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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12798/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano promosso davanti al TAR del Lazio, nel 2004, un giudizio volto ad annullare la determinazione amministrativa che aveva negato loro il pagamento dell'indennità di lungo servizio all'estero. Dopo il rigetto in primo grado e mentre il giudizio era ancora pendente in appello, avevano ottenuto un primo indennizzo ex L. n. 89/2001 per l'irragionevole durata maturata fino al 19.3.2019. Successivamente, poiché il giudizio amministrativo non era ancora concluso e si era protratto per ulteriori circa dieci mesi, avevano chiesto un secondo indennizzo per la durata eccedente. La Corte d'appello aveva respinto tale ulteriore domanda ritenendo, tra l'altro, che vi fosse stato frazionamento del credito e che non fosse stata allegata una sofferenza ulteriore, nonché che i ricorrenti fossero già consapevoli dell'infondatezza della pretesa nel giudizio presupposto. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti denunciavano violazione degli artt. 6 CEDU e 2, 2-bis e 4 L. n. 89/2001, sostenendo che la domanda di equa riparazione proposta in pendenza del processo presupposto riguarda solo il periodo già maturato e non preclude un successivo, autonomo indennizzo per l'ulteriore durata irragionevole; contestavano inoltre l'affermazione secondo cui avrebbero dovuto provare un patema d'animo ulteriore, richiamando il principio presuntivo del danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il decreto impugnato era sorretto da una autonoma ratio decidendi non adeguatamente censurata: la Corte d'appello aveva infatti valorizzato anche la circostanza che, al momento della seconda domanda di equa riparazione, i ricorrenti erano già consapevoli dell'infondatezza della pretesa coltivata nel giudizio amministrativo, essendosi formato un orientamento sfavorevole consolidato e avendo il TAR già respinto la domanda con motivazione conforme a tale orientamento. In applicazione dell'art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), L. n. 89/2001, non è riconosciuto alcun indennizzo alla parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole dell'infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese. Poiché il ricorso non attingeva specificamente questa ratio, la Corte ha ritenuto superfluo esaminare le ulteriori censure sul frazionamento del credito e sulla mancata allegazione di uno specifico patema d'animo. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché il Ministero è rimasto intimato.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, L. 24 marzo 2001 n. 89

    consente la domanda di equa riparazione per la durata irragionevole del processo presupposto.

  • art. 2, comma 2-bis, L. 24 marzo 2001 n. 89

    richiamato dai ricorrenti quale parametro dell'equa riparazione per la durata eccessiva del processo.

  • art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), L. 24 marzo 2001 n. 89

    esclude il riconoscimento dell'indennizzo alla parte che abbia agito o resistito consapevole dell'infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese.

  • art. 4, L. 24 marzo 2001 n. 89

    richiamato per sostenere la proponibilità della domanda di equa riparazione anche in pendenza del processo presupposto e la possibilità di successive domande per ulteriore ritardo.

  • art. 5-ter, L. 24 marzo 2001 n. 89

    norma che disciplina l'opposizione avverso il decreto della Corte d'appello in materia di equa riparazione.

  • art. 6 § 1 CEDU

    fondamento convenzionale del diritto alla durata ragionevole del processo e all'equa riparazione per la sua violazione.

  • art. 88 c.p.c.

    richiamato nella motivazione del decreto impugnato in relazione al divieto di abuso o frazionamento contrario alla lealtà processuale.

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al principio del giusto processo e della sua sollecita definizione.

  • art. 96 c.p.c.

    menzionato quale parametro rispetto al quale l'art. 2, comma 2-quinquies, L. n. 89/2001 opera anche fuori dai casi di responsabilità aggravata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 5, comma 3, D.L. n. 110/1999 conv. in L. n. 186/1999

    disposizione oggetto del giudizio amministrativo presupposto, interpretata in senso sfavorevole ai ricorrenti quanto all'indennità di lungo servizio all'estero.

  • L. n. 208/2015

    richiamata come fonte introduttiva dell'art. 2, comma 2-quinquies, L. n. 89/2001.

  • Corte cost. n. 88/2018

    ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 L. n. 89/2001 nella parte in cui non consentiva la proposizione della domanda di equa riparazione in pendenza del processo presupposto.

Massime di principio

  • Quando il decreto impugnato è sorretto da più autonome rationes decidendi, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura specificamente tutte le ragioni poste a base della decisione.
  • In materia di equa riparazione, la domanda può essere proposta anche in pendenza del processo presupposto e può dar luogo, se il ritardo ulteriore si verifica, a successive domande per la quota di durata irragionevole non ancora indennizzata.
  • Tuttavia l'indennizzo è escluso se la parte, al momento della domanda, era consapevole dell'infondatezza originaria o sopravvenuta della propria pretesa o difesa nel giudizio presupposto, anche in assenza di condanna ex art. 96 c.p.c.
  • Il danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo è normalmente presunto, ma tale presunzione non opera quando ricorra una situazione di sostanziale consapevolezza dell'infondatezza della domanda, assimilabile alla lite temeraria o a un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato sfavorevole.
  • La proposizione di una seconda domanda di equa riparazione per il periodo ulteriore di ritardo non è di per sé abusiva; il rigetto può però fondarsi sull'applicazione della causa ostativa prevista dall'art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), L. n. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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