Cassazione Penale, Ordinanza n. 08491/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi riproducessero, in modo sostanzialmente reiterativo e generico, le censure già prospettate in appello e già motivatemente respinte, senza un effettivo confronto con le ragioni della decisione impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale, false attestazioni sull'identità personale e gestione illecita di rifiuti. Nel ricorso, però, egli ha in sostanza censurato solo il capo relativo alla resistenza a pubblico ufficiale, sostenendo che non vi fosse stata una reazione finalizzata a opporsi a un atto dei pubblici ufficiali. La Corte ha rilevato che la doglianza si limitava a contestazioni generiche e aspecifiche, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato la condotta violenta tenuta dall'imputato durante il tentativo di fotosegnalamento, condotta posta in essere per evitare che emergesse la falsità delle generalità dichiarate.
Norme richiamate
Richiamato come norma incriminatrice per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, contestato e confermato in appello.
Richiamato come norma incriminatrice per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o altrui, confermato in appello.
art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006
Richiamato come norma incriminatrice relativa alla gestione illecita di rifiuti, anch'essa oggetto di conferma in appello.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le stesse censure già proposte in appello e già motivatamente respinte, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di un vizio di motivazione non può consistere in affermazioni generiche o assertive: occorre indicare puntualmente gli errori logici o giuridici della decisione di merito.
- Quando la motivazione di merito valorizza una condotta violenta finalizzata a ostacolare un atto di pubblico ufficiale, la censura che neghi in modo apodittico la finalità oppositiva è insufficiente a scalfire la decisione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.
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