censure e senza indicare fonti qualificate acquisite nel merito; il terzo era parimenti generico, conteneva anche un errore nell'indicazione del Paese di origine e non si misurava con la decisione impugnata. Non è stata regolata la liquidazione delle spese per mancanza di difese della parte intimata. È stato inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007
La protezione sussidiaria richiede una specifica allegazione e censura rispetto alla valutazione del giudice di merito; non basta una deduzione generica sulla situazione del Paese di origine.
art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998
Il permesso di soggiorno per motivi umanitari non può essere richiesto in modo astratto: occorre confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato e indicare elementi concreti di vulnerabilità.
art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998
Il divieto di espulsione va dedotto in relazione a un concreto rischio di persecuzione o trattamenti vietati, non con affermazioni generiche.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
I motivi di ricorso devono contenere censure specifiche di violazione di legge o di vizio di motivazione, altrimenti sono inammissibili.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro il rigetto della protezione internazionale, il motivo è inammissibile se si limita a contestazioni generiche e astratte, senza una critica puntuale alla ratio decidendi del provvedimento impugnato.
- La deduzione del diritto alla protezione sussidiaria o umanitaria richiede l'indicazione di circostanze concrete e di fonti qualificate di informazione; il mero richiamo alla situazione generale del Paese non è sufficiente.
- Il ricorrente deve confrontarsi specificamente con gli accertamenti del giudice di merito sulla credibilità, sulla situazione del Paese di origine e sull'assenza di vulnerabilità personali; la mancata contestazione di tali passaggi rende il motivo inammissibile.
- La violazione del principio di non refoulement non può essere prospettata in termini meramente assertivi, ma deve essere collegata a un concreto rischio individuale e alla motivazione della decisione impugnata.
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