Cassazione Civile, Ordinanza n. 25910/2025 del 22/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Una professionista aveva agito in giudizio chiedendo la risoluzione per inadempimento di un contratto d'opera relativo a prestazioni di medicina estetica svolte presso una struttura alberghiera, oltre al risarcimento del danno e alle spese. Deduceva che il rapporto, inizialmente annuale e poi prorogato tacitamente di anno in anno, prevedeva una ripartizione degli incassi nella misura del 70% a suo favore e del 30% alla società, ma che quest'ultima, senza rispettare il preavviso di tre mesi, le aveva impedito l'accesso alla struttura, interrompendo il rapporto. La società resisteva sostenendo che fosse stata la professionista a violare il rapporto, avendo incassato in nero somme rilevanti mediante il proprio POS personale senza riversare alla società la quota dovuta; in appello e poi in cassazione la professionista contestava, tra l'altro, l'ammissibilità dell'appello incidentale della controparte, la valutazione di alcuni fatti istruttori, la prova dell'entità degli incassi e soprattutto l'erronea distribuzione dell'onere probatorio in tema di inadempimento e di eccezione ex art. 1460 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, perché l'appello incidentale era comunque stato rigettato e la censura non indicava quale concreto pregiudizio processuale fosse derivato. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo sia per il regime della doppia conforme, sia perché i fatti indicati erano stati comunque valutati dal giudice di merito, sicché la doglianza mirava a un nuovo esame del merito precluso in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, poiché la critica non riguardava l'uso di prove non introdotte dalle parti, ma il diverso apprezzamento delle prove già acquisite, attività consentita al giudice di merito e non censurabile come violazione dell'art. 115 c.p.c. Infine ha reputato infondato il quarto motivo, ribadendo il principio di riparto dell'onere della prova: chi agisce per risoluzione o adempimento deve provare la fonte del diritto e allegare l'inadempimento, mentre il debitore deve provare l'adempimento; se viene opposta l'eccezione di inadempimento, i ruoli si invertono, gravando il creditore sulla prova del proprio adempimento. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di novità dell'appello incidentale è stata ritenuta inammissibile per difetto di interesse, non essendo stato allegato un concreto pregiudizio difensivo.
Le domande nuove formulate solo con le memorie ex art. 183 c.p.c. erano state ritenute inammissibili nei gradi di merito.
L'omesso esame di fatti decisivi era precluso per la presenza di una doppia conforme, poiché l'appello era stato deciso sulla base dello stesso iter logico del primo grado.
La violazione della norma ricorre solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti; non è censurabile come violazione dell'art. 115 la diversa valutazione delle prove acquisite.
La valutazione comparativa delle prove è attività riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come violazione dell'art. 115 c.p.c.
Richiamato per ribadire che il creditore che agisce per risoluzione, risarcimento o adempimento deve provare la fonte del diritto e allegare l'inadempimento, mentre il debitore deve provare l'adempimento.
Richiamato nel quadro dell'azione di risoluzione per inadempimento, con conseguente applicazione delle regole sull'onere della prova.
Evocato dalla convenuta come base della pretesa risoluzione di diritto del contratto per clausola risolutiva espressa.
Richiamato per chiarire che, quando il convenuto oppone l'eccezione di inadempimento, l'onere di provare il proprio esatto adempimento grava sul creditore attore.
Usato per affermare il criterio generale di riparto dell'onere della prova nelle controversie da inadempimento e nell'eccezione di inadempimento.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura di violazione processuale che non alleghi e dimostri un concreto pregiudizio al diritto di difesa, quando il vizio non integri un'ipotesi di rimessione al primo giudice.
- In presenza di 'doppia conforme', il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è precluso se la decisione di appello conferma quella di primo grado sul medesimo impianto logico-argomentativo, anche se il giudice di appello aggiunge argomenti ulteriori.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non si configura per il semplice diverso apprezzamento delle prove già acquisite, ma solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite officiosamente fuori dei poteri attribuiti.
- In tema di inadempimento contrattuale, chi agisce per risoluzione, adempimento o risarcimento deve provare la fonte del rapporto e allegare l'inadempimento; il debitore convenuto deve provare l'adempimento quale fatto estintivo della pretesa.
- Quando il convenuto oppone l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., si inverte il riparto degli oneri probatori: il creditore che agisce deve dimostrare il proprio adempimento, o la non scadenza dell'obbligazione.
- Se viene dedotto non l'inadempimento totale ma l'inesatto adempimento, è sufficiente per l'attore allegare l'inesattezza della prestazione, ferma la prova contraria della parte obbligata.
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