Cassazione Civile, Ordinanza n. 25270/2022 del 24/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, determinando sinteticamente un maggior reddito ai fini Irpef, addizionale regionale e addizionale comunale, oltre interessi e sanzioni, sulla base di indicatori di capacità contributiva legati a incrementi patrimoniali realizzati nel periodo 2006-2010. Il contribuente aveva impugnato l'atto, deducendo che tali incrementi erano giustificati da due bonifici ricevuti dal padre nel 2004 per complessivi euro 370.000,00. La CTR aveva accolto l'appello del contribuente e annullato l'accertamento. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973 e 2697 c.c., sostenendo che la prova contraria richiesta al contribuente non poteva essere integrata dalla sola dimostrazione dell'esistenza di somme affluite anni prima, ma richiedeva anche la prova documentale dell'entità e della durata del possesso dei redditi, nonché della loro non mera disponibilità transitoria, potendo tale onere essere assolto anche mediante estratti conto bancari.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in materia di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, il contribuente deve fornire prova documentale non solo dell'esistenza di ulteriori redditi esenti o soggetti a ritenuta, ma anche della loro entità e della durata del possesso, così da dimostrare che essi fossero disponibili al momento degli incrementi patrimoniali contestati. Nel caso concreto la CTR aveva erroneamente considerato sufficiente la mera disponibilità di somme derivanti da bonifici risalenti al 2004, senza verificare la durata del possesso fino agli acquisti del 2008-2010. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
nell'accertamento sintetico il Fisco è dispensato da ulteriori prove oltre ai fattori-indice di capacità contributiva; il contribuente può vincere la presunzione soltanto con prova documentale dell'esistenza di redditi ulteriori, della loro entità e della durata del possesso, non essendo sufficiente la mera disponibilità occasionale o il semplice transito delle somme
regola la ripartizione dell'onere della prova: una volta dimostrati gli indici di capacità contributiva, incombe sul contribuente la prova contraria idonea a superare la presunzione di maggiore reddito
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stato il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge in cassazione
richiamato per la trattazione camerale sulla proposta del relatore
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, la prova dell'Amministrazione si esaurisce nella dimostrazione degli indici di capacità contributiva, mentre il contribuente sopporta l'onere di provare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
- La prova contraria del contribuente deve essere documentale e deve riguardare non solo l'esistenza di redditi ulteriori non imponibili o soggetti a ritenuta, ma anche la loro entità e la durata del possesso, perché solo tali elementi rendono plausibile l'utilizzo di quelle somme per coprire gli incrementi patrimoniali contestati.
- La mera disponibilità di somme affluite in un conto o la prova del loro semplice transito nella sfera patrimoniale del contribuente non basta a superare la presunzione reddituale se non è dimostrata la persistenza della disponibilità fino al momento delle spese o degli acquisti contestati.
- Gli estratti dei conti correnti possono costituire idonea documentazione difensiva, ma solo se consentono di ricostruire la sequenza temporale dei movimenti e quindi la durata del possesso delle somme rilevanti.
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