Cassazione Penale, Sentenza n. 10063/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del 18/03/2022 della Corte di appello di Catanzaro che aveva rigettato l'appello di Mancuso e parzialmente accolto quello di Giacco confermando, per il resto, il decreto di confisca emesso dal Tribunale il 16/12/2020 su beni mobili e immobili riconducibili ai proposti e a terzi. I ricorrenti deducono violazioni e vizi consistenti principalmente in: motivazione apparente o omessa in relazione alla pericolosità qualificata di Mancuso e alla mancata correlazione temporale tra acquisto dei beni e manifestazione della pericolosità; uso illegittimo di dichiarazioni di collaboratori e di risultanze di processi paralleli e piena valutazione di assoluzioni ex art. 530, comma 2, c.p.p.; errata applicazione e interpretazione della disciplina della confisca patrimoniale (d.lgs. 159/2011), in particolare sulla presunzione di sproporzione tra beni e redditi e sul valore probatorio dell'accensione di mutui come prova di lecita provenienza; mancata considerazione di specifiche prove documentali (mutui, contributi comunitari, redditi agricoli, atti pubblici) e di indagini sui rapporti con terzi (es. Messina, Petracca); per Mercuri, censura sull'applicazione dell'art. 24 d.lgs.159/2011 rispetto ad acquisti anteriori al periodo ritenuto di pericolosità e sul fatto che l'onere della prova sulla fittizietà dell'operazione ricadrebbe sul P.M.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili e/o infondati, confermando la decisione della Corte di appello. Ha ritenuto che le censure fossero in larga parte mere riproposizioni di questioni già esaminate e motivate in modo congruo dalla Corte territoriale. In particolare: è stata confermata la delimitazione temporale della pericolosità del Mancuso (dall'inizio del 2004 fino al rigetto della richiesta di revoca della misura personale) e la possibilità, nel procedimento di prevenzione, di valorizzare anche elementi emersi in procedimenti penali (inclusi atti e dichiarazioni anche se con assoluzioni ex art. 530, comma 2 c.p.p.), risultando legittimo l'uso delle risultanze del processo "Black Money" e delle dichiarazioni dei collaboratori ove ritenute convergenti. La Corte ha inoltre ribadito che l'accensione di mutui non prova di per sé la lecita provenienza della provvista e che grava sui prevenuti l'onere di allegare e dimostrare elementi fattuali idonei a provare la legittimità delle risorse; anomalie nelle operazioni (pagamenti in contanti, prelievi immediati, bonifici anomali) e la sproporzione tra redditi dichiarati e valore dei beni giustificano la confisca. Conseguenza: conferma della confisca di numerosi immobili e beni (tra cui i fabbricati acquistati da Messina e terreni/autovettura) e condanna alle spese processuali dei ricorrenti.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia)
art. 10; art. 4, lett. a) e b.; art. 24; art. 26
Il procedimento di prevenzione è autonomo rispetto al penale; l'art.4 consente la qualificazione della pericolosità già da elementi indiziari anche derivanti da procedimenti penali; l'art.24 e le disposizioni patrimoniali consentono la confisca dei beni sproporzionati rispetto ai redditi nel periodo di pericolosità; l'art.26 prevede presunzione di disponibilità dei beni intestati a congiunti stretti del proposto quando sussiste sproporzione.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Una sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, non impedisce l'utilizzo dei fatti emersi nel processo penale nel procedimento di prevenzione se tali fatti, pur insufficienti per la condanna, sono idonei a fondare un giudizio di pericolosità.
art. 416-bis c.p. (delitto di associazione mafiosa)
Il concetto di "appartenenza" rilevante ai fini delle misure di prevenzione può comprendere condotte funzionali agli scopi associativi anche se non integrate nella partecipazione formale; elementi che attestano collegamenti e metodo mafioso sono rilevanti per la misura patrimoniale.
Sezioni Unite e giurisprudenza di legittimità richiamata
La giurisprudenza di questa Corte afferma che: (i) la pericolosità sociale è presupposto della confisca e ne delimita l'ambito temporale; (ii) l'onere di provare la lecita provenienza dei beni grava sul prevenuto quando sussista una presunzione relativa di illecita accumulazione; (iii) l'accensione di mutui non sufficiente a dimostrare la legittimità della provvista.
Massime di principio
- Il procedimento di prevenzione è autonomo rispetto al processo penale: fatti e elementi emersi in procedimenti penali (anche se non conclusivi con condanna) possono essere valutati ai fini del giudizio di pericolosità
- Una sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. non esclude automaticamente la valutazione di quegli stessi fatti nel procedimento di prevenzione quando i fatti risultino delineati e pertinenti al giudizio di pericolosità
- L'onere di provare la lecita provenienza dei beni gravita sul prevenuto in presenza di una sproporzione tra patrimoni e redditi dichiarati: l'accensione di un mutuo non è, di per sé, prova sufficiente della lecita origine delle risorse
- Anomalie nelle modalità di pagamento (versamenti in contanti ingenti, prelievi immediati, bonifici senza giustificazione economica) rafforzano l'ipotesi di intestazione fittizia o di causa illecita dell'operazione e possono giustificare la confisca
- La posizione patrimoniale dei coniugi e dei familiari conviventi può essere valutata con presunzione di disponibilità dei beni da parte del proposto: per i terzi estranei occorrono invece elementi di prova dell'interposizione fittizia
- La delimitazione temporale della pericolosità è rilevante: possono essere confiscati beni acquisiti nel periodo in cui la pericolosità è stata ritenuta manifestata
- La mera reiterazione di censure già esaminate e motivate dalla Corte territoriale è insufficiente in Cassazione: bisogna dedurre violazioni di legge o vizi specifici della motivazione non colmati da una motivazione congrua
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