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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19113/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva dichiarato tardivo, e quindi inammissibile, il suo appello contro la decisione di primo grado favorevole alla società contribuente. La lite nasceva dall'impugnazione di una cartella esattoriale con cui era stato recuperato un contributo pubblico erogato alla società per asserita decadenza dai benefici previsti dall'art. 21 della legge n. 219 del 1981. Con l'unico motivo, l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 327 c.p.c. e 58, comma 1, della l. n. 69/2009, sostenendo che il giudizio di primo grado, essendo stato introdotto nel 2006, era soggetto al termine lungo di impugnazione previgente di un anno e quarantasei giorni, non al termine semestrale introdotto nel 2009; di conseguenza l'appello notificato il 13 giugno 2018 sarebbe stato tempestivo, poiché il termine sarebbe scaduto il 3 luglio 2018.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che la modifica dell'art. 327 c.p.c. operata dalla l. n. 69/2009 si applica solo ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, mentre per i giudizi introdotti prima continua ad applicarsi il termine lungo annuale previgente, con la sospensione feriale di 46 giorni. Poiché il giudizio di primo grado era stato introdotto il 3 gennaio 2006, il termine per appellare scadeva il 3 luglio 2018 e l'appello notificato il 13 giugno 2018 era tempestivo. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.

  • art. 327 c.p.c.

    La Corte ha ribadito che la novella del 2009, che ha ridotto da un anno a sei mesi il termine lungo di impugnazione, si applica solo ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009; per quelli anteriori resta vigente il termine previgente di un anno e quarantasei giorni.

  • art. 58, comma 1, l. n. 69/2009

    Disposizione transitoria che rende applicabile la nuova disciplina dell'art. 327 c.p.c. soltanto ai giudizi instaurati successivamente alla sua entrata in vigore.

  • art. 6 d.l. n. 119/2018

    È stato richiamato nel giudizio di merito per escludere l'operatività della sospensione ex lege dei termini di impugnazione nel caso concreto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stato richiamato per il procedimento camerale e la proposta del relatore.

  • art. 21 l. n. 219/1981

    Norma sostanziale richiamata solo per descrivere il contributo pubblico recuperato per decadenza dai benefici.

  • l. n. 742/1969

    La Corte ha ricordato che, per i giudizi interessati temporalmente, la sospensione feriale era di 46 giorni; la riduzione a 31 giorni opera solo per le sospensioni dal periodo feriale 2015 in avanti.

  • art. 1 l. n. 742/1969

    La modifica del 2014 che ha ridotto la sospensione feriale non rileva retroattivamente e si applica solo dalla sospensione relativa al periodo feriale dell'anno solare 2015.

  • art. 16, comma 1, d.l. n. 132/2014

    È la norma che ha sostituito l'art. 1 della l. n. 742/1969, riducendo il periodo di sospensione feriale da 46 a 31 giorni, senza efficacia retroattiva.

Massime di principio

  • La riduzione del termine lungo di impugnazione da un anno a sei mesi, introdotta dalla l. n. 69/2009, si applica solo ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009; nei giudizi anteriori continua a valere il termine previgente.
  • Ai fini dell'individuazione del termine di impugnazione applicabile, rileva la data di instaurazione del giudizio di primo grado e non quella di instaurazione dei successivi gradi o fasi del processo.
  • La disciplina della sospensione feriale dei termini processuali va applicata secondo la normativa vigente al momento del relativo computo, ma la riduzione da 46 a 31 giorni opera solo per le sospensioni decorrenti dal periodo feriale 2015 in avanti, in assenza di diversa disciplina transitoria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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