Cassazione Civile, Ordinanza n. 11576/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni medici, tra cui il ricorrente, hanno agito in giudizio contro la Presidenza del Consiglio dei ministri chiedendo il risarcimento del danno da mancata o tardiva attuazione nell'ordinamento interno delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE sul compenso dei medici ammessi alle scuole di specializzazione, deducendo di avere frequentato corsi di specializzazione senza alcuna remunerazione. Il Tribunale ha rigettato la domanda per prescrizione; la Corte d'appello ha confermato il rigetto. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 101, comma 2, Cost., perché la Corte territoriale avrebbe applicato un orientamento giurisprudenziale non pacifico invece della legge; 2) violazione dell'art. 2935 c.c., per l'erronea individuazione del dies a quo della prescrizione nella data di entrata in vigore della legge n. 370/1999 anziché nei decreti del 2007; 3) violazione degli artt. 3 Cost. e 14 CEDU per la pretesa disparità di trattamento tra specializzandi ante e post 1991; 4) vizio motivazionale sulla quantificazione della remunerazione, assumendo erroneamente che gli appellanti avessero percepito somme inferiori anziché nulla; 5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la mancata compensazione delle spese; 6) reiterazione generica di questioni assorbite. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., ribadendo il consolidato orientamento secondo cui il diritto al risarcimento si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999, che ha reso definitivo l'inadempimento residuo dello Stato; ha ritenuto inammissibile il quarto motivo perché riferito a un'affermazione solo incidentale e non decisiva; ha dichiarato inammissibile anche il quinto perché la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; ha escluso rilievo al sesto paragrafo perché privo di una vera censura. Il ricorso è stato quindi integralmente dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese, all'ulteriore importo ex art. 96, comma 3, c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte ha confermato la decisione di merito e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto consolidato il principio per cui la pretesa risarcitoria dei medici specializzandi per la tardiva e incompleta trasposizione delle direttive comunitarie si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999. Ha escluso che la questione potesse essere riaperta invocando orientamenti di merito difformi o il richiamo a una precedente ordinanza interlocutoria. Ha inoltre negato che la motivazione sulla presunta percezione di somme inferiori incidessse sulla ratio decidendi, fondata comunque sulla prescrizione, e ha confermato che la compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito nei limiti del sindacato di legittimità. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di cassazione, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 101, comma 2, Cost.
Il motivo che lo invocava è stato ritenuto incongruo e tautologico, perché la decisione del giudice di merito conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità non integra violazione del principio secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge.
La decorrenza della prescrizione è stata confermata dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, individuato nel 27 ottobre 1999 per effetto della legge n. 370/1999.
direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE
Costituiscono il fondamento eurounitario della pretesa di adeguata remunerazione dei medici specializzandi, ma non impongono una specifica misura quantitativa della stessa, né impediscono la decorrenza della prescrizione secondo il consolidato orientamento interno.
d.lgs. n. 257 del 1991
Ha dato attuazione interna alla disciplina sul compenso dei medici specializzandi, ma solo per i corsi a decorrere dall'a.a. 1991/1992.
Ha riconosciuto la borsa di studio solo ai beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo e, per gli esclusi, ha reso definitivo l'inadempimento residuo dello Stato, facendo decorrere da tale data la prescrizione decennale.
Il ricorso è inammissibile quando le censure non offrono argomenti idonei a superare un orientamento di legittimità consolidato.
Il vizio denunciato è stato escluso perché la dedotta inesattezza motivazionale riguardava un passaggio incidentale non decisivo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Non era configurabile un vizio di motivazione decisivo, mancando incidenza sulla ratio decidendi.
La compensazione delle spese rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per violazione del divieto di porre spese alla parte vittoriosa o per motivazione illogica o erronea.
È stata applicata la condanna al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità aggravata, valorizzando il carattere consolidato e non seriamente controvertibile della questione trattata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato disposto il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- Quando una pretesa risarcitoria nasce da un inadempimento pubblico già cristallizzato e la giurisprudenza di legittimità ne ha stabilito in modo consolidato il dies a quo prescrizionale, il ricorso che si limiti a contrapporre orientamenti di merito difformi è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
- Il principio secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge non è violato dal giudice che si conformi alla costante interpretazione fornita dalla Corte di cassazione; l'adesione alla nomofilachia è, anzi, espressione di corretta applicazione della legge.
- Ai fini della prescrizione del danno da mancata attuazione di direttive UE, il momento di decorrenza può essere individuato nel momento in cui l'ordinamento interno rende definitivo l'inadempimento residuo dello Stato, rendendo oggettivamente esigibile l'azione del danneggiato.
- La mera esistenza di pronunce di merito difformi non è sufficiente a scalfire un orientamento di legittimità consolidato, se le argomentazioni nuove non sono realmente idonee a superarlo.
- Non è censurabile in cassazione, se non nei limiti stretti del vizio di legge o di motivazione, la scelta del giudice di merito di non compensare le spese processuali, trattandosi di valutazione discrezionale.
- Un motivo di ricorso è inammissibile quando investe una frase solo incidentale della motivazione che non incide sulla ratio decidendi e non impedisce la piena comprensione della decisione.
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