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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9464/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di secondo grado per plurimi motivi. DI SOMMA contesta l'applicazione dell'aggravante dell'art. 80 d.P.R. n. 309/1990 (sostanzialmente sostenendo la scarsa entità del superamento della soglia, l'impossibilità di accertare la purezza, l'improvvisazione dell'azione e il modestissimo compenso) e la mancata concessione dell'attenuante speciale (richiamata al comma 7) per una collaborazione ritenuta utile; deduce inoltre omissione di motivazione sul riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza e vizio nella determinazione della pena, lamentando l'equiparazione al coimputato. LLESHI deduce, fra l'altro, errata qualificazione del fatto (sostenendo che al più si tratterebbe di tentato trasporto/acquisto), censura l'applicazione dell'aggravante ex art. 80 (contestando la provenienza della prova circa la conoscenza del quantitativo) e impugna la confisca dell'autovettura, offrendo una spiegazione alternativa del doppio fondo rilevato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto le doglianze reiterative o manifestamente infondate e ha confermato la motivazione della Corte d'Appello: l'aggravante ex art. 80 è correttamente applicata in ragione della condotta (ricezione e trasporto dello stupefacente nello zaino) e del compenso pattuito, sintomatico di carico rilevante; l'attenuante per collaborazione non è riconosciuta perché le dichiarazioni non hanno prodotto esiti investigativi tali da interrompere il circuito della droga; la qualificazione del ruolo degli imputati e la determinazione della pena sono state motivate in modo non censurabile in cassazione; la modifica ad hoc dell'auto e il doppio fondo giustificano la confisca. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 80 d.P.R. n. 309/1990

    Aggravante per il delitto di stupefacenti collegata alla importazione/trasporto di quantitativi ingenti; la Corte ha ritenuto che elementi fattuali (custodia visibile della droga, compenso pattuito di rilevante entità, modifiche al veicolo) possano giustificare la sua applicazione

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990, comma 7

    Attenuante per la collaborazione/ravvedimento operoso: la giurisprudenza richiede che le informazioni fornite consentano un risultato utile alle indagini e interrompano il circuito di distribuzione; mere ammissioni o informazioni che non producono esiti concreti non sono sufficienti

  • art. 59 cod. pen.

    Criteri imputativi dell'aggravante: la Corte d'Appello si è richiamata ai criteri di imputazione per motivare la sussistenza dell'aggravante alla luce della condotta complessiva

  • art. 386, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma sul rilascio per mancata messa a disposizione entro 24 ore: la mancata convalida degli arresti in primo grado era dovuta al rispetto di tale termine e non ha inciso sul giudizio di fondatezza della motivazione di merito

Massime di principio

  • L'aggravante per importazione/trasporto di quantitativi ingenti può essere desunta anche da circostanze indirette: il modo di custodire la sostanza, la presenza di accorgimenti tecnici sul veicolo e l'entità del compenso possono costituire elementi probatori rilevanti
  • Per ottenere l'attenuante per collaborazione (ravvedimento/ collaborazione efficace) non è sufficiente fornire informazioni o ammissioni: è necessario che tali informazioni producano esiti investigativi concreti e interrompano o permettano di perseguire risultati che senza di esse non si sarebbero ottenuti
  • Le censure reiterative già esaminate e respinte in sede di merito sono frequentemente dichiarate inammissibili in Cassazione quando non apportano nuovi argomenti significativi
  • La modifica ad hoc di un veicolo per occultare stupefacenti e il riscontro tecnico di un doppio fondo giustificano, in assenza di valide alternative probatorie, misure come la confisca del mezzo
  • Differenze di trattamento sanzionatorio tra coimputati sono ammissibili se il giudice di merito fornisce motivazioni logiche e non contraddittorie sulle differenze di ruolo e contributo; l'equiparazione o differenziazione di pena è sindacabile in Cassazione solo per asserzioni irragionevoli o paradossali

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