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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6526/2022 del 23/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere per l'omicidio di Filippo Piccione (21/02/1993), contestando l'aggravante dell'agevolazione mafiosa e la fondatezza degli indizi. Il ricorrente censura in particolare: presunta 'copia' argomentativa da ordinanza relativa a terzi; utilizzabilità e spontaneita' delle dichiarazioni di Antonio Grillo; contraddizioni e discrasie tra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Mantella, Grillo, Polito, Arena) e i testimoni oculari; insufficiente riscontro della dichiarazione di Mantella circa la decisione della "societa' maggiore" del clan.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso per cassazione. Confermata la valutazione del G.I.P. e del Tribunale del riesame: le dichiarazioni spontanee e le propalazioni dei collaboratori sono utilizzabili in sede cautelare ove emerga la spontaneita' e siano valutate secondo i criteri di credibilita' e di riscontro ex art.192 c.p.p.; le dichiarazioni di Mantella e Grillo risultano convergenti nel nucleo essenziale e corredate da riscontri (dichiarazioni oculari, reperti balistici), tali da fondare la gravita' indiziaria ex art.273 c.p.p.; la doglianza sull'aggravante mafiosa e' ritenuta infondata. Conseguono condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art.616 c.p.p.) e trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art.94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 350 cod. proc. pen.

    dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria

    Il giudice ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese spontaneamente dagli indagati/collaboratori ai sensi dell'art.350 purché emerga chiaramente la loro libera volontà; la spontaneità esclude la necessità di sconnettere tali dichiarazioni dalla valutazione cautelare

  • art. 192 cod. proc. pen.

    criteri di valutazione delle dichiarazioni testimoniali, comma 3

    Le propalazioni dei collaboratori vanno valutate secondo i criteri di credibilita' soggettiva e attendibilita' intrinseca e possono essere corroborate da riscontri esterni; in sede cautelare la delibazione e' prognostica e meno rigorosa rispetto al giudizio di merito

  • art. 273 cod. proc. pen.

    gravi indizi di colpevolezza per misure cautelari

    La gravita' indiziaria richiesta per la custodia cautelare può fondarsi su propalazioni dei collaboratori se corredate da riscontri individualizzanti e convergenti

  • art. 63 cod. proc. pen.

    tutela del diritto alla difesa e sospensione dell'atto in presenza di autoaccuse

    La doglianza secondo cui le dichiarazioni autocondannanti di Grillo avrebbero imposto la sospensione dell'atto per garantire la nomina del difensore e' stata ritenuta inammissibile: il giudice ha motivato che le dichiarazioni erano spontanee e rese liberamente, e dunque utilizzabili

  • art. 416-bis cod. pen.

    associazione di tipo mafioso

    Il fatto (omicidio) e' stato ritenuto aggravato dalla finalita' di agevolare l'attivita' della cosca e dalle condizioni previste dall'art.416-bis, in ragione della decisione vendicativa del clan e del suo effetto rafforzativo del controllo territoriale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

    A seguito del rigetto, il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    trasmissione al direttore dell'istituto penitenziario in caso di mancata rimessione in liberta'

    Poiché la decisione non determina la rimessione in libertà, e' stata disposta la trasmissione della copia al direttore dell'istituto per gli adempimenti previsti

Massime di principio

  • Le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria (art.350 c.p.p.) possono essere utilizzate nella fase cautelare se e' dimostrabile la libera volontà del dichiarante; la mera contestazione generica dell'utilizzabilità è insufficiente senza specifici elementi di coercizione
  • Le propalazioni dei collaboratori di giustizia possono fondare la gravita' indiziaria per la custodia cautelare purché siano valutate con i criteri dell'art.192 c.p.p. e corroborate da riscontri esterni indipendenti (anche logici o provenienti da altri collaboratori)
  • Contraddizioni e imprecisioni formali tra dichiarazioni non sono automaticamente decisive: se il nucleo essenziale delle versioni convergenti e sussistono riscontri oggettivi (es. testimonianze oculari, reperti balistici), l'indizio può ritenersi solido
  • Le questioni che impongono una rivalutazione estesa dei fatti e delle evidenze (c.d. merito probatorio) sono generalmente improprie in sede di cassazione cautelare e possono essere rigettate se la motivazione del giudice di merito e' logica e articolata
  • Le aggravanti mafiose possono essere riconosciute anche sulla base della finalità vendicativa del clan quando l'azione sia idonea a rafforzare il predominio del sodalizio sul territorio; non è richiesto un elemento formale ulteriore oltre alla coerenza del contesto dichiarativo e ai riscontri

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