Cassazione Penale, Sentenza n. 9858/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per due reati contestati ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, articolando tre motivi: 1) censurava il rifiuto della Corte d'appello di disporre la rinnovazione dell'istruttoria per una perizia psichiatrica, sostenendo che vi fosse documentazione (anche perizia redatta in altro procedimento) che dimostrava una ridotta capacità di intendere e volere per tossicodipendenza/disturbo di personalità; 2) contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., ritenendo che non sussistessero le condizioni di abitualità ostative; 3) denunciava la sproporzione della pena inflitta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue articolazioni. Sul primo motivo ha ritenuto legittimo il diniego della perizia psichiatrica in appello perché la difesa aveva prodotto allegazioni generiche sulla tossicodipendenza senza documentazione idonea a provare una intossicazione cronica o una patologia permanente idonea a compromettere la imputabilità, né era stata indicata la pertinenza temporale della perizia prodotta da altro procedimento. Sul secondo motivo ha escluso la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis, osservando che la Corte territoriale ha correttamente valutato l'abitualità della condotta della ricorrente sulla base di precedenti e comportamenti reiterati (anche reati di evasione ritenuti della stessa indole). Sul terzo motivo ha ritenuto non censurabile la determinazione della pena, considerata congrua, motivata e contenuta sotto la media edittale, avendo il giudice di merito adeguatamente ponderato i criteri di cui all'art. 133 c.p. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
Norma richiamata quale titolo di reato per le condanne; la Corte ha confermato la responsabilità dell'imputata ai sensi di tale disposizione
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando sussiste una condotta abituale o quando le circostanze rendono il fatto non meritevole della deroga; la Corte ha ritenuto che la reiterazione e i precedenti ostassero all'applicazione della causa di non punibilità
Criteri per la determinazione della pena: il giudice di merito esercita discrezionalità valutativa e la motivazione sintetica è insindacabile in Cassazione salvo illogicità o arbitrarietà; nel caso la determinazione della pena è stata ritenuta congrua e motivata
Consente la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione; applicata per condannare la ricorrente alle spese
Richiamato quale parametro per valutare quando reati diversi possano essere considerati 'della stessa indole' ai fini della valutazione dell'abitualità e dell'esclusione di benefici (criterio sostanziale basato su circostanze e motivi comuni)
art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003
Richiesta di omettere generalità e altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento, per tutela della privacy
Massime di principio
- La sola condizione di tossicodipendenza, se allegata in termini generici, non è sufficiente per ottenere l'accertamento dell'incapacità di intendere e volere: è necessario depositare documentazione medica specifica e riferita temporalmente al momento del fatto o dimostrare una patologia cerebrale permanente che renda evidente la abolizione dell'imputabilità
- Per ottenere che il giudice disposti una perizia psichiatrica in appello occorre non solo richiederla ma allegare elementi concreti e pertinenti (referti, diagnosi, perizie precedenti con riferimento temporale) che rendano plausibile l'alterazione permanente della capacità
- L'applicabilità della causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis c.p.) viene esclusa se sussiste una condotta abituale o ripetuta: precedenti e la reiterazione di comportamenti analoghi possono precludere il beneficio anche se i reati sono formalmente diversi, quando presentino caratteri sostanzialmente comuni
- La determinazione della pena è rimessa al giudice di merito entro i criteri di legge (art. 133 c.p.); in Cassazione può essere censurata solo se la motivazione risulta illogica, contraddittoria o meramente arbitraria
- Quando si producono perizie o documenti provenienti da altri procedimenti è fondamentale indicarne l'arco temporale e la pertinenza rispetto ai fatti oggetto del processo impugnato, pena l'insufficienza probatoria
- Le doglianze generiche o non corroborate da specifiche allegazioni/documenti processuali sono destinate a essere disattese in sede di legittimità
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