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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4053/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la decisione che aveva escluso la legittimazione passiva della Regione Abruzzo ritenendo responsabile l'Ente Parco Nazionale della Maiella per danni causati da fauna selvatica occorsi nel perimetro del Parco. Il ricorso per Cassazione deduceva tre motivi: (1) vizio procedurale per novità della questione sulla legittimazione rilevata dal giudice senza concedere alle parti termine per memorie; (2) errata qualificazione della titolarità del potere di gestione e controllo della fauna selvatica (si contestava che la Regione non avesse provato di aver delegato tali poteri all'Ente Parco e si rilevava l'assenza di regolamenti ex art.11 L. n.394/1991 o abrogazioni regionali); (3) contrasto con l'orientamento consolidato della giurisprudenza in materia di legittimazione passiva per danni da fauna selvatica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (nessuna novità rilevata d'ufficio e il contraddittorio non era necessario sull'individuazione dell'ente responsabile) e ha accolto il secondo e il terzo motivo. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui i danni cagionati dalla fauna selvatica rientrano nella responsabilità prevista dall'art.2052 c.c. e la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, quale titolare della competenza normativa e delle funzioni di programmazione, coordinamento e controllo in materia di patrimonio faunistico; la Regione tuttavia può esperire azione di regresso o chiamare in causa gli enti che hanno concretamente svolto funzioni proprie o delegate. In alternativa, il danneggiato può agire direttamente nei confronti di altri enti pubblici sulla base dell'art.2043 c.c. qualora provi la loro condotta colposa. La decisione impugnata è stata cassata e rinviata alla Corte d'Appello di L'Aquila in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 2052 c.c.

    I danni cagionati da animali sono imputati in base alla proprietà o all'utilizzazione dell'animale; applicabile alla fauna selvatica affidata alla gestione di pubbliche amministrazioni, giustificando la responsabilità della P.A.

  • art. 2043 c.c.

    Consente al danneggiato l'azione diretta di responsabilità extracontrattuale contro enti pubblici diversi dalla Regione quando sia provata la loro condotta colposa; tale titolo può concorrere con la responsabilità di cui all'art.2052 c.c.

  • Legge n.157/1992 (art.1 e art.9)

    Le specie selvatiche protette rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e gestione di soggetti pubblici per la tutela dell'ambiente; questa titolarità rafforza la logica della responsabilità pubblica per i danni da fauna selvatica.

  • Legge n.394/1991 (art.11)

    Prevede compiti e regolamentazioni per gli enti parco; l'assenza di regolamenti non esime dalla valutazione delle funzioni effettivamente svolte da un ente, ma non modifica il principio della legittimazione passiva della Regione stabilito dalla giurisprudenza.

  • L.R. n.10/2003 (art.5)

    Norma regionale che può attribuire compiti di gestione all'ente parco (ad es. responsabilità per eventi nel perimetro del parco), ma secondo la Corte non è idonea a sottrarre alla Regione la legittimazione passiva esclusiva prevista dal quadro normativo e dalla giurisprudenza in materia di fauna selvatica.

  • L.R. 33/2005

    Interventi regionali che hanno abrogato taluni commi della L.R. n.10/2003 richiamati dalle parti, circostanza che va verificata ma non altera i principi di attribuzione della legittimazione passiva delineati dalla Corte.

  • art. 101 co.2 c.p.c. e art. 112 c.p.c.

    Richiamati nel motivo di nullità per vizi procedurali connessi alla novità della questione; la Corte ha ritenuto che l'eccezione di difetto di legittimazione era stata tempestivamente sollevata e non era nuova.

  • art. 360 c.p.c. (co.1 nn.3 e 4)

    Norme di cassazione invocate per violazione di norme sostanziali (n.3) e di norme processuali o nullità (n.4); la Corte ha accolto i motivi di merito basati su violazione delle norme sostanziali e rigettato quello relativo alla presunta nullità.

  • artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.

    Richiamati in relazione alle modalità di proposizione del ricorso per Cassazione (formazione dell'atto e richiesta di trattazione in camera di consiglio e successiva rimessione all'udienza pubblica).

Massime di principio

  • In materia di danni causati da fauna selvatica la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, quale titolare della competenza normativa e delle funzioni di coordinamento e controllo sul patrimonio faunistico.
  • La Regione può esperire azione di regresso o chiamare in causa gli enti che hanno concretamente svolto funzioni di gestione o controllo; il danneggiato può però agire direttamente nei confronti di tali enti con riferimento all'art.2043 c.c. se ne prova la condotta colposa.
  • L'onere probatorio è ripartito: il danneggiato deve dimostrare il nesso eziologico tra comportamento dell'animale e l'evento lesivo; la Regione deve fornire prova liberatoria del caso fortuito (evento imprevedibile/inevitabile anche con misure diligenti).
  • Norme regionali che attribuiscono compiti agli enti parco (es. responsabilità nel perimetro del parco) non invalidano il principio, consolidato dalla giurisprudenza, della legittimazione passiva regionale; è però essenziale verificare le deleghe concrete e i regolamenti adottati.
  • Sul piano processuale, l'eccezione di difetto di legittimazione deve essere tempestivamente sollevata; l'individuazione specifica dell'ente responsabile rispetto alla Regione è circostanza che non sempre richiede una nuova fase di contraddittorio.
  • In casi similari è opportuno: (a) valutare subito quale ente ha funzione di gestione o controllo del patrimonio faunistico; (b) raccogliere prove del nesso causale e dell'eventuale colpa/omissione dell'ente; (c) considerare simultaneamente l'azione contro la Regione (art.2052) e/o l'azione diretta per colpa contro altri enti (art.2043).

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