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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27590/2024 del 24/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario)

La controversia

La controversia origina da unazione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l.fall. proposta da una societe0 in amministrazione straordinaria per far dichiarare inefficaci alcune cessioni di credito effettuate, in bonis, a favore di una banca poi incorporata in Unicredit. In primo grado il Tribunale revocf2 due cessioni del 10.12.2002 aventi ad oggetto crediti verso un committente pubblico, mentre rigettf2 la domanda relativa a una successiva cessione del 17.2.2003 di crediti verso un altro soggetto, ritenendo che non fosse stata provata lopponibilite0 alla ceduta della cessione e che quindi non potesse escludersi una compensazione volontaria tra crediti contrapposti. La Corte dappello riformf2 tale statuizione: ritenne che il tema non fosse lopponibilite0 della compensazione alla cessionaria, bensec la verifica se il credito ceduto fosse gie0 estinto al momento della cessione; escluse cif2, valorizzando la mancanza di data certa delle scritture poste a base delleccezione compensativa ex art. 2704 c.c. e la mancanza di specifiche difese sul punto. La soccombente principale ricorse per cassazione denunciando violazione degli artt. 1248 e 1269 c.c., sostenendo che, in mancanza di notifica o accettazione della cessione da parte del debitore ceduto, la compensazione avrebbe comunque dovuto operare e che loperazione sarebbe stata, in realte0, una compensazione a valle di una delegazione di pagamento. La banca cessionaria/controparte eccepec linammissibilite0 del ricorso; il debitore ceduto propose ricorso incidentale, deducendo la violazione del giudicato sostanziale in relazione a una sentenza che aveva accertato linesistenza dei crediti ceduti verso altro soggetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per difetto di interesse, rilevando che le censure tendevano in realte0 a una nuova valutazione dei documenti e, comunque, erano inconferenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale aveva infatti escluso che il credito ceduto fosse gie0 estinto per compensazione al momento della cessione, sulla base della non opponibilite0 dell'accordo compensativo per difetto di data certa delle scritture. Ha inoltre dichiarato inefficace, perche9 tardivo, il ricorso incidentale proposto dal debitore ceduto ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., poiche9 la sentenza d'appello era stata notificata prima del deposito dell'impugnazione incidentale. Le spese sono state compensate e e8 stato disposto l'ulteriore contributo unificato solo a carico del ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 2, l.fall.

    norma posta a fondamento dell'azione revocatoria fallimentare proposta per ottenere l'inefficacia della cessione di crediti compiuta in epoca sospetta.

  • art. 1248 c.c.

    Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatta delle sue ragioni a un terzo, non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente

    attiene ai rapporti tra debitore ceduto e cessionario; nel caso concreto e8 stata ritenuta inconferente rispetto al diverso tema dell'esistenza o meno del credito al momento della cessione.

  • art. 1264 c.c.

    richiamato per sostenere che, in mancanza di notifica o accettazione della cessione, la compensazione sarebbe opponibile; la Corte ha reputato la censura non decisiva rispetto alla ratio della sentenza impugnata.

  • art. 1269 c.c.

    evocato dalla ricorrente per qualificare l'operazione come delegazione di pagamento; la Corte ha escluso che cif2 incidesse sull'accertamento dell'eventuale pregressa estinzione del credito ceduto.

  • art. 2704 c.c.

    le scritture poste a fondamento dell'eccezione di compensazione sono state ritenute prive di data certa e quindi inopponibili alla procedura.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    l'inammissibilite0 del ricorso principale ha comportato l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale in relazione alla stabilite0 del giudicato.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato nel motivo incidentale per sostenere l'efficacia del giudicato esterno/ riflesso sull'inesistenza del credito.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    disposta la debenza dell'ulteriore contributo unificato solo a carico del ricorrente principale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimite0 non e8 consentito chiedere una nuova valutazione del materiale documentale sotto la veste formale della violazione di legge; un motivo che mira in sostanza a un riesame del fatto e8 inammissibile.
  • Quando si discute della revocabilite0 di una cessione di credito, il tema decisivo puf2 essere non l'opponibilite0 della compensazione al cessionario, ma l'eventuale inesistenza del credito ceduto al momento della cessione per effetto di una compensazione gie0 perfezionata.
  • L'eccezione di estinzione del credito per compensazione deve essere sorretta da scritture opponibili alla procedura; in mancanza di data certa, l'accordo compensativo puf2 essere ritenuto inopponibile.
  • Se la ratio decidendi della sentenza impugnata e8 autonoma e non specificamente attaccata, il ricorso per cassazione e8 inammissibile per difetto di interesse.
  • L'art. 1248 c.c. regola i rapporti tra debitore ceduto e cessionario e non puf2 essere invocato per sovvertire un accertamento sull'esistenza del credito al momento della cessione.
  • L'impugnazione incidentale tardiva diventa inefficace se il ricorso principale e8 dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaCompensazioneCessione del creditoRicorso per cassazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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