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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44642/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per "errore di fatto" la conferma della sua responsabilità penale quale promotore di un'associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti. Contestava in particolare la valutazione della Corte secondo cui la messa a disposizione, da parte del gruppo, di autovetture con targa tedesca intestate alla "Top Cars Rental" (società riconducibile a Pisano) costituiva elemento significativo a favore dell'esistenza di una struttura organizzata, e che tali vetture avrebbero funzionato come copertura documentale e supporto logistico per i trasporti illeciti. Pisano sostenne che è illogico ritenere che egli avrebbe voluto "ostacolare l'identificazione" mettendo a disposizione autovetture a lui riconducibili e che la valutazione della Corte sarebbe affetta da errore percettivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso: il vizio denunciato non rientra nell'ambito dell'art. 625-bis cod. proc. pen., che tutela esclusivamente gli "errori di fatto" intesi come sviste o travisamenti percettivi degli atti del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la censura del ricorrente fosse in realtà una critica di merito (errore di giudizio) e non una inesatta percezione di fatti incontrovertibili. Inoltre la sentenza impugnata aveva motivato la condanna anche con altri elementi (uso degli uffici della Top Cars come luogo d'incontro, rapporti con fornitori esteri e italiani, direttive impartite, aggiornamenti ricevuti all'estero e comportamento degli associati che consultavano Pisano), perciò l'eventuale rilievo sulle auto non sarebbe stato decisivo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio straordinario per errore di fatto è strettamente circoscritto agli errori percettivi nella lettura degli atti del giudizio di legittimità; non può essere utilizzato per riesaminare valutazioni di merito o motivazioni ritenute ingiustificate.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma incriminatrice relativa al traffico di stupefacenti: la responsabilità del ricorrente era stata affermata in relazione a fatti ricollegabili all'associazione dedita allo spaccio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso quando sussista colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata per disporre il pagamento di Euro 3.000,00.

  • art. 395 n. 4 cod. proc. civ. (richiamato)

    la esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita

    Richiamato per definire il concetto di errore di fatto censurabile: deve trattarsi di una percezione inesatta di risultanze documentali o atti del giudizio di legittimità, non di valutazioni critiche.

  • giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Basile, Moroni)

    Conferma il principio che l'errore di fatto, ai fini dell'art. 625-bis, è riconoscibile solo se riconducibile a un travisamento oggettivo degli atti letti dalla Corte di cassazione e non quando la decisione contenga valutazioni di merito.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione delle ammende e alla valutazione della colpevolezza nel determinare l'onere di versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il rimedio ex art. 625-bis cod. proc. pen. serve solo per correggere errori percettivi oggettivi nella lettura degli atti del giudizio di legittimità e non per rimettere in discussione valutazioni di merito o la correttezza logica della motivazione.
  • Perché un ricorso per errore di fatto sia ammissibile, l'errore deve riguardare un fatto incontrovertibile o un'evidente omissione/invenzione di atti nella lettura compiuta dalla Corte di cassazione e deve essere decisivo per l'esito del giudizio.
  • La contestazione di una valutazione logica (es.: "avrei fatto altrimenti per non farmi ricondurre") non integra errore di fatto ma mera critica di merito, pertanto è inammissibile con il rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis.
  • Il giudice valuta il comportamento complessivo dell'imputato: elementi logistici (veicoli, locali), rapporti con fornitori, direttive impartite e ruolo riconosciuto dagli altri associati possono concorrere a provare un ruolo apicale anche se singoli elementi possono apparire contraddittori isolatamente.
  • Quando si impugna una motivazione che valorizza atti o circostanze riferibili all'imputato (es.: società di noleggio a lui riconducibile), è cruciale dimostrare che la Corte di cassazione ha travisato o omesso atti documentali incontrovertibili, non solo sostenere che la valutazione è implausibile.
  • Un ricorso manifestamente infondato o inammissibile può comportare condanne alle spese e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende; bisogna pertanto valutare cautamente la natura dell'impugnazione (errore di fatto vs critica di merito) prima di proporla.

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